Chi aderisce
Soggetti obbligati
In base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi.
Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
Lo stesso articolo 221 prevede che i Produttori aderiscano a uno dei Consorzi di Filiera (di cui all’art. 223 del medesimo decreto). In alternativa, i Produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi […]”.
Sanzioni per mancata adesione
L’articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sostituito dall’art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che “[…] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro”.
A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi. Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che “i produttori di imballaggi che […] non aderiscono ai consorzi […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro”.
All’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie provvedono gli Enti territoriali competenti (art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e Legge n. 56 del 7 aprile 2014).
Soggetti esclusi
In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.
L’esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall’obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:
- quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
- quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività;
- quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.
L’impresa che ricade in uno (o più) di questi tre casi, aderisce a CONAI per la relativa attività, anche se marginale.
Sono inoltre escluse dall’obbligo di adesione a CONAI le imprese che utilizzano esclusivamente imballaggi facenti parte di uno dei sistemi autonomi – previsti dall’art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs 152/2006 – che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento.
Infine, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, ne al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati.
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E’ possibile consultare anche un documento di sintesi (Abstract) della Guida: Guida al Contributo Ambientale 2024 – Abstract
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