Contributo ambientale
Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.
A più di venticinque anni dalla fondazione del Consorzio, il Contributo Ambientale CONAI, stabilito sin dal 1998 per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, non è più unico per materiale.
La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita. CONAI ha scelto di avviare la diversificazione del contributo ambientale a partire dal materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo. In passato erano già state introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all’interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.
Si ricorda che la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, la diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta dal 1° gennaio 2019.
Entità del Contributo Ambientale aggiornato per il 2024:
Materiale/Fasce contributive | Dal 1° gennaio 2024 | Dal 1° aprile 2024 | |
Acciaio | 5,00 €/t | 5,00 €/t | |
Alluminio | 7,00 €/t | 12,00 €/t | |
Carta* | Fascia 1 (Base) | 35,00 €/t | 65,00 €/t |
Fascia 2 (CPL) | 55,00 €/t | 85,00 €/t | |
Fascia 3 (Compositi tipo C) | 145,00 €/t | 175,00 €/t | |
Fascia 4 (Compositi tipo D) | 275,00 €/t | 305,00 €/t | |
Legno | 7,00 €/t | 7,00 €/t | |
Plastica | Fascia A1.1 | 20,00 €/t | 24,00 €/t |
Fascia A1.2 | 90,00 €/t | 90,00 €/t | |
Fascia A2 | 220,00 €/t | 220,00 €/t | |
Fascia B1.1 | 20,00 €/t | 224,00 €/t | |
Fascia B1.2 | 20,00 €/t | 233,00 €/t | |
Fascia B2.1 | 350,00 €/t | 441,00 €/t | |
Fascia B2.2 | 477,00 €/t | 589,00 €/t | |
Fascia B2.3 | 555,00 €/t | 650,00 €/t | |
Fascia C | 560,00 €/t | 655,00 €/t | |
Plastica biodegradabile e compostabile | 170,00 €/t | 130,00 €/t | |
Vetro | 15,00 €/t | 15,00 €/t |
*Rientrano in:
– fascia 1, gli imballaggi in carta monomateriale e gli imballaggi Compositi di tipo A e di tipo B (imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è superiore o uguale rispettivamente al 90% e all’80% del peso complessivo dell’imballaggio);
– fascia 2, i CPL (contenitori compositi per liquidi);
– fascia 3, gli imballaggi Compositi di tipo C (imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all’80% del peso complessivo dell’imballaggio);
– fascia 4, gli imballaggi Compositi di tipo D (imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è inferiore al 60% del peso complessivo dell’imballaggio oppure non è esplicitato).
Consulta la tabella con le variazioni del Contributo ambientale dal 1998 al 2024: Variazioni_CAC_1998_2024
Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.
Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
- dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.
Dal 1˚ gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, la “prima cessione” comprende anche il trasferimento degli imballaggi dall’ultimo commerciante di imballaggi vuoti al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci), spostando quindi il punto di prelievo del Contributo ambientale CONAI.
Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, definiti “piccoli commercianti”, CONAI ha introdotto una procedura agevolata sempre con decorrenza dal 1˚ gennaio 2019. Tale procedura è stata aggiornata, introducendo un’ulteriore agevolazione (con decorrenza dal 1° gennaio 2024) per i “piccoli commercianti” che acquistano imballaggi vuoti all’estero. Consulta la Circolare CONAI del 29.11.2018 aggiornata.
Inoltre le norme consortili prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.
Aspetti fiscali
Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972 e come tale:
- rientra nel campo di applicazione IVA;
- va valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria, introdotta dall’art. 1, commi 909 e ss., della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Per approfondire clicca qui: Aspetti_fiscali
Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al Contributo Ambientale 2024 con gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la modulistica di riferimento.
E’ possibile consultare anche un documento di sintesi (Abstract) della Guida: Guida al Contributo Ambientale 2024 – Abstract