Domande frequenti (FAQ)
- Variazioni dei valori del Contributo
- Definizione di "imballaggio"
- Adesione al CONAI
- Contributo ambientale CONAI – CAC (definizioni e applicazione)
- Diversificazione Contributiva
- Etichettatura ambientale degli imballaggi
- Biorepack: nuovo consorzio di filiera
- Accordo ANCI-CONAI
- Piattaforme per imballaggi
- Bando Comunicazione locale ANCI-CONAI
- Direttiva SUP
DOMANDA 1: Come variano i valori di contributo per i materiali di imballaggio nel 2024?
RISPOSTA: Il Consiglio di amministrazione Conai ha deliberato le seguenti variazioni del Contributo ambientale:
Con effetto dal 1° gennaio 2024:
- Imballaggi in legno: il Contributo ambientale passa da 8,00 €/t a 7,00 €/t;
Con effetto dal 1° aprile 2024:
- Imballaggi in alluminio: il Contributo ambientale passa da 7,00 €/t a 12,00 €/t;
- Imballaggi in carta: il contributo ambientale (fascia 1 – base) passa da 35,00 €/t a 65,00 €/t. Non sono cambiati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi compositi (poliaccoppiati) a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto, dal 1° aprile 2024 i valori complessivi sono rispettivamente 85,00 €/t, 175,00 €/t e 305,00 €/t;
- Imballaggi in plastica: la seguente tabella riporta i nuovi valori contributivi ed un confronto rispetto ai valori precedenti:
Fasce contributive | CAC in vigore da gennaio 2024 (€/t) | CAC in vigore da aprile 2024 (€/t) |
A1.1 | 20,00 | 24,00 |
A1.2 | 90,00 | 90,00 |
A2 | 220,00 | 220,00 |
B1.1 | 20,00 | 224,00 |
B1.2 | 20,00 | 233,00 |
B2.1 | 350,00 | 441,00 |
B2.2 | 477,00 | 589,00 |
B2.3 | 555,00 | 650,00 |
C | 560,00 | 655,00 |
- Imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile: il Contributo ambientale passa da 170,00 €/t a 130,00 €/t;
Restano invariati i valori del Contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio (5,00 €/t) e in vetro (15,00 €/t).
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DOMANDA 2: Quali sono le principali ragioni degli aumenti del contributo per gli imballaggi in alluminio, carta e plastica nel 2024?
RISPOSTA: Le principali ragioni sono da attribuire ad una serie di rialzi dei costi legati alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, in un quadro di generale inflazione, e alla contestuale riduzione dei ricavi della vendita di imballaggi post-consumo segnalati dai Consorzi CIAL, COMIECO e COREPLA. In tale scenario, Conai ha valutato lo scenario delle relative filiere di riciclo – peggiorato oltre le attese -, ha constatato la riduzione delle riserve patrimoniali dei tre Consorzi ed ha dunque approvato la richiesta di aumento del contributo ambientale, presentata dai suddetti consorzi, per gli imballaggi in alluminio, carta e plastica al fine di assicurare il servizio di raccolta differenziata, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
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DOMANDA 3: Quali sono le principali ragioni delle diminuzioni del contributo per gli imballaggi in legno e in plastica biodegradabile e compostabile nel 2024?
RISPOSTA: Per quanto riguarda gli imballaggi in legno, il decremento del contributo ambientale è correlato a diversi fattori, tra cui un aumento dell’immesso al consumo nel 2021 e 2022 che ha determinato una situazione economica positiva. La riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, invece, è stata possibile grazie al consolidamento della fase di start-up del Consorzio Biorepack.
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DOMANDA 4: Cambiano anche le aliquote e i contributi forfettari delle procedure semplificate per il 2024?
RISPOSTA: Le variazioni dei contributi ambientali unitari per l’anno 2024 hanno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazioni di imballaggi pieni, come da seguente tabella:
Procedura | Da gennaio 2024 | Da aprile 2024 |
Forfettaria “per tara” – €/t | 69,00 | 98,00 |
Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) – % | 0,11 | 0,15 |
Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) – % | 0,06 | 0,08 |
I valori delle altre procedure forfettarie/semplificate sono riportati nella Guida Conai disponibile sul sito internet e sono stati comunicati direttamente alle imprese interessate.
DOMANDA 1: Come variano i valori di contributo per i materiali di imballaggio nel 2023?
RISPOSTA: Il Consiglio di amministrazione Conai ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile, vetro che ha avuto effetto dal 1° gennaio 2023.
- Imballaggi in acciaio: il Contributo ambientale passa da 8,00 €/t a 5,00 €/t;
- Imballaggi in legno: il Contributo ambientale passa da 9,00 €/t a 8,00 €/t;
- Imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile: il Contributo ambientale passa da 294,00 €/t a 170,00 €/t;
- Imballaggi in vetro: il Contributo ambientale passa da 29,00 €/t a 23,00 €/t;
- Imballaggi in plastica: si passa da cinque a nove fasce contributive. In particolare:
- la vecchia fascia A1 viene divisa in due: A1.1 e A1.2; Per la A1.2 il Contributo ambientale resta invariato. Per la A1.1, invece, scende a 20 €/t.
- invariata la fascia A2 e invariato anche il suo CAC (150 €/t);
- segmentata in due fasce anche la B1: si divide in B1.1 e B1.2. Per entrambe le fasce il Contributo ambientale rimane pari a 20 €/t;
- si scompone in tre fasce la vecchia fascia B2: B2.1, con il Contributo ambientale che passa da 410 a 350 €/t; B2.2, con il Contributo ambientale di 410 €/t; B2.3 con il Contributo ambientale di 555 €/t;
- la fascia C, con il Contributo ambientale invariato: 560 €/t.
Dal 1° luglio 2023 sono stati stabiliti aumenti per tre fasce del Contributo ambientale plastica (A1.2, A2 e B2.2) al fine di correlarne i valori sempre di più ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi in plastica incluse in quelle fasce.
Nonostante questi aumenti il contributo medio per gli imballaggi in plastica nel 2023 si conferma in diminuzione rispetto al 2022.
La seguente tabella riporta in sintesi i valori contributivi per gli imballaggi in plastica ed un confronto rispetto ai valori precedenti:
Fasce nel 2022 | Fasce da gennaio 2023 | CAC in vigore dal 1° luglio 2022 (euro/tonnellata) | CAC da gennaio 2023 (euro/tonnellata) | CAC da luglio 2023 (euro/tonnellata) |
A1 | A1.1 | 60 | 20 | 20 |
A1.2 | 60 | 90 | ||
A2 | A2 | 150 | 150 | 220 |
B1 | B1.1 | 20 | 20 | 20 |
B1.2 | 20 | 20 | ||
B2 | B2.1 | 410 | 350 | 350 |
B2.2 | 410 | 477 | ||
B2.3 | 560 | 555 | 555 | |
C | C | 560 | 560 |
Per maggiori informazioni sulle fasce contributive degli imballaggi in plastica, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Plastica” e alla pagina “Contributo diversificato plastica”.
Dal 1° ottobre 2023 il contributo per gli imballaggi in carta e cartone passa da 5 euro/tonnellata a 35 euro/tonnellata.
Non cambiano i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata).
I valori del CAC per la carta per l’anno 2023 sono i seguenti:
- CARTA fascia 1 (base): 5 €/t – 35€/t (dall’1/10);
- CARTA fascia 2 (CPL): 25 €/t – 55€/t (dall’1/10);
- CARTA fascia 3 (Compositi di tipo C): 115 €/t – 145€/t (dall’1/10);
- CARTA fascia 4 (Compositi di tipo D): 245 €/t – 275€/t (dall’1/10).
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DOMANDA 2: Cambiano anche le aliquote e i contributi forfettari delle procedure semplificate per il 2023?
RISPOSTA: Le variazioni dei contributi ambientali unitari per l’anno 2023 hanno avuto effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazioni di imballaggi pieni, come da seguente prospetto.
Procedura | Da gennaio 2023 | Da aprile 2023 |
Forfettaria “per tara” – €/t | 59,00 | 70,00 |
Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) – % | 0,12 | 0,11 |
Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) – % | 0,06 | 0,06 |
I valori delle altre procedure forfettarie/semplificate sono riportati nella Guida Conai disponibile sul sito internet e sono stati comunicati direttamente alle imprese interessate.
DOMANDA 1: Dal 1° luglio 2022 sono variati ulteriormente i valori di contributo per alcuni materiali di imballaggio?
RISPOSTA: Il Consiglio di amministrazione ha stabilito una ulteriore diminuzione del Contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro con effetto dal 1° luglio 2022.
- Imballaggi in acciaio: il Contributo ambientale è passato da 12,00 €/t a 8,00 €/t;
- Imballaggi in alluminio: il Contributo ambientale è passato da 10,00 €/t a 7,00 €/t;
- Imballaggi in vetro: il Contributo ambientale è passato da 33,00 €/t a 29,00 €/t;
- Imballaggi in carta: il contributo ambientale (fascia 1 – base) si è dimezzato da 10,00 €/t a 5,00 €/t. Non sono cambiati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi compositi (poliaccoppiati) a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto, dal 1° luglio 2022 i valori complessivi sono 25,00 €/t per i primi, 115,00 €/t per quelli di tipo C e 245,00 €/t per quelli di tipo D. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Carta” e alla pagina “Contributo diversificato carta”;
- Imballaggi in plastica: la seguente tabella riporta i nuovi valori contributivi ed un confronto rispetto ai valori precedenti:
Fasce contributive | CAC in vigore da gennaio 2022 (euro/tonnellata) | CAC in vigore dal 1° luglio 2022 (euro/tonnellata) |
PLASTICA fascia A 1 | 104 | 60 |
PLASTICA fascia A 2 | 150 | 150 |
PLASTICA fascia B 1 | 149 | 20 |
PLASTICA fascia B 2 | 520 | 410 |
PLASTICA fascia C | 642 | 560 |
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DOMANDA 2: Quali sono le ragioni che hanno consentito al Sistema Consortile di ridurre ancora la maggior parte dei contributi ambientali?
RISPOSTA: La principale ragione sta nella crescita continua dei valori di mercato di questi materiali a riciclo hanno generato effetti economici molto positivi per il Sistema consortile, rendendo possibile una nuova diminuzione del contributo ambientale.
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DOMANDA 3: Cambiano anche le aliquote e i contributi forfettari delle procedure semplificate dal 1° luglio 2022?
RISPOSTA: Le riduzioni hanno avuto effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° luglio 2022. Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) sono diminuite da 0,17 a 0,13% per i prodotti alimentari imballati e da 0,08 a 0,06% per i prodotti non alimentari imballati. Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) è sceso da 90 a 61 €/t. I nuovi valori delle altre procedure forfettarie/semplificate sono disponibili sul sito CONAI e/o sono stati comunicati direttamente alle imprese interessate.
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DOMANDA 4: Come variano i valori di contributo per i materiali di imballaggio dal 1° gennaio 2022?
RISPOSTA: Il Consiglio di amministrazione Conai ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro che ha avuto effetto dal 1° gennaio 2022.
- Imballaggi in acciaio: il Contributo ambientale passa da 18,00 €/t a 12,00 €/t;
- Imballaggi in alluminio: il Contributo ambientale passa da 15,00 €/t a 10,00 €/t;
- Imballaggi in vetro: il Contributo ambientale passa da 37,00 €/t a 33,00 €/t;
- Imballaggi in carta: il contributo ambientale passa da 25,00 €/t a 10,00 €/t. Rimangono inalterati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi compositi (poliaccoppiati) a base carta idonei al contenimento di liquidi (in vigore dal 1° gennaio 2019), a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto, dal 1° gennaio 2022 i valori complessivi sono per i primi 30,00 €/t, per quelli di tipo C 120,00 €/t e per quelli di tipo D 250,00 €/t. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Carta” e alla pagina “Contributo diversificato carta”.
- Imballaggi in plastica: si passa da quattro a cinque fasce contributive. In particolare, la fascia A si sdoppierà, dividendosi in A1 e A2. La seguente tabella riporta i nuovi valori contributivi ed un confronto rispetto ai valori precedenti:
Fasce contributive | CAC in vigore a gennaio 2021 (€/t) | CAC in vigore da gennaio 2022 (€/t) |
A1 | 150,00 | 104,00 |
A2 | 150,00 (fino al 30/6/2022) 168,00 (dal 1/7/2022) | |
B1 | 208,00 | 149,00 |
B2 | 560,00 | 520,00 |
C | 660,00 | 642,00 |
Per maggiori informazioni sulle cinque fasce contributive degli imballaggi in plastica, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Plastica” e alla pagina “Contributo diversificato plastica”.
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DOMANDA 5: Quali sono le ragioni della diminuzione contributiva per gli imballaggi in acciaio nel 2022?
RISPOSTA: La diminuzione del contributo da 18 €/t a 12 €/t è legata a un nuovo scenario economico che vede crescere il valore di mercato dei rottami: i suoi effetti sui ricavi da vendita dei materiali a riciclo sono decisamente positivi e rendono possibile una diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in questo materiale.
Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a quasi 3 milioni di €, su 500.000 tonnellate di immesso al consumo.
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DOMANDA 6: Quali sono le ragioni della diminuzione contributiva per gli imballaggi in alluminio nel 2022?
RISPOSTA: La revisione al ribasso del contributo ambientale per gli imballaggi in alluminio da 15 €/t a 10 €/t è resa possibile grazie all’attuale contesto economico, che ha impatti straordinariamente positivi sull’andamento del materiale da riciclo.
Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a oltre 350.000 €, su oltre 70.000 tonnellate di immesso al consumo.
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DOMANDA 7: Quali sono le ragioni della diminuzione contributiva per gli imballaggi in carta nel 2022?
RISPOSTA: La diminuzione contributo per carta e cartone da 25 €/t a 10 €/t è legata a tre fattori concomitanti: l’incremento dei volumi dell’immesso al consumo di imballaggi cellulosici, con conseguenti maggiori ricavi da contributo; i minori costi, correlati a una quantità di raccolta gestita inferiore rispetto alle previsioni; l’incremento dei ricavi per i materiali a riciclo per effetto delle quotazioni dei maceri.
La diminuzione del contributo non incide sulle operazioni di raccolta e riciclo della carta e cartone differenziati. Comieco, infatti, continuerà a garantire l’avvio a riciclo delle circa 2,5 milioni di tonnellate, gestite attraverso 946 convenzioni, a copertura dell’impegno del 93% dei cittadini, che ha consentito al nostro Paese di raggiungere l’87% di riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con ben 10 anni di anticipo rispetto agli obiettivi UE.
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DOMANDA 8: Quali sono le ragioni della diminuzione contributiva per gli imballaggi in plastica nel 2022?
RISPOSTA: La diminuzione contributiva è il frutto dell’impegno di CONAI a rivedere criteri e logiche della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica per l’anno 2022. Un impegno preso sia alla luce di quanto in atto a livello europeo, sia con l’obiettivo di legare sempre più i valori del contributo ambientale plastica alla loro riciclabilità e al circuito di destinazione ma anche al deficit di catena, ossia ai costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.
Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in plastica dovrebbe risultare pari a quasi 13 milioni di €, su oltre 1 milione e 850.000 tonnellate di immesso al consumo. La conferma dell’andamento positivo nei valori delle materie prime seconde ha permesso anche al consorzio Corepla di migliorare i ricavi dalle vendite all’asta delle frazioni valorizzabili, in particolare per gli imballaggi di fascia B1, che comprende bottiglie, flaconi e altri contenitori rigidi in PET o in HDPE.
Questa situazione ha consentito di ridurre il contributo per quasi tutti gli imballaggi in plastica e in particolare per quelli che hanno portato al miglioramento dei risultati economici.
Il Consiglio di amministrazione CONAI ha ribadito la volontà di proseguire il percorso di analisi per rafforzare ulteriormente la diversificazione contributiva, in particolare per legare in misura sempre più rilevante i valori del CAC di ogni fascia agli effettivi costi, prevedendo possibili rivalutazioni e ulteriori segmentazioni a partire dalle fasce B1 e B2.
Per maggiori informazioni sulla variazione dei contributi per gli imballaggi in plastica, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Plastica” e alla pagina “Contributo diversificato plastica”.
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DOMANDA 9: Cambiano le liste degli imballaggi nelle fasce contributive per gli imballaggi in plastica dal 2022?
RISPOSTA: Sì, le liste subiscono alcune modifiche che elenchiamo sinteticamente di seguito:
- la fascia A si divide in A1 e A2. Nella prima voce rimangono tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella fascia A, al netto degli imballaggi flessibili in polietilene che passano in fascia A2. In quest’ultima fascia sono inoltre tollerati gli imballaggi flessibili in polietilene espanso con spessori uguali o inferiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia B2);
- è subordinato all’entrata in vigore della norma tecnica EN (in fase di definizione) il passaggio in fascia B1 dalla fascia B2 dei tappi in plastica conformi alla direttiva SUP, quindi progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica fino a 3 litri;
- la fascia B2 raggruppa tutti gli altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria. In questa fascia sono tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio.
Per maggiori informazioni, si rimanda alle liste degli imballaggi disponibili nella pagina del sito dedicata al Contributo diversificato Plastica .
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DOMANDA 10: Quali sono le ragioni della diminuzione contributiva per gli imballaggi in vetro nel 2022?
RISPOSTA: La situazione economica autorizza a prevedere miglioramenti sia sul fronte dell’immesso al consumo di imballaggi in questo materiale sia su quello dei valori della materia da riciclo. Previsioni che rendono possibile una diminuzione del contributo ambientale da 37 €/t a 33 €/t.
Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a oltre 11,5 milioni di €, su circa 2 milioni e 900.000 tonnellate di immesso al consumo.
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DOMANDA 11: Cambiano anche le aliquote e i contributi forfettari delle procedure semplificate dal 1° gennaio 2022?
RISPOSTA: Le riduzioni hanno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiscono conseguentemente da 0,20 a 0,17% per i prodotti alimentari imballati e da 0,10 a 0,08% per i prodotti non alimentari imballati.
Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scende da 101 a 90 €/t.
Per le altre procedure forfettarie/semplificate, i valori 2022 sono disponibili sul sito CONAI e/o comunicati direttamente alle imprese interessate.
DOMANDA 1: Come variano i valori di contributo per gli imballaggi in carta dal 1° luglio 2021?
RISPOSTA: Il Consiglio di amministrazione CONAI ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta.
Il contributo base è passato da 55 EUR/tonnellata a 25 EUR/tonnellata a partire dal 1° luglio 2021 per tutti gli imballaggi in carta e cartone.
Per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi il contributo ambientale si è ridotto da 75 EUR/tonnellata a 45 EUR/tonnellata, essendo rimasto invariato il contributo aggiuntivo di 20 EUR/tonnellata.
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DOMANDA 2: Quando entrerà in vigore la diversificazione contributiva per gli agli imballaggi in materiale composito, diversi dai poliaccoppiati per liquidi?
RISPOSTA: Il Consiglio di amministrazione CONAI ha stabilito l’estensione della diversificazione contributiva anche agli altri imballaggi compositi a base carta diversi dai contenitori per liquidi a partire dal 1° gennaio 2022.
Gli imballaggi compositi a prevalenza carta, diversi da quelli per liquidi, sono stati divisi in quattro tipologie in base al peso della componente carta sul totale del peso dell’imballaggio.
Le prime due tipologie, A e B, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all’80%, pagheranno il solo CAC carta (dal 1° luglio 2021 ridotto a 25 EUR/tonnellata) e non sarà applicato loro nessun contributo aggiuntivo.
La terza tipologia, C, è quella che qualifica gli imballaggi in cui la componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%. Le operazioni di riciclo di questi imballaggi sono complesse e onerose: su 100 kg di imballaggi, più di 60 kg diventano scarto non riciclabile allo stato delle tecnologie attuali.
Gli imballaggi in questa fascia pagheranno dal 1° gennaio 2022 un extra-CAC di 110 EUR/tonnellata.
La quarta tipologia, D, è quella degli imballaggi compositi in cui la componente carta è inferiore al 60%: una percentuale che compromette la riciclabilità dell’imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica.
Per questi imballaggi il contributo extra sarà pertanto di 240 EUR/tonnellata. Rientreranno in fascia D anche quegli imballaggi la cui componente carta non verrà esplicitata.
Si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone: l’invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l’impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.
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DOMANDA 3: Quali sono le principali ragioni della diminuzione del contributo per gli imballaggi in carta dal 1° luglio 2021?
RISPOSTA: La variazione del contributo è dovuta principalmente all’aumento dei valori di mercato della materia prima seconda: con l’inizio del 2021 le quotazioni della carta ottenuta con il macero sono aumentate significativamente con aumento conseguente dei ricavi consortili da vendita dei maceri.
Un riequilibrio sui consumi interni di carta da macero per circa un milione di tonnellate, grazie all’apertura di tre nuove cartiere, ha inoltre contribuito a rendere ancora più appetibile la carta da riciclo, allontanando l’ipotesi di una flessione nei suoi valori di mercato.
Una situazione economica positiva che mette COMIECO, il Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, nella condizione di continuare a garantire le attività di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio in carta e cartone anche con un contributo ambientale più che dimezzato.
Il contesto favorevole rende meno necessario – in questo caso per gli imballaggi in carta e cartone – l’intervento del sistema CONAI.
È iniziato infatti un fenomeno di riduzione delle quantità veicolate tramite le convenzioni ANCI-CONAI. Gli alti valori inducono alcuni operatori ad affidare al libero mercato gli imballaggi da raccolta differenziata in carta e cartone.
È in casi come questo che il sistema CONAI si ritrae lasciando spazio al mercato. Ed è invece quando il mercato soffre, come avvenuto lo scorso anno con l’inizio dell’emergenza sanitaria e il lockdown, che torna ad avere margini di intervento più ampi, garantendo la continuità del ritiro dei materiali da raccolta differenziata a qualsiasi condizione economico-finanziaria.
Il Consorzio conferma anche in questo caso il suo ruolo di sussidiarietà al mercato.
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DOMANDA 4: Cambiano anche le aliquote e i contributi forfetari delle procedure semplificate il 1° luglio 2021?
RISPOSTA: Sì, la variazione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta ha avuto effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate di dichiarazione per importazione di imballaggi pieni.
Dal 1° luglio 2021, il Contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) è passato da 107,00 a 101,00 EUR/tonnellata.
Restano invece invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in EUR) per i prodotti alimentari imballati (0,20%) e per i prodotti non alimentari imballati (0,10%).
Per le altre procedure forfettarie/semplificate, i nuovi valori 2021 sono disponibili sul sito CONAI e/o comunicati direttamente alle imprese interessate.
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DOMANDA 5: Come sono variati i valori di contributo per i materiali di imballaggio dal 1° gennaio 2021?
RISPOSTA: Il Conai ha deliberato le variazioni del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, plastica e vetro che hanno avuto effetti dal 1° gennaio 2021.
- Imballaggi in acciaio: il Contributo ambientale passa da 3,00 a 18,00 €/t;
- Imballaggi in vetro: il Contributo ambientale passa da 31,00 a 37,00 €/t;
- Imballaggi in plastica: il Contributo ambientale passa da 436,00 a 560,00 €/t, per gli imballaggi di fascia B2 e da 546,00 a 660,00 €/t per quelli di fascia C. Sono restati invece invariati i valori del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica di fascia A (150,00 €/t) e di fascia B1 (208,00 €/t).
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DOMANDA 6: Quali sono le principali ragioni dell’aumento del contributo per gli imballaggi in acciaio nel 2021?
RISPOSTA: L’aumento da 3 €/t a 18 €/t è determinato essenzialmente da tre fattori:
- l’incremento dei corrispettivi per la raccolta differenziata legato al nuovo Allegato Tecnico dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI, i cui valori si posizionano sostanzialmente in linea con le nuove Direttive Europee;
- l’incremento delle quantità di imballaggi in acciaio recuperate: nel primo quadrimestre del 2020 l’acciaio è stato il materiale di imballaggio che ha registrato la crescita più significativa – rispetto all’anno precedente – nei conferimenti al sistema CONAI; in particolare, +19,6% in marzo e +23,7% in aprile;
- il continuo calo da tre anni a questa parte del valore economico del rottame ferroso, che erode la principale fonte di ricavi del Consorzio dopo il CAC attraverso la vendita alle Acciaierie di rottame da imballaggio proveniente da raccolta differenziata.
Il tutto, senza poter far ricorso alle riserve patrimoniali, ridotte negli ultimi anni per effetto di una politica di contenimento richiesta dal Ministero a tutti i Consorzi di Filiera.
Il nuovo valore (18 €/t) torna simile a quelli del 2015, quando il CAC acciaio passò da 26 a 21 €/t e infine a 13 €/t.
Nonostante l’aumento, comunque, il contributo ambientale Conai acciaio si colloca al di sotto dei corrispondenti valori fissati dagli altri paesi Europei.
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DOMANDA 7: Quali sono le ragioni dell’aumento contributivo per gli imballaggi in plastica nel 2021?
RISPOSTA: L’aumento del CAC dipende essenzialmente:
- da un aumento dei conferimenti di imballaggi in plastica del 5% nel corso del 2020, e al contempo una riduzione delle quantità assoggettate al contributo ambientale;
- dal crollo dei valori di vendita dei materiali a riciclo (dimezzati i ricavi delle aste, influenzati dalla minore richiesta di materiale);
- dall’aumento dei costi di valorizzazione delle frazioni non ancora riciclabili.
L’Europa impone un tasso di riciclo della plastica che nel 2025 dovrà raggiungere il 50%: è quindi sempre più necessario investire in ricerca e sviluppo e sostenere il riciclo meccanico, per favorire l’avvio a riciclo di alcune frazioni merceologiche che i riciclatori non avrebbero altrimenti interesse a recuperare.
Il tutto, senza poter far ricorso alle riserve patrimoniali, ridotte negli ultimi anni per effetto di una politica di contenimento richiesta dal Ministero a tutti i Consorzi di Filiera.
Pur con questi aumenti, i valori fissati per gli imballaggi in plastica risultano ancora tra i più bassi in Europa.
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DOMANDA 8: Quali sono le ragioni dell’aumento contributivo per gli imballaggi in vetro nel 2021
RISPOSTA: L’aumento è determinato dall’entità dei nuovi corrispettivi da riconoscere ai Comuni per il servizio di raccolta differenziata previsti dall’Allegato Tecnico dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI, i cui valori progressivi sono stati definiti, da qui al 2024, in linea con quanto richiesto dalle nuove Direttive Europee sui rifiuti d’imballaggio.
Senza questa necessità, il consorzio COREVE sarebbe prevedibilmente rimasto in equilibrio economico, grazie al lavoro e agli sforzi fatti negli ultimi due anni, senza ricorrere a questo incremento.
Nonostante l’aumento, comunque, il contributo ambientale Conai vetro si colloca al di sotto dei corrispondenti valori fissati dagli altri paesi Europei.
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DOMANDA 9: Un preavviso delle variazioni del contributo di soli tre mesi comporta qualche problema organizzativo per le imprese che devono redigere il budget per l’anno successivo. Non sono previsti tempi minimi di preavviso?
RISPOSTA: Il Regolamento consortile prevede (art. 4, comma 3) che ogni variazione del contributo ambientale sia resa nota almeno sei mesi prima della sua applicazione. Tale termine non è dunque perentorio. In considerazione di fatti sopravvenuti anche per effetto dell’emergenza sanitaria da un lato e del recepimento delle direttive dall’altro, si è reso necessario, pertanto, intervenire appena possibile in modo da garantire appunto l’equilibrio economico dei Consorzi di Filiera più impattati dal 1° gennaio 2021.
Di tali aumenti Conai ha dato puntuale informativa ad aziende e associazioni nonché divulgato un apposito comunicato attraverso gli organi di stampa.
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DOMANDA 10: Cambiano in qualche modo le liste degli imballaggi nelle fasce contributive per gli imballaggi in plastica dal 2021?
RISPOSTA: No, sono state confermate le liste delle fasce contributive vigenti nel 2020, si prevede però – entro giugno 2021 – una contestuale rivisitazione delle logiche fin qui adottate, legando dal 2022 i valori del CAC non solo alla riciclabilità e al circuito di destinazione degli imballaggi, ma anche ai reali costi di raccolta e riciclo.
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DOMANDA 11: Cambiano anche le aliquote e i contributi forfetari delle procedure semplificate dal 1° gennaio 2021?
RISPOSTA: Sì, gli aumenti dei valori di contributo per gli imballaggi in acciaio, plastica e vetro già deliberati hanno avuto effetto anche sulle procedure forfettarie/semplificate sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare, le aliquote da applicare sul valore complessivo (in euro) delle importazioni di imballaggi pieni sono passate da 0,18% a 0,20% per i prodotti alimentari imballati e da 0,09% a 0,10% per i prodotti non alimentari imballati. Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) è passato da 92€/t a 107 €/t. Per le altre procedure semplificate, i nuovi valori 2021 sono riportati nelle seguenti rispettive circolari disponibili sul sito nell’area “Download documenti/Circolari applicative” e sono state recepite nella Guida Conai:
- Modulo 6.2 Import imballaggi pieni – Procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell’anno precedente;
- Procedura forfetizzata di dichiarazione del Contributo ambientale Conai per le etichette in alluminio, carta e plastica – Modulo 6.14;
- Procedura semplificata di applicazione e dichiarazione del contributo ambientale Conai per cisternette multimateriale e fusti in plastica
- Procedura semplificata di applicazione e dichiarazione del contributo ambientale Conai per fusti in acciaio rigenerati.
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DOMANDA 12: I criteri adottati fino al 2020 per la diversificazione del contributo ambientale continueranno ad essere applicati anche in futuro?
RISPOSTA: Contestualmente all’aumento del Contributo per gli imballaggi in plastica per l’anno 2021, è stato preso un impegno ad aggiornare – entro giugno 2021 – i criteri e le logiche di diversificazione adottate fino al 2020, in modo da legare i nuovi valori delle varie fasce contributive dal 2022 non solo alla effettiva riciclabilità degli imballaggi ed ai loro flussi (industriale o domestico), ma anche ai relativi costi sostenuti dal sistema consortile per la loro gestione a fine vita. Tutto ciò anche attraverso un confronto con quanto avviene in Europa.
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DOMANDA 13: Non era possibile evitare gli aumenti del Contributo ambientale Conai vista l’introduzione della plastic tax prevista per il 2021?
RISPOSTA: Precisiamo innanzitutto che la plastic tax e il contributo ambientale Conai hanno una differente natura e non possono essere accomunati né nelle funzioni né nelle finalità. Il contributo, infatti, mira a garantire le risorse con le quali produttori e utilizzatori di imballaggi si fanno carico degli oneri della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggio. Al contempo, il contributo è anche strumento che promuove l’immissione sul mercato di imballaggi più facilmente riciclabili e l’ottimizzazione dei processi di valorizzazione dei materiali.
Di tutt’altra natura è invece la plastic tax, che mira a far crescere il prezzo dei prodotti imballati con plastica, al fine di disincentivarne l’uso: un prelievo fiscale con lo scopo, da un lato, di promuovere una filiera produttiva plastic free e, dall’altro, di reperire risorse economiche per le casse dello Stato.
Pertanto, la nuova imposizione fiscale non può inglobare o sostituire il contributo proprio per la sostanziale differente natura e rispettiva finalità.
Secondo la vigente normativa è imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. La stessa normativa prevede alcune precisazioni e definizioni quali: imballaggi primari, secondari, terziari, riutilizzabili, etc. Il sistema consortile CONAI ha competenza sugli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile, vetro.
DOMANDA: Sono un consulente, vorrei sapere chi sono i soggetti obbligati ad aderire al CONAI.
RISPOSTA: In base alla normativa vigente, i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio CONAI. Per produttori si intendono: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Per utilizzatori si intendono: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate).
DOMANDA 1: Le imprese di servizi, e gli studi professionali sono tenuti all’iscrizione al CONAI?
RISPOSTA: Sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi, ossia quei soggetti che pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. Gli stessi soggetti sono invece obbligati ad aderire al CONAI se:
- svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto all’attività principale;
- acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività;
- acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.
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DOMANDA 2: Le imprese agricole sono tenute all’iscrizione al CONAI?
RISPOSTA: Le imprese agricole, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati.
DOMANDA: Un’impresa estera che fornisce merci imballate a clienti italiani quali obblighi ha verso CONAI?
RISPOSTA: L’impresa estera, a oggi, non ha obblighi nei confronti del CONAI ma ha la facoltà di aderire allo stesso Consorzio e adempiere a tutte le disposizioni previste dalla normativa consortile, eleggendo un domicilio speciale in Italia presso una persona fisica o giuridica appositamente nominata mediante il modello allegato alla domanda di adesione per le imprese estere (da richiedere a aziendaestera@conai.org). L’impresa estera avente sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia può eleggere domicilio speciale presso tale sede.
Per le imprese estere aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea, tali disposizioni restano valide sino a eventuali modifiche conseguenti all’adozione del Registro Nazionale dei Produttori da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi di quanto previsto dall’art. 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 de l 3 aprile 2006.
Le imprese aventi sede legale fuori dal territorio della Unione Europea, ad eccezione di quelle aventi sede nello Stato di San Marino, che vogliano aderire al CONAI e non abbiano in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile devono prestare idonee garanzie a copertura del contributo ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell’importo, per un egual periodo.
Le imprese con sede legale nello Stato di San Marino possono aderire al CONAI alle stesse condizioni stabilite per le imprese aventi sede legale in Italia assumendo i medesimi diritti e obblighi di queste ultime .
DOMANDA: Sono l’amministratore di una società neocostituita, obbligata ad aderire al CONAI. Quali sono le modalità e i costi di adesione al CONAI?
RISPOSTA: L’adesione al CONAI e ogni altra variazione anagrafica devono essere effettuate esclusivamente dal servizio Adesione Online a cui si accede dal sito internet www.conai.org riquadro azzurro a destra in fondo alla homepage.
Per poter accedere al servizio Adesione Online è necessario registrarsi con CNS-Carta Nazionale dei Servizi con PIN attivo oppure codice SPID, a meno che non si sia già utenti registrati al portale. Può accedere al servizio anche un soggetto terzo, munito di una delega o della copia della carta di identità del legale rappresentante dell’azienda per cui si intende operare (formato pdf). La quota è costituita da un importo fisso di 5,16 Euro alla quale si aggiunge un importo variabile (se nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione la società ha realizzato ricavi complessivi superiori a 500.000 Euro). L’adesione è una tantum, ovvero deve essere versata una sola volta. Tuttavia, il consorziato ha la facoltà di adeguare annualmente la propria quota d’adesione, qualora siano intervenute variazioni in aumento dei propri costi o ricavi in misura non inferiore al 20%.
Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione, l’importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l’associazione di categoria alla quale partecipano (ammissione semplificata).
DOMANDA: L’impresa iscritta a CONAI che produce o importa imballaggi vuoti in materiali diversi, è obbligata ad iscriversi anche ai Consorzi di Filiera?
RISPOSTA: Sì, i produttori e gli importatori di imballaggi vuoti devono iscriversi al CONAI nonché ai Consorzi di filiera, in funzione dei materiali di imballaggio prodotti o importati. In alternativa, il D.Lgs. 152/2006, all’articolo 221, comma 3, lett. a) e C), prevede la possibilità per i produttori di effettuare autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Ricordiamo che, oltre all’obbligo dell’adesione, i produttori e gli importatori di imballaggi vuoti devono sempre applicare in fattura il Contributo Ambientale CONAI al momento del trasferimento degli imballaggi (in prima cessione) ai clienti e, successivamente, dichiarare e versare lo stesso Contributo al CONAI.
DOMANDA: Sono previste sanzioni per la mancata adesione? Qual è la procedura da seguire per sanare gli anni passati?
RISPOSTA: Attualmente la sanzione per l’omessa adesione a CONAI è di 5.000 euro. Tale sanzione è irrogata dalla Provincia, competente anche per l’accertamento della specifica violazione.
Ciascun Consorziato può regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse – come ad esempio l’omessa dichiarazione periodica del Contributo – avvalendosi della procedura di “Autodenuncia”. Così, fermi restando gli interessi di mora dovuti, non c’è alcuna sanzione, salvo il caso in cui siano già stati formalizzati i controlli di cui all’art.12 del Regolamento CONAI.
DOMANDA: È vero che i commercianti di merci confezionate sono obbligati ad iscriversi al CONAI?
RISPOSTA: Sì, il commerciante di merci imballate è l’operatore che acquista in Italia o all’estero merci confezionate e le rivende sia all’ingrosso che al dettaglio. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale.
Il commerciante deve iscriversi al CONAI nella categoria degli utilizzatori, tra i “commercianti e distributori”. Per le merci confezionate acquistate all’estero, il commerciante deve provvedere anche alla dichiarazione e al versamento al CONAI del Contributo ambientale sugli imballaggi immessi nel territorio nazionale.
DOMANDA: Cos’è il Contributo Ambientale CONAI (CAC)?
RISPOSTA: Per ciascun materiale d’imballaggio, il sistema CONAI/Consorzi di Filiera ha stabilito un Contributo Ambientale, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi per gli oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclo degli imballaggi. I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l’imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi, in generale, i produttori, gli importatori di imballaggi vuoti, gli importatori di merci imballate e dal 1° gennaio 2019 anche i commercianti di imballaggi vuoti. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Per autoproduttori si intendono i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio).
DOMANDA 1 (per “prime cessioni”): Sono un imprenditore, ho acquistato gli imballaggi per confezionare i miei prodotti. Il fornitore ha esposto in fattura un importo a titolo di Contributo Ambientale CONAI in aggiunta al prezzo degli imballaggi. Sono tenuto a pagarlo?
RISPOSTA: SI, se si tratta di imballaggi in uno o più materiali di competenza del sistema consortile. Il Contributo ambientale CONAI si applica in un particolare momento del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”, rappresentata dal trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.
Il CAC deve essere indicato anche nelle fatture relative a trasferimenti di imballaggi successivi alla “prima cessione” (capitolo 4 della Guida Conai – disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).
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DOMANDA 2 (significato di “Contributo Ambientale CONAI assolto”): Sono un commerciante; spesso trovo la dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto” sulle fatture dei miei fornitori di merci. Cosa significa questa frase in particolare?
RISPOSTA: Attraverso questa dicitura i suoi fornitori attestano che gli imballaggi utilizzati per il confezionamento delle merci fatturate sono stati assoggettati a Contributo ambientale CONAI in un momento precedente.
Nel caso invece acquistasse degli imballaggi vuoti, il Contributo ambientale CONAI deve essere invece indicato in fattura separatamente dal prezzo di vendita dal fornitore stesso, con le modalità indicate nel capitolo 4 della Guida Conai (disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).
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DOMANDA 3 (per merce imballata): Ho acquistato imballaggi assoggettati in fattura a Contributo ambientale CONAI da parte del mio fornitore; li utilizzerò per il confezionamento dei miei prodotti. Sono tenuto anch’io ad indicare il Contributo ambientale CONAI nelle fatture di vendita? In caso positivo, con quali modalità?
RISPOSTA: L’utilizzatore di imballaggi al momento della fatturazione delle proprie merci deve “internalizzare” il Contributo ambientale CONAI nel prezzo di vendita delle stesse e deve esplicitare in fattura la parte di Contributo relativa agli imballaggi. In alternativa, nella fattura può essere indicata la dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto” attraverso la quale il cliente viene informato che nel prezzo di vendita delle merci è compreso anche il Contributo ambientale CONAI.
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DOMANDA 4 (per merce imballata): Sono un utilizzatore di imballaggi, cioè acquisto gli imballaggi vuoti (sacchi di carta) per confezionare i miei prodotti destinati ai negozi di vendita al dettaglio. Devo esplicitare nelle mie fatture emesse verso tali clienti il Contributo Ambientale così come riconosciuto ai fornitori? Devo poi dichiarare e versare il contributo al CONAI?
RISPOSTA: SI, l’utilizzatore di imballaggi al momento della fatturazione delle proprie merci deve “internalizzare” il Contributo ambientale CONAI nel prezzo di vendita delle stesse e deve esplicitare in fattura la parte di Contributo relativa agli imballaggi. In alternativa, nella fattura può essere indicata la dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto” attraverso la quale il cliente viene informato che nel prezzo di vendita delle merci è compreso anche il Contributo ambientale CONAI. Non deve invece né dichiarare né versare detto contributo al Conai, avendolo già riconosciuto ai fornitori al momento dell’acquisto degli imballaggi vuoti.
DOMANDA 1 (ricevimento fattura): Abbiamo ricevuto una fattura del Consorzio di Filiera dell’Acciaio (Ricrea). Ci chiedevamo come mai inviamo le dichiarazioni al CONAI e riceviamo fatture da un Consorzio di Filiera?
RISPOSTA: È corretto. Il CONAI emette fatture in nome e per conto dei Consorzi di Filiera in riferimento ai rispettivi materiali (capitolo 6 della Guida Conai – disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).
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DOMANDA 2 (ricevimento fattura/versamento CAC): Non abbiamo ancora ricevuto la fattura relativa all’ultima dichiarazione del Contributo presentata al CONAI. Devo aspettare la fattura da CONAI prima di effettuare il pagamento oppure devo provvedere in ogni caso?
RISPOSTA: SI, deve procedere al versamento del Contributo solo dopo il ricevimento della fattura emessa dal CONAI a fronte della dichiarazione presentata. La scadenza per il versamento è riporta in fattura.
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DOMANDA 3 (versamento CAC): Nei giorni scorsi ho inviato al CONAI la dichiarazione del Contributo ambientale. Quali sono le modalità di versamento del Contributo risultante dalle dichiarazioni?
RISPOSTA: Gli importi risultanti dalla dichiarazione del Contributo ambientale devono essere versati dopo il ricevimento delle relative fatture emesse dal CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sette Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali, mentre in caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un’unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza indicati nella fattura stessa che riporta anche la relativa scadenza.
DOMANDA: Esistono comparti o imballaggi per i quali sono previste specifiche procedure di esenzione, applicazione, dichiarazione del Contributo ambientale oltre a quelle ordinarie?
RISPOSTA: SI, esistono varie casistiche. Il capitolo 8 “Casi Particolari” della Guida Conai (disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org) contiene le casistiche e relative informazioni per la gestione del Contributo Ambientale, tra le quali, gli imballaggi primari di dispositivi medici e/o di prodotti farmaceutici, gli imballaggi in sughero, stoviglie monouso, gli imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale.
DOMANDA 1 (esenzione CAC e plafond IVA per esportatori abituali): Un nostro cliente esportatore abituale si avvale dell’esenzione IVA. Nel contempo, ci ha richiesto una esenzione dal CAC per il 67% mediante l’apposito modulo 6.5 – Fornitori. La quota del 33% del CAC applicato è soggetta ad IVA?
RISPOSTA: Il Contributo Ambientale CONAI esposto nelle fatture relative a “prime cessioni” di imballaggi è da considerarsi prestazione accessoria ai sensi degli artt. 12 e 13 del Dpr 633/1972: come tale rientra nel campo di applicazione dell’IVA e pertanto, la quota applicata (al netto della percentuale di esenzione comunicata dai clienti con Mod. 6.5/Fornitori) è soggetta alla medesima aliquota IVA dell’imballaggio o del materiale di imballaggio oggetto di “prima cessione”.
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DOMANDA 2 (procedure di esenzione CAC per export): Il Contributo ambientale CONAI è dovuto anche sugli imballaggi vuoti che acquisto o importo per confezionare merci da esportare?
RISPOSTA: Gli imballaggi esportati escono dalle competenze CONAI e quindi sono esenti dal Contributo Ambientale. Il CONAI ha previsto varie procedure di esenzione dal CAC (soggette a termini perentori), dettagliatamente descritte nel capitolo 7 della Guida Conai (disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org), tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
· una, cosiddetta “ex post” che, tramite il modulo 6.6, consente di richiedere a CONAI il rimborso del CAC assolto sugli imballaggi successivamente esportati;
· un’altra, cosiddetta “ex ante” che, tramite il modulo 6.5, consente di usufruire di una percentuale di esenzione dal CAC sugli acquisti/importazioni di imballaggi, con un conguaglio a fine anno, in funzione delle effettive esportazioni.
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DOMANDA 3 (cessioni a clienti esteri): Produciamo imballaggi in parte esportati. Dobbiamo applicare il Contributo Ambientale anche sulla quota di imballaggi trasferita all’estero?
RISPOSTA: No, gli imballaggi prodotti e trasferiti all’estero non devono essere assoggettati al Contributo ambientale CONAI atteso che non si configura la cosiddetta “prima cessione”. Pertanto, nelle fatture relative agli imballaggi esportati, emesse dal produttore/commerciante verso clienti esteri, non deve essere indicata alcuna dicitura relativa al Contributo ambientale Conai.
DOMANDA 1 (dichiarazione e versamento CAC): Vorrei conoscere gli adempimenti relativi al CAC correlati all’importazione di prodotti imballati.
RISPOSTA: I materiali di confezionamento delle merci di provenienza estera (UE ed extra UE) immessi nel territorio nazionale devono essere assoggettati al Contributo Ambientale CONAI.
Pertanto, un importatore di merci imballate è tenuto alla dichiarazione del CAC attraverso l’apposita modulistica (prevista per ciascuno dei materiali di competenza del sistema consortile) nonché al versamento del Contributo Ambientale al ricevimento dalle conseguenti fatture emesse dal CONAI. Sono previste anche formule semplificate di dichiarazione del CAC qualora sia oggettivamente complicata la determinare del peso e/o dei materiali di imballaggio (capitolo 5 della Guida Conai – disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).
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DOMANDA 2 (esigue importazioni e soglie di esenzione): Sono un consorziato. Quest’anno ho importato, per la prima volta, esigui quantitativi di merci imballate, peraltro di modico valore. Sono comunque tenuto a presentare le dichiarazioni al CONAI?
RISPOSTA: SI, un’impresa che effettua per la prima volta acquisti dall’estero è tenuta ad inviare a CONAI una dichiarazione trimestrale del CAC, indipendentemente dal valore dell’importazione e dai quantitativi degli imballaggi. Tuttavia, è prevista una soglia minima di Contributo ambientale al di sotto della quale CONAI non provvede alla fatturazione e l’azienda è esentata dall’obbligo di dichiarazione per gli anni successivi fino al superamento della stessa soglia (capitolo 5 della Guida Conai – disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).
DOMANDA 1: In qualità di consulente di aziende che rientrano nella categoria di autoproduttori di imballaggi in plastica (principalmente vaschette, bottiglie, preforme e relativi tappi) vi chiedo qualche precisazione rispetto alla tipologia di scarti/sfridi rientranti nella specifica esenzione dal Contributo ambientale prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021.
RISPOSTA: A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni esempi, distintamente tra vaschette/contenitori (es. 1) e bottiglie, preforme e tappi (es.2).
esempio 1: Sfridi da autoproduzione di vaschette (e/o contenitori) in plastica
La casistica in esame è prevalentemente riconducibile ad aziende che operano nel settore della produzione di generi alimentari confezionati in vaschette in plastica sigillate con il cosiddetto “top film” (anch’esso in plastica). Le vaschette possono essere acquistate finite (già termoformate) oppure autoprodotte dalle aziende attraverso la termoformatura di bobine di film (cosiddetto “bottom film”). Secondo le attuali tecnologie produttive le vaschette, una volta riempite con il prodotto (ad es. affettato), vengono sigillate (mediante processo di termosaldatura) con il “top film”. La fase successiva prevede il taglio/rifilatura della vaschetta con scarto della parte perimetrale. Gli scarti sono prevalentemente costituiti da “bottom film” e “top film” termosaldati (“scheletro” o scarto perimetrale) nel caso di vaschetta autoprodotta; mentre sono relativi al solo “top film” in caso di vaschetta acquistata già termoformata.
Ai fini della Circolare Conai del 21/10/2021, gli sfridi relativi alle vaschette (bottom film) rientrano nella sfera di esenzione dal CAC (anche per la quota generata in fase di confezionamento delle merci) trattandosi comunque di una fase del processo di autoproduzione delle stesse vaschette. Sono invece esclusi dall’esenzione:
- gli sfridi di “top film” poiché generati in fase di confezionamento delle merci, a prescindere dal fatto che la vaschetta su cui viene apposto (il top film) sia autoprodotta o acquistata già formata;
- gli sfridi di vaschette acquistate già formate poiché non correlati al processo di autoproduzione.
esempio 2: Sfridi da autoproduzione di preforme, bottiglie e flaconi ed eventuali relativi tappi
Il fenomeno riguarda essenzialmente le aziende che operano nel settore della produzione di acque minerali/bevande in bottiglie in plastica o di prodotti per la detergenza in flaconi in plastica. In funzione del materiale plastico (PET o HDPE), per gli scarti derivanti da autoproduzione di imballaggi possono configurarsi le seguenti casistiche.
- A partire da granulo di PET: autoproduzione delle preforme, soffiaggio delle stesse per la realizzazione delle bottiglie/flaconi e relativo riempimento.
Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi generati nell’intero processo di autoproduzione delle preforme in PET (partendo dal granulo e tipicamente relativi a “materozze” e spurghi o a preforme autoprodotte ma non conformi), a condizione che tali sfridi non vengano reimmessi nel ciclo produttivo. Sono invece esclusi dall’esenzione ai sensi della citata Circolare gli sfridi generati successivamente al processo di autoproduzione di preforme e, quindi, anche quelli generati in fase di soffiaggio e successivo riempimento.
- A partire da granulo di HDPE: autoproduzione delle bottiglie/flaconi (senza passare dalle preforme) e riempimento.
Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi generati nell’intero processo di autoproduzione di bottiglie/flaconi in HDPE (partendo dal granulo e tipicamente relativi a “materozze”, spurghi e a flaconi autoprodotti ma non conformi), sempre a condizione che tali sfridi non vengano reimmessi nel ciclo produttivo. Sono invece esclusi dall’esenzione ai sensi della citata Circolare le bottiglie/flaconi in HDPE scartati al momento del riempimento o dell’eventuale stampa/applicazione dell’etichetta, se apposta prima del loro riempimento, così come eventuali altri scarti (di imballaggi) generati al momento del riempimento.
Analoghi presupposti valgono per i tappi (solitamente in PE e/o in PP), i cui sfridi rientrano nella sfera di esenzione dal CAC solo se generati esclusivamente nelle fasi del processo di autoproduzione e non in quelle successive.
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DOMANDA 2: La nostra azienda autoproduce lattine/scatole in acciaio; quali sono gli sfridi generati nel processo di autoproduzione che rientrano nella sfera di esenzione dal Contributo ambientale (CAC) prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021?
RISPOSTA: Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi generati nell’intero processo di autoproduzione di lattine e scatole in acciaio. Ciò a condizione che tali sfridi non siano reimmessi nel ciclo di autoproduzione di imballaggi in acciaio da parte della stessa azienda o tramite terzi appositamente incaricati. Sono invece esclusi gli sfridi generati successivamente al processo di autoproduzione dei medesimi imballaggi (come, ad esempio, quelli che si generano nelle fasi di riempimento delle lattine/scatole a prescindere dal fatto che le stesse siano state autoprodotta o acquistate già finite.
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DOMANDA 3: La nostra azienda autoproduce gabbie e pallet in legno; quali sono gli sfridi generati nel processo di autoproduzione che rientrano nella sfera di esenzione dal Contributo ambientale (CAC) prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021?
RISPOSTA: Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi (segatura e/o pezzi di legno indipendentemente dalle dimensioni) generati nella fase di autoproduzione di gabbie e pallet in legno. Ciò a condizione che tali sfridi non siano reimmessi nel ciclo di autoproduzione di imballaggi in legno da parte della stessa azienda o tramite terzi appositamente incaricati.
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DOMANDA 4: La nostra azienda autoproduce anime/tubi in cartoncino; quali sono gli sfridi generati nel processo di autoproduzione che rientrano nella sfera di esenzione dal Contributo ambientale (CAC) prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021?
RISPOSTA: Ai sensi della Circolare Conai del 21/10/2021 l’esenzione dal CAC è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione degli imballaggi gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall’autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per essere trasformati in prodotti non costituenti imballaggi. Ne consegue che sono esclusi dall’esenzione gli sfridi:
- che si generano successivamente al processo di autoproduzione degli stessi imballaggi, (come ad esempio quelli ottenuti al momento del confezionamento delle merci);
- reimmessi nel ciclo produttivo per essere trasformati in imballaggi presso la stessa azienda o altre.
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DOMANDA 5: Gli sfridi di imballaggi (nel caso di specie film plastico già assoggettato a CAC) generati nelle fasi di confezionamento delle merci, rientrano nella sfera di esenzione dal Contributo ambientale (CAC) prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021?
RISPOSTA: NO. La citata Circolare non prevede l’esenzione dal CAC per gli sfridi generati durante le fasi di confezionamento dei prodotti, ivi compresi quelli ottenuti durante operazioni di saldatura e taglio del film in plastica. Ciò a prescindere dal fatto che tale film sia stato acquistato tal quale o autoprodotto. In quest’ultimo caso resta comunque valida l’esenzione dal CAC per gli sfridi generati nell’ambito del processo di autoproduzione del film, prima dunque del confezionamento delle merci.
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DOMANDA 6: Le materie prime per autoproduzione di imballaggi (sulle quali è stato assolto il CAC) che, per eventi accidentali, non vengono impiegate nel processo di autoproduzione, rientrano nella sfera di esenzione dal Contributo ambientale (CAC) prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021?
RISPOSTA: NO. Le materie prime/semilavorati per imballaggi assoggettati a CAC e oggetto di dispersione, furto, incendio o di altri eventi accidentali non rientrano nelle casistiche di esenzione dal CAC previste dalla Circolare Conai del 21/10/2021 in quanto non si tratta di scarti/sfridi generati in un processo di autoproduzione di imballaggi.
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DOMANDA 7: Gli sfridi generati in fasi particolari del processo di autoproduzione di imballaggi (es. avviamento, stop&go, cambio colore e cambio bobine) rientrano nella sfera di esenzione dal Contributo ambientale (CAC) prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021?
RISPOSTA: SI. Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi generati nelle seguenti fasi purché rientranti nel processo di autoproduzione degli imballaggi:
- avviamento dei macchinari;
- fermo macchina (stop & go);
- cambio bobine;
- cambio colore.
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DOMANDA 8: Gli sfridi generati nel processo di autoproduzione di imballaggi, se reimmessi nel ciclo produttivo e/o trasferiti a terzi in conto lavoro possono usufruire dell’esenzione ai sensi della Circolare Conai del 21/10/2021?
RISPOSTA: Non rientrano nella sfera di esenzione del CAC gli sfridi reimmessi dall’azienda nel ciclo produttivo e/o trasferiti a titolo provvisorio (es. in conto lavoro) ad aziende terze (in entrambi i casi per la produzione di imballaggi).
In altri casi, invece, gli sfridi rientrano nella sfera di esenzione del CAC (ad esempio, se ceduti a titolo definitivo o se ceduti a titolo provvisorio per essere trasformati in articoli non costituenti imballaggio).
DOMANDA: è vero che è disponibile uno strumento che aiuta a identificare il CAC e il codice di dichiarazione di un imballaggio?
RISPOSTA: SI, da gennaio 2023 è a disposizione degli utenti (portale www.codiceimballaggio-conai.org) un apposito strumento informatico denominato “Codice Imballaggio” che, attraverso una serie di domande, aiuta l’utente stesso ad individuare, per le principali tipologie di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione, l’eventuale fascia contributiva e il corrispondente valore unitario del Contributo Ambientale in vigore al momento della consultazione. Attraverso la specifica funzione “schedario” è possibile ricevere le analoghe informazioni anche per gli anni precedenti, fino al 2018.
È possibile procedere anche alla creazione di un file “.pdf” con l’esito delle ricerche effettuate.
DOMANDA: Dove posso trovare informazioni relative alla nuova modalità semplificata di dichiarazione CAC?
RISPOSTA: Le informazioni relative alla nuova modalità semplificata di dichiarazione CAC sono riportate nella “Parte Speciale” della Guida Conai 2023 (disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org) che comprende la descrizione del servizio e il format della richiesta di adesione volontaria alla nuova modalità dichiarativa (con allegati riguardanti gli aspetti operativi, le scadenze, i rapporti e gli impegni tra i soggetti coinvolti nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali).
DOMANDA 1: Come sono stati scelti i criteri della diversificazione?
RISPOSTA: Con il costante e proficuo confronto con le Associazioni dei produttori e degli utilizzatori, sono stati individuati tre Criteri Guida per la diversificazione contributiva utili a legare il valore del CAC all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova degli imballaggi in plastica, secondo il principio del “chi inquina paga”:
- la selezionabilità,
- la riciclabilità,
- il circuito di destinazione prevalente dell’imballaggio quando diventa rifiuto (“Domestico” o “Commercio & Industria”).
Già a settembre 2020 il CdA Conai si era impegnato a rivedere criteri e logiche della diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica per l’anno 2022. Un impegno preso sia alla luce di quanto in atto a livello europeo, sia con l’obiettivo di legare sempre più i valori del contributo ambientale plastica alla loro riciclabilità e al circuito di destinazione ma anche al deficit di catena, ossia ai costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.
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DOMANDA 2: Qual è la differenza tra circuito Domestico e circuito Commercio&Industria?
RISPOSTA: Se l’imballaggio soddisfa i criteri di selezionabilità e riciclabilità, l’attribuzione della corretta fascia contributiva dipende dal circuito di destinazione prevalente in cui l’imballo è destinato a diventare rifiuto.
Gli imballaggi appartenenti al circuito Domestico sono quelli destinati a diventare rifiuto prevalentemente presso le utenze domestiche ed essere conseguentemente conferiti nella raccolta differenziata. Gli imballaggi appartenenti al circuito Commercio&Industria sono quelli destinati a diventare rifiuto prevalentemente presso le industrie, ed essere conseguentemente conferiti in circuiti dedicati.
In conseguenza dell’introduzione, dal 2022, anche del nuovo criterio, deficit di catena, ossia costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo, fanno parte del GRUPPO:
- A1 gli Imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti “Commercio & Industria;
- A2 gli Imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da C&I ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana;
- B1 gli imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito “Domestico”;
- B2 gli atri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito “Domestico” e/o “Commercio & Industria”.
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DOMANDA 3: Cosa faccio se non trovo il mio imballaggio nelle liste delle varie fasce contributive?
RISPOSTA: Se l’imballaggio non è espressamente indicato nelle voci presenti nelle fasce agevolate, ricade necessariamente in fascia C indipendentemente dal fatto che la specifica tipologia sia citata o meno a titolo esemplificativo.
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DOMANDA 4: Gli elenchi degli imballaggi agevolati potranno cambiare?
RISPOSTA: Considerando l’evoluzione del contesto tecnologico di prodotto e di processo (selezione e riciclo) e/o le segnalazioni che pervengono dai settori interessati, CONAI ha istituito un apposito Gruppo di Lavoro consiliare (che è subentrato nelle funzioni del Comitato Tecnico Permanente di Valutazione-CTPV) che può proporre di volta in volta al competente Consiglio di Amministrazione la ricollocazione di specifiche tipologie di imballaggio.
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DOMANDA 5: Per essere agevolato l’imballaggio deve essere Riciclabile o Riciclato?
RISPOSTA: Per rientrare in una fascia agevolata un imballaggio deve risultare effettivamente riciclato e non solo teoricamente riciclabile. Infatti, nella definizione delle fasce contributive, si è adottata la definizione di riciclabilità prevista dalla norma tecnica UNI 13430, per cui va verificato l’effettivo riciclo in impianti industriali.
I criteri generali della diversificazione contributiva, rispecchiando l’attuale modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale, prevedono che il rifiuto di imballaggio, se conferito nella RD urbana, debba come prima cosa essere compatibile con le tecnologie di selezione esistenti sul territorio nazionale, passaggio fondamentale per creare flussi omogenei di rifiuti da poter avviare a riciclo. Il secondo passaggio è quello dell’effettivo riciclo, ossia della reale possibilità di trasformare i flussi omogenei di rifiuti di imballaggio post selezione in materie prime seconde poi utilizzate da altri impianti per essere trasformate in nuovi prodotti. Qui subentrano le caratteristiche tecniche dell’imballaggio, l’esistenza di masse critiche, l’esistenza di una domanda di materie prime seconde sul mercato. Per questi motivi la diversificazione contributiva prevede che l’allocazione nelle fasce agevolate sia vincolata all’effettiva selezionabilità e all’effettivo riciclo delle tipologie di rifiuti di imballaggio. Dall’1.1.2022, inoltre, sono stati aggiornati criteri e logiche della diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica, legando i valori di ciascuna fascia non solo alla riciclabilità e al circuito di destinazione delle specifiche tipologie di imballaggi, ma anche al deficit di catena.
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DOMANDA 6: Cosa succede agli imballaggi che sono soggetti a sperimentazioni di riciclo?
RISPOSTA: Anche se esistono circuiti sperimentali di selezione e riciclo, l’assoggettamento a CAC resta quello di Fascia C, fintantoché l’intera filiera di raccolta, selezione e riciclo non assume connotazioni industriali, sostanzialmente analoghe a quelle degli altri imballaggi agevolati.
Le sperimentazioni in corso sono indicate in una pagina dedicata del sito CONAI. Il Consorzio, qualora a seguito degli esiti positivi delle sperimentazioni si venga a creare una vera e propria filiera industriale di selezione e riciclo, sottoporrà poi ai competenti organi consortili l’eventuale riallocazione in una fascia più agevolata, dandone adeguata informazione alle aziende interessate.
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DOMANDA 7: Perché lo stesso polimero è in fasce differenti?
RISPOSTA: Tipologie di imballaggio composte dallo stesso polimero possono avere caratteristiche diverse, e quindi rispondere in maniera diversa alle tecnologie di selezione e riciclo presenti sul territorio nazionale. È pertanto possibile trovare imballaggi composti dallo stesso materiale in differenti fasce contributive, come ad esempio le bottiglie in PET trasparente rispetto a quelle in PET opaco. Infatti, le prime, se rispondenti alle caratteristiche richieste, vanno in Fascia B1.2 mentre le seconde sono assoggettate a CAC di Fascia B2.3, che dall’1.1.2023 accoglie quegli imballaggi con filiere di riciclo sperimentali o in consolidamento.
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DOMANDA 8: Quale livello contributivo applicare agli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza plastica?
RISPOSTA: Gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza plastica sono assoggettati a CAC di fascia C in quanto allo stato attuale non soddisfano i criteri di selezionabilità e riciclabilità e, quindi, non rientrano nelle liste degli imballaggi agevolati.
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DOMANDA 9: In che fascia sono gli imballaggi con strati barriera (EVOH)?
RISPOSTA: Questi trattamenti specifici applicati agli imballaggi permettono di ottenere prestazioni tecniche migliori, garantendo anche una shelf life del prodotto con conseguente riduzione degli sprechi di contenuto (specie se destinati a contenere prodotti alimentari), ma ne compromettono il successivo riciclo.
Tuttavia, a livello europeo sono stati effettuati – da parte dell’associazione dei riciclatori europei (PRE) – alcuni test sulla compatibilità dell’EVOH nel flusso a riciclo degli imballaggi flessibili in PE e sono state definite le prime soglie di tolleranza. Pertanto, gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio, sono tollerati in Fascia B2.2 e B2.3
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DOMANDA 10: In che fascia sono gli imballaggi metallizzati?
RISPOSTA: Le valutazioni effettuate dal CTPV hanno portato a confermare che la metallizzazione (di qualunque tipo essa sia) rappresenta sulla base delle informazioni disponibili un fattore che ha un impatto negativo sul riciclo dell’imballaggio. Sebbene questi trattamenti specifici applicati agli imballaggi permettano di ottenere prestazioni tecniche migliori e migliorare l’appeal del prodotto per il consumatore finale, essi hanno un impatto negativo sulla qualità delle materie prime seconde che possono essere ottenute dal riciclo di imballaggi flessibili. Questo proprio nel momento in cui uno degli ostacoli ad un maggiore utilizzo di plastica riciclata lamentato anche dai produttori di imballaggi stessi è la scarsa qualità delle plastiche di riciclo disponibili sul mercato; di conseguenza gli imballaggi metallizzati sono confermati in fascia C.
Il Comitato ha seguito con attenzione i lavori promossi in ambito europeo dall’Associazione dei Riciclatori Europei (PRE) che adottano un approccio simile a quello del CONAI, ossia considerano l’effettivo riciclo possibile con le tecnologie esistenti in funzione di flussi omogenei selezionati di rifiuti. Per quanto riguarda la metallizzazione, pur prendendo atto di quanto sostenuto da PRE, a livello di selezione al momento non esistono tecnologie industriali che permettano di discriminare un imballaggio metallizzato realizzato con una tecnologia non impattante (a condizione che vengano verificate le condizioni specificate nel documento PRE) da uno che non le rispetta e, dal momento che gli imballaggi metallizzati non sono graditi dai riciclatori nel materiale in alimentazione agli impianti, in fase di selezione verrebbero rimossi entrambi. Qualora in futuro dovessero essere sviluppate tecnologie di selezione che permettano di discriminare tra imballaggi metallizzati realizzati con soluzioni riciclabili e non, oppure qualora la conversione delle aziende a soluzioni di metallizzazione riciclabili dovesse essere totale, tale da far venire meno la necessità di rimuovere questo tipo di imballaggi a livello di selezione, si potrà rivedere la decisione.
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DOMANDA 11: Come devo considerare ai fini dell’attribuzione delle fasce, un imballaggio formato da una “vaschetta con incollato al suo interno un PAD assorbente posizionato sul fondo”?
RISPOSTA: Nella verifica di effettiva riciclabilità, per le vaschette l’elemento “colla/adesivo” non è stato finora preso in considerazione come discriminante rispetto alle fasi di riciclo; pertanto, la vaschetta e il PAD vanno valutati singolarmente, a prescindere dal fatto il PAD sia incollato o meno. In particolare:
- la vaschetta va assoggettata al contributo di Fascia B2.1 o di Fascia B2.2 laddove rispecchi gli specifici requisiti previsti per gli imballaggi rigidi di tali Fasce, o, in assenza degli stessi, va assoggettata al contributo di Fascia C;
- il “PAD assorbente” va assoggettato al contributo di Fascia B2.2 laddove abbia le caratteristiche previste per gli imballaggi flessibili in tale Fascia, o, in assenza delle stesse, va assoggettata al contributo di Fascia C.
- Si raccomanda comunque l’adozione di soluzioni che non prevedano l’utilizzo di colle per il posizionamento del PAD assorbente sul fondo della vaschetta.
La presenza di colle, infatti, pregiudica la qualità del riciclo e pertanto potrebbe essere oggetto di valutazioni future da parte del Gruppo di lavoro Consiliare per la ridefinizione delle liste, precludendone l’accesso alle fasce agevolate.
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DOMANDA 12: Quale livello contributivo applicare alle etichette in plastica e ai contenitori su cui sono apposte?
RISPOSTA:
1) Le etichette (coprenti e non coprenti) sono di per sé un imballaggio e come tali sono assoggettate a contributo ambientale CONAI autonomamente, a prescindere dal contenitore su cui sono apposte.
Ai fini della diversificazione contributiva, le etichette sono classificate in fascia C, ad eccezione dei seguenti casi:
a. le etichette “non incollate – in PE monopolimero, PP monopolimero o multistrato PE/PP, prive di cariche minerali (sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm3) e/o di “carbon black” e non metallizzate/verniciate con metalli, dotate di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnate da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso”, sono da assoggettare a Fascia B2.2;
b. le etichette a prevalenza PP (>50% in peso) applicate ad un imballaggio rigido in PP monopolimero di Fascia B2.1, a partire dal 1° gennaio 2023, sono considerate parte integrante dello stesso e sono quindi assoggettabili alla medesima Fascia B2.1.
2) Per quanto riguarda invece i contenitori su cui sono apposte le etichette (coprenti o non coprenti) è necessario distinguere tra:
a. contenitori rigidi previsti in Fascia B1.1 e in Fascia B1.2, per i quali sono confermate tali fasce solo se le etichette non sono coprenti oppure sono coprenti ma “dotate di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnate da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso”;
b. contenitori rigidi previsti in Fascia B2.1, per i quali è confermata tale fascia a prescindere dalla presenza o meno di etichette coprenti in PP non rimovibili e solo se le etichette coprenti in altri polimeri sono dotate di perforazioni/punzonature. Dal 1° aprile 2024, sono tollerate anche eventuali etichette coprenti in polimero diversi dal PP, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/ punzonature;
c. contenitori rigidi previsti in Fascia B2.2, per i quali è confermata tale fascia a prescindere dalla presenza o meno di etichette coprenti non rimovibili;
d. bottiglie, barattoli e flaconi in PET di fascia B2.3, per i quali è confermata tale fascia in presenza di etichette coprenti non punzonate. Dal 1° aprile 2024, tali imballaggi sono stati ricollocati in fascia B2.2.
Per facilitare le operazioni di selezione e riciclo, si invitano comunque le imprese a minimizzare l’utilizzo di etichette coprenti, verificando la loro compatibilità con i processi di selezione e riciclo esistenti.
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DOMANDA 13: A chi rivolgersi per chiarimenti?
RISPOSTA: Per eventuali chiarimenti compilare il form on line del nostro sito all’area “Contattaci”, selezionando tra la lista degli argomenti la voce “Contributo Diversificato” oppure contattare il Numero Verde 800337799.
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DOMANDA 14: Cosa si intende per sacchi industriali?
RISPOSTA: Per Sacchi per usi industriali si intendono le bobine di film (estrusione in piano o in bolla – tubolare) o i sacchi/sacchetti singoli (a valvola/bocca aperta) per il confezionamento di prodotti che risultino impiegati all’interno del ciclo produttivo delle aziende e quindi non destinati al circuito domestico.
I sacchi in plastica che contengono prodotti destinati prevalentemente al circuito industriale, impiegati ad esempio nei seguenti settori/categorie merceologiche:
- Petrolchimica (polimeri);
- Chimica (additivi, compound, masterbatch, ecc.);
- Edilizia (cemento, premiscelati, collanti in polvere, ecc.);
- Sabbia e Ghiaia;
- Mangimi animali (pesci, avicoli, ecc.);
- Fertilizzanti;
- Terriccio e concimi organici;
- Sementi;
- Alimentare (destrosio, sale),
rientrano in fascia A2 tra gli imballaggi flessibili in polietilene.
Per quanto riguarda invece, ad esempio, i sacchi impiegati per il contenimento di “pellet”, assume rilievo la circostanza che tali “prodotti finiti” siano destinati in prevalenza al circuito domestico, essendo impiegati per lo più per il riscaldamento delle abitazioni private (non risulterebbero infatti significativi impieghi di pellet in settori industriali). Pertanto, tali sacchi rientrano in fascia B2.2 se rispondenti pienamente ad una delle seguenti voci:
- “Imballaggi flessibili in PE monopolimero non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e/o di “carbon black”– diversi da quelli di Fascia A1.1 e A2 (es. pellicole per indumenti, pellicole ad uso professionale, film protettivi, sacchetti IV gamma, ecc.) Sono tollerate strutture in PE espanso e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm3 (grammi/centimetro cubico) nonché strati interni per conferire maggiore barriera realizzati in EVOH con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio”;
- “Imballaggi flessibili in PP monopolimero o multistrato PE/PP –non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e/o di “carbon black”, diversi da quelli di Fascia A1.1 e A2 (es. sacchetti per pasta, caramelle, ecc.). Sono tollerate strutture in PE espanso e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm3 (grammi/centimetro cubico) nonché strati interni per conferire maggiore barriera realizzati in EVOH con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio.
In tutti gli altri casi, i sacchi per il confezionamento di pellet rientrano in Fascia C, alla voce “imballaggi flessibili”.
A prescindere dal settore di impiego, i sacchi industriali accoppiati con altri materiali, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la plastica, rientrano in Fascia C alla voce “poliaccoppiati a prevalenza plastica”.
Se il produttore dei sacchi, fin dalla “prima cessione” degli imballaggi, dispone degli elementi necessari per classificarli in una fascia agevolata (ad esempio, in base al settore di impiego e alle caratteristiche del cliente e/o del prodotto da imballare, ecc.), lo stesso applicherà in fattura il corrispondente contributo ambientale; in tutti gli altri casi, applicherà il CAC di Fascia C, salvo “autocertificazione” rilasciata dal cliente utilizzatore, mediante gli appositi moduli 6.25 e 6.26, disponibile su questo sito, nella sezione Download documenti/Modulistica.
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DOMANDA 15: In che fascia contributiva rientrano gli erogatori meccanici con componenti in metallo?
RISPOSTA: Negli erogatori meccanici possono essere presenti una o più componenti metalliche (molla e/o pallina), che permettono al meccanismo di funzionare.
Secondo il principio di assimilazione fin qui adottato, ad oggi gli erogatori meccanici sono collocati in fascia B2.2, indipendentemente dalla presenza o meno di tali componenti in metallo. Infatti, nella maggior parte degli impianti di riciclo queste ultime possono essere rimosse e separate dalle componenti in plastica.
Tuttavia, nell’ottica del miglioramento della riciclabilità degli imballaggi, sarebbe preferibile sostituire le componenti metalliche con altre in materiale plastico compatibili con il processo di riciclo del polimero costituente il corpo del flacone sul quale è applicato l’erogatore (PET, HDPE o PP).
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DOMANDA 16: Esiste una correlazione tra diversificazione contributiva e certificazioni di riciclabilità?
RISPOSTA: La diversificazione contributiva si basa sull’analisi tecnica delle tipologie di imballaggio (composizione polimerica, forma, compatibilità con i processi di selezione e riciclo, tecnologie di riciclo disponibili su scala industriale) e ha come criterio ultimo l’effettiva riciclabilità degli imballaggi.
Le certificazioni di riciclabilità invece riguardano singoli imballaggi di una specifica azienda.
Tali certificazioni, ed i risultati ottenuti, non sempre sono coerenti con le logiche della diversificazione contributiva. Ad esempio, alcune soluzioni tecniche, come quelle che prevedono la presenza di metalli o polimeri barriera in percentuale inferiore ad una certa soglia di tolleranza, possono essere compatibili con la fase di riciclo, ma non con quella di selezione. Infatti, nel processo di selezione dei rifiuti di imballaggio non è possibile operare una separazione tra quelli che sono sopra a tale soglia (e quindi possono essere problematici per il riciclo) e quelli che sono al di sotto di detto limite.
Un ulteriore esempio è rappresentato da molte linee guida che vincolano una soluzione tecnica a condizione che non superi una certa quota di mercato, tale condizione risulta difficilmente monitorabile e verificabile sull’interno territorio nazionale.
Nonostante queste difficoltà il sistema consortile monitora costantemente le varie iniziative a livello europeo per la certificazione della riciclabilità degli imballaggi.
Al fine di promuovere le logiche di prevenzione e migliorare le performance di riciclo degli imballaggi sono disponibili le linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo al seguente link: http://www.progettarericiclo.com/
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DOMANDA 17: È vero che nel 2022 la fascia A si è sdoppiata? Quali tipologie di imballaggi rientrano in questa fascia e come è cambiato il relativo valore di Contributo?
RISPOSTA: Sì, la fascia A si è divisa in A1 e A2. Nella prima voce rimangono tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella fascia A, al netto degli imballaggi flessibili in polietilene che sono passati in fascia A2.
In fascia A1 quindi restano gli imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza (e non più esclusivamente) gestiti in circuiti commercio&industria.
Per questi imballaggi, il CAC è sceso da 150 €/t a 104 €/t.
La novità è rappresentata dalla fascia A2: vi entrano gli imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&industria ma sempre più presenti anche nella raccolta differenziata urbana, e di conseguenza con un deficit di catena maggiore.
In questa fascia sono inoltre tollerati gli imballaggi flessibili in polietilene espanso con spessori uguali o inferiori ai 2 millimetri (prima in fascia B2).
In merito agli imballaggi rientranti in fascia A2, si conferma il continuo incremento dei volumi presenti nella raccolta differenziata urbana, con costi crescenti per la gestione consortile. Pertanto, era previsto che fino al 30 giugno 2022 il contributo di questa fascia rimanesse invariato, pari a 150 €/tonnellata che dal 1° luglio 2022 aumentasse a 168 €/tonnellata, coerentemente con i maggiori costi di avvio a riciclo.
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DOMANDA 18: Quali erano le novità nel 2022 per gli imballaggi di fascia B1 e B2? È cambiato anche il valore di contributo?
RISPOSTA: La fascia B1 rimane dedicata agli imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico, in linea con quanto già attualmente in atto.
Era subordinato all’entrata in vigore della norma tecnica EN (in fase di definizione) il passaggio in questa fascia dalla fascia B2 dei tappi in plastica conformi alla direttiva SUP, quindi progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica fino a 3 litri.
L’introduzione, in prima applicazione, del criterio economico ha portato alla riduzione del CAC per gli imballaggi di questa fascia da 208 €/t a 149 €/t.
La fascia B2 raggruppa tutti gli altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria. Ossia quelli con diversi livelli di selezionabilità e riciclabilità; quelli riciclabili di recente introduzione sul mercato; quelli a riciclo oneroso e/o dai quali si ottengono rifiuti selezionati di minore qualità; quelli con filiere di riciclo in fase di consolidamento e sviluppo.
In questa fascia sono tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (prima in fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio.
Anche questa fascia ha visto il CAC ridursi: da 560 €/t a 520 €/t.
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DOMANDA 19: Quali tipologie di imballaggi restano in fascia C nel 2022? Il valore di Contributo si è ridotto anche per questa fascia?
RISPOSTA: Rimangono in fascia C gli imballaggi con attività sperimentali di selezione o riciclo in corso, e quelli non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.
Nonostante si tratti della fascia di imballaggi in plastica con maggiore impatto ambientale ed economico, anche questa fascia è stata interessata da una riduzione del contributo ambientale da 660 €/t a 642 €/t, grazie all’introduzione in prima applicazione del deficit di catena e quale effetto dell’ottimizzazione dei costi messa in atto dal consorzio Corepla.
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DOMANDA 20: In che cosa consiste l’evoluzione della diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica nel 2023?
RISPOSTA: Dal 1° gennaio 2023 gli imballaggi in plastica sono classificati in nove fasce con differenti valori contributivi, anziché nelle cinque del 2022, proseguendo nel duplice impegno di legare sempre più i valori del contributo ambientale sia all’effettiva riciclabilità e al circuito di destinazione sia al deficit di catena, ossia al rapporto fra costi e ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.
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DOMANDA 21: È vero che dal 2023, sono previste nuove fasce contributive per gli imballaggi in plastica? Quali sono i relativi valori di CAC?
RISPOSTA: Sì, grazie all’impegno di Conai di legare sempre più i valori del contributo ambientale non solo all’effettiva riciclabilità degli imballaggi ma anche al rapporto fra costi e ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo, dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore un’ulteriore segmentazione degli imballaggi in plastica. In particolare:
- la fascia A1 si divide in due: 1 e A1.2, per separare gli articoli sui quali COREPLA riconosce un corrispettivo per le attività di rigenerazione e riciclo (fusti e cisternette IBC, che sono in fascia A1.2). Per la A1.2 il Contributo ambientale resta invariato. Per la A1.1, invece, scende a 20 €/t.
- la fascia A2 rimane invariata e invariato anche il suo CAC (150 €/t);
- la fascia B1 si divide in 1 e B1.2, con l’obiettivo di separare gli articoli in PET (in B1.2) dagli articoli in HDPE (che sono in B1.1). Per entrambe le fasce il Contributo ambientale rimane pari a 20 €/t;
- si scompone in tre fasce la vecchia fascia B2: i contenitori rigidi in polipropilene rientrano in 1, per cui il Contributo ambientale passa da 410 a 350 €/t; gli articoli riciclabili a base poliolefinica passano nella fascia B2.2, il cui Contributo ambientale resta pari a 410 €/t. Nasce invece la fascia B2.3 per accogliere quegli imballaggi con filiere di riciclo sperimentali e in consolidamento, che escono dalla fascia C. Per loro, un passaggio da 560 euro/tonnellata della fascia C a 555 €/t;
- la fascia C, pur assottigliata, resta in vigore per gli imballaggi non ancora selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali. Per loro il CAC non varia: 560 €/t.
Dal 1° luglio 2023 sono previsti aumenti per tre fasce del Contributo ambientale plastica (A1.2, A2 e B2.2) al fine di correlarne i valori sempre di più ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi in plastica incluse in quelle fasce.
Nonostante questi aumenti il contributo medio per gli imballaggi in plastica nel 2023 si conferma in diminuzione rispetto al 2022.
Per maggiori informazioni sulle fasce contributive degli imballaggi in plastica, si rimanda alla pagina dedicata del sito Conai “Contributo diversificato plastica”.
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DOMANDA 22: È vero che per alcune tipologie di tappi in plastica sono previste variazioni dal 1° luglio 2023?
RISPOSTA: Si. Le variazioni relative ad alcune tipologie di tappi in plastica, che hanno decorrenza 1° luglio 2023, sono le seguenti:
- i tappi in plastica tethered (*) riferiti ai cartoni per liquidi (CPL) sono ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B1.1 (20,00 €/t);
- i tappi in HDPE riferiti a bottiglie e flaconi di FASCIA B1.1 o B1.2 sono ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B1.1 (20,00 €/t);
- i tappi in PP se utilizzati per contenitori di FASCIA B2.1 sono ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B2.1 (350,00 €/t).
(*) Si tratta dei tappi in plastica che restano legati ai cartoni per liquidi (CPL), evitandone la dispersione nell’ambiente e favorendone così la selezionabilità e la riciclabilità, in conformità con quanto previsto da D.Lgs. 196 dell’8 novembre 2021 in recepimento della Direttiva del 5 giugno 2019, nr. 2019/904/UE (cosiddetta Direttiva SUP).
Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare per ricollocazione fasce contributive tappi di plastica 2023.
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DOMANDA 23: Cambiano le liste degli imballaggi nelle fasce contributive per gli imballaggi in plastica dal 2023?
RISPOSTA: Sì, sono state pubblicate due liste degli imballaggi in plastica nelle nove fasce contributive, una in vigore da gennaio 2023 e l’altra da luglio 2023, disponibili ai seguenti link:
- Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive fino al 30 giugno 2023: Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive valide fino al 30 giugno 2023
- Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive dal 1° luglio 2023, che recepisce le variazioni relative ad alcune tipologie di tappi in plastica: Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive valide a partire da luglio 2023
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DOMANDA 24: La nostra azienda produce elementi di protezione in materiale espanso (es. i cosiddetti fondi, angolari, scavati, chips, trucioli ecc.). In quali fasce contributive degli imballaggi in plastica rientrano?
RISPOSTA: Gli elementi di protezione in materiale espanso possono rientrare nelle seguenti fasce contributive (in vigore dall’1/1/2023):
- A2, se in PE espanso monopolimero con spessore fino a 2 mm;
- B2.1, se in PP espanso monopolimero con spessore superiore a 2 mm e qualora rispettino gli ulteriori parametri e caratteristiche indicate nella specifica descrizione riportata nella lista degli imballaggi in plastica;
- B2.2, se in PE espanso monopolimero con spessore superiore a 2 mm, in PP espanso monopolimero o in multistrato PE/PP espanso (in tutti i casi, con EVOH nei limiti del 5%) oppure se in PS espanso monopolimero e qualora rispettino gli ulteriori parametri e caratteristiche indicate nelle rispettive descrizioni riportate nella lista degli imballaggi in plastica;
- C, se in polimeri diversi da quelli sopra riportati (es. poliuretano) oppure accoppiati con altri materiali (es. incollati su un foglio di cartone).
Per individuare la fascia contributiva da attribuire ad uno specifico imballaggio è possibile consultare il tool “Codice Imballaggio”, rispondendo alle domande previste dal questionario.
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DOMANDA 25: Quali sono le principali novità per il 2024 riguardanti la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica?
RISPOSTA: L’attuale congiuntura economica ha portato all’aumento del valore del contributo ambientale per sette fasce contributive (su nove) a partire dal 1° aprile 2024, come da seguente tabella:
Fasce contributive | CAC in vigore da gennaio 2024 (€/t) | CAC in vigore da aprile 2024 (€/t) |
A1.1 | 20,00 | 24,00 |
A1.2 | 90,00 | 90,00 |
A2 | 220,00 | 220,00 |
B1.1 | 20,00 | 224,00 |
B1.2 | 20,00 | 233,00 |
B2.1 | 350,00 | 441,00 |
B2.2 | 477,00 | 589,00 |
B2.3 | 555,00 | 650,00 |
C | 560,00 | 655,00 |
Sempre a partire dal 1° aprile 2024, alcune tipologie di imballaggi cambiano fascia di appartenenza. In particolare:
- le vaschette in XPS passano dalla Fascia C alla Fascia B2.3, grazie allo sviluppo di una filiera sperimentale di riciclo promossa negli ultimi anni;
- gli imballaggi rigidi in PP con etichette coprenti in qualunque polimero, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/punzonature, passano dalla Fascia B2.2 alla Fascia B2.1, per via di un efficientamento dei processi di selezione;
- le bottiglie, barattoli e flaconi in PET opachi e/o con etichetta coprente non punzonata, oltre alle relative preforme, passano dalla Fascia B2.3 alla Fascia B2.2, grazie al consolidamento della filiera di riciclo di questi articoli.
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata del sito Conai “Contributo diversificato plastica”.
Quale è la finalità della diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta?
RISPOSTA: Per la filiera della carta il progetto di diversificazione è stato orientato, a partire dall’applicazione relativa ai contenitori compositi o poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi a migliorare l’efficacia del processo di valorizzazione degli imballaggi a base cellulosica più complessi da riciclare, attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta e di selezione, per ottenere un flusso omogeneo di rifiuti da avviare ad una fase di riciclo dedicata.
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DOMANDA 2: Come funziona la diversificazione contributiva?
RISPOSTA: Il progetto di diversificazione è orientato allo sviluppo della raccolta e alla remunerazione di attività e investimenti per le operazioni di selezione e riciclo, attraverso l’applicazione di un contributo aggiuntivo (Extra CAC), pari a 20 €/t dal 1° gennaio 2019, per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL).
CONAI ha poi proseguito nel percorso di diversificazione contributiva per altre tipologie di imballaggi compositi – o poliaccoppiati – con prevalenza di carta e cartone (diversi dai CPL). Anche in questo caso, è stata prevista l’applicazione di un extra-CAC –entrata a regime a partire dal 1° gennaio 2022 – per correlare il Contributo alla loro effettiva riciclabilità e ai loro impatti ambientali, così come ai costi emergenti legati alla gestione del loro fine vita.
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DOMANDA 3: Da quando è entrata in vigore la diversificazione contributiva?
RISPOSTA: Il progetto di diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta è stato avviato a gennaio 2019, con esclusivo riferimento agli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL).
A ottobre 2020 è partita la fase sperimentale con una nuova modulistica dichiarativa per altri imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, diversi dai CPL, al fine di individuare tipologie e quantità di imballaggi oggetto di diversificazione.
A gennaio 2022 è entrata in vigore l’estensione della diversificazione contributiva anche agli altri imballaggi compositi a base carta diversi dai contenitori per liquidi.
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DOMANDA 4: Quando entrerà a regime l’estensione della diversificazione contributiva riservata ad altri imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta?
RISPOSTA: Il consiglio di amministrazione CONAI ha stabilito l’estensione della diversificazione contributiva anche agli altri imballaggi compositi a base carta diversi dai contenitori per liquidi a partire dal 1° gennaio 2022.
Gli imballaggi compositi a prevalenza carta, diversi da quelli per liquidi, sono stati divisi in quattro tipologie in base al peso della componente carta sul totale del peso dell’imballaggio.
Le prime due tipologie, A e B, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all’80%, pagheranno il solo CAC carta (dal 2022 ridotto a 10 EUR/tonnellata) e non sarà applicato loro nessun contributo aggiuntivo.
La terza tipologia, C, è quella che qualifica gli imballaggi in cui la componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%. Le operazioni di riciclo di questi imballaggi sono complesse e onerose: su 100 kg di imballaggi, più di 60 kg diventano scarto non riciclabile allo stato delle tecnologie attuali.
Gli imballaggi in questa fascia pagano dal 1° gennaio 2022 un extra-CAC di 110 EUR/tonnellata.
La quarta tipologia, D, è quella degli imballaggi compositi in cui la componente carta è inferiore al 60% o comunque non è esplicitata: una percentuale che compromette la riciclabilità dell’imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica.
Per questi imballaggi il contributo extra è pertanto di 240 EUR/tonnellata. Rientreranno in fascia D anche quegli imballaggi la cui componente carta non verrà esplicitata.
Si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone: l’invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l’impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.
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DOMANDA 5: Quali tipologie di imballaggi in carta sono interessati dalla diversificazione contributiva?
RISPOSTA: Da gennaio 2019, sono interessati esclusivamente gli imballaggi compositi o poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL).
Si tratta in particolare, di imballaggi primari a prevalenza carta, accoppiati con plastica ed eventualmente alluminio. In questa voce sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i cosiddetti cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, ecc..) e le stesse tipologie di confezioni per altri prodotti alimentari (sughi, passate, legumi, ecc.). Sono esclusi, invece, gli articoli di imballaggio per il catering (piatti, bicchieri, vaschette con relativi coperchi).
Da gennaio 2022 sono assoggettati alla diversificazione contributiva altri imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, diversi dai CPL, suddivisi nelle seguenti tipologie in base al peso della componente carta sul totale del peso dell’imballaggio:
- la tipologia C è quella che qualifica gli imballaggi in cui la componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%.
- la tipologia D è quella degli imballaggi compositi in cui la componente carta è inferiore al 60%. Rientrano in fascia D anche quegli imballaggi la cui componente carta non è esplicitata.
Le prime due tipologie, A e B, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all’80%, invece pagano il CAC carta e non viene applicato loro nessun contributo aggiuntivo.
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DOMANDA 6: Cosa si intende per “imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta”?
RISPOSTA: Per “imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta” (o accoppiati con altri materiali), si devono intendere gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell’imballaggio.
Più precisamente il DL 3 settembre 2020, n. 116, che ha recepito le nuove direttive europee, ha introdotto il termine imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale.
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DOMANDA 7: Cosa prevede la fase sperimentale?
RISPOSTA: Per la fase sperimentale (che è iniziata ad ottobre 2020 e terminata a dicembre 2021) è stata aggiornata la modulistica dichiarativa (mod. 6.1 imballaggi vuoti in carta, mod. 6.2 import imballaggi pieni e mod. 6.10 compensazione import/export), a parità di contributi ambientali (vale a dire 55 €/t fino al 30/6/2021 e 25 €/t dall’1/7/2021) ma con una netta distinzione delle tipologie di imballaggi che saranno oggetto di diversificazione.
Sono state dunque previste le seguenti nuove categorie di imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta diversi dai CPL, in base alla percentuale in peso della componente cellulosica presente:
- Poliaccoppiati di tipo A (componente carta >= 90% e < 95%)
- Poliaccoppiati di tipo B (componente carta >= 80% e < 90%)
- Poliaccoppiati di tipo C (componente carta >= 60% e < 80%)
- Poliaccoppiati di tipo D (componente carta < 60%)
- Poliaccoppiati con componente carta non esplicitata.
Durante tale fase, dunque, le aziende (direttamente o tramite le associazioni di riferimento) hanno potuto richiedere supporto a CONAI, strutturarsi per la raccolta delle informazioni necessarie, adeguare i sistemi informativi e segnalare eventuali criticità.
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DOMANDA 8: Come devo effettuare il calcolo della percentuale della componente cellulosica (CA)?
RISPOSTA: Per il calcolo della percentuale della componente cellulosica presente nell’imballaggio poliaccoppiato a prevalenza carta, deve essere preso in considerazione il peso di tale componente rispetto al peso complessivo dell’imballaggio stesso (comprensivo anche di eventuali inchiostri per la stampa, adesivi, ecc.). Nel caso in cui un imballaggio poliaccoppiato a prevalenza carta sia costituito da più di due materiali, potrebbe verificarsi che la percentuale della componente carta sia inferiore al 50% del peso complessivo dell’imballaggio (ad esempio, imballaggio costituito da: 40% componente carta, 30% componente plastica e 30% componente alluminio).
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DOMANDA 9: Cosa devo fare se non conosco la percentuale della componente carta?
RISOSTA: La modulistica dichiarativa predisposta per la fase sperimentale (da ottobre 2020 e fino a dicembre 2021) prevede la specifica riga “Poliaccoppiati con componente carta non esplicitata” in cui possono essere indicati i quantitativi di imballaggi poliaccoppiati per i quali la componente carta non è disponibile/nota al momento della compilazione della dichiarazione.
Con l’entrata a regime dei nuovi valori di Extra CAC dal 1° gennaio 2022), i quantitativi di poliaccoppiati con componente carta non esplicitata vengono assimilati a quelli di tipo D con componente carta <60%, ossia quelli con l’Extra CAC più elevato.
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DOMANDA 10: Nel comunicato stampa, Conai e Comieco invitano le aziende a suggerire in etichetta il conferimento in raccolta differenziata per gli imballaggi di tipo D. Come mai?
RISPOSTA: È la prima volta che il sistema consortile suggerisce alle aziende un conferimento con l’indifferenziato.
Una decisione non facile, ma presa alla luce di una doppia considerazione.
La prima: in cartiera gli imballaggi di fascia D genererebbero più danni che benefici all’ambiente, perché i loro abbondanti scarti, una volta isolati, non potrebbero che finire in discarica.
La seconda: allo stato attuale si stima che questi imballaggi rappresentino quantità irrisorie, pari a circa il 2% sul totale di tutti i poliaccoppiati.
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DOMANDA 11: Come devo fare per stabilire in quale delle quattro tipologie di diversificazione rientra il mio imballaggio poliaccoppiato a prevalenza carta?
RISPOSTA: In questa prima fase di introduzione della diversificazione del contributo in base alla riciclabilità degli imballaggi compositi, il criterio adottato è quello del peso della componente carta.
A tendere, la volontà condivisa è di basarsi su un criterio più preciso e scientifico: ovvero la prova di laboratorio norma UNI 11743, base per l’applicazione del Sistema di Valutazione Aticelca 501. Per questo motivo le aziende che verificano il livello di riciclabilità dei propri imballaggi con tale test possono usarne il risultato per la classificazione in una delle quattro tipologie di diversificazione.
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DOMANDA 12: Dove posso reperire i valori delle fasce contributive degli imballaggi in carta?
RISPOSTA: I valori delle fasce contributive degli imballaggi in carta in vigore negli anni nonché ulteriori informazioni sulla diversificazione contributiva per i medesimi imballaggi, sono disponibili nella pagina dedicata del sito “Contributo diversificato carta”.
La seconda: allo stato attuale si stima che questi imballaggi rappresentino quantità irrisorie, pari a circa il 2% sul totale di tutti i poliaccoppiati.
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DOMANDA 13: A chi rivolgersi per chiarimenti?
RISPOSTA: Per specifici quesiti tecnico/operativi o richieste di chiarimenti, anche ai fini dell’esatta classificazione dell’imballaggio rispetto alla fascia contributiva, è possibile contattare il Numero Verde 800337799 o compilare il form on line del sito internet CONAI all’area “Contattaci”, selezionando l’argomento “Contributo Diversificato CARTA”.
L’obbligo dell’etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, vale a dire: “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.
Per i prodotti che non sono imballaggi non è previsto l’obbligo dell’etichettatura ambientale. Ad esempio, i budelli per salumi, le buste portalettere, le posate non sono imballaggi e non ricadono nell’ suddetto obbligo.
Per sapere cosa è imballaggio e cosa non lo è, si può fare riferimento al sito CONAI alla pagina: https://www.conai.org/imprese/cosa-e-imballaggio/
Allo stato attuale su tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia vige l’obbligo dell’etichettatura ambientale.
Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito mediante una nota diffusa il 17 maggio 2021 che sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi (che dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destino). Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.
La norma non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi di piccole dimensioni, e/o con spazio stampato ridotto, né per quelli multilingua, né per quelli importati.
Tuttavia, per queste casistiche si rilevano spesso difficoltà operative nel prevedere l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging, in particolare per gli imballaggi di piccola dimensione, per i quali, qualora siano contenuti in un multipack, la strada potrebbe essere quella di apporre l’etichettatura ambientale sull’imballaggio di presentazione, ma quando invece sono venduti sfusi, potrebbero esserci limitazioni fisiche per l’apposizione dell’etichettatura ambientale, e/o difficoltà per la visibilità e la leggibilità delle informazioni.
A tal proposito, con una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging, tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali[1], o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell’azienda e/o del rivenditore.
Per rendere più facilmente disponibili e consultabili al consumatore finale, le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e la corretta gestione a fine vita del packaging, si suggerisce di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web.
[1] Si segnala a tal proposito come in generale il ricorso ai canali digitali sia particolarmente caldeggiato dalla nota di chiarimenti veicolata dal MITE in data 17 maggio 2021 (vedi FAQ n. 16 su canali digitali).
Cosa significa imballaggi di piccole dimensioni?
La norma non prevede una definizione univoca di imballaggi di piccole dimensioni, tuttavia nella nota divulgata il 17 maggio 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica vengono richiamate le definizioni di imballaggi di piccole dimensioni già utilizzate dal Legislatore in Regolamenti di filiere specifiche, come quella alimentare e quella delle sostanze pericolose. Tali Regolamenti definiscono gli imballaggi di piccole dimensioni come segue:
- Imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm2 – definizione tratta dal Regolamento (UE) N. 1169/2011, che indica l’obbligo di riportare sui pack alimentari le dichiarazioni nutrizionali dei prodotti contenuti e che prevede la possibilità di esentare dall’obbligo proprio gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati;
- Imballaggi con capacità non superiore a 125 ml – definizione tratta dal Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, Art.29 paragrafo 2 e il Punto 1.5.2 della Parte I dell’Allegato I), che prevede che le sostanze classificate come pericolose, e contenute in un imballaggio, siano provviste di un’etichetta in cui figurano specifici elementi, e considera alcune deroghe a tale obbligo proprio per gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati.
Per imballaggi neutri si intendono gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l’apposizione di alcuna simbologia e informazione, e che sono venduti tal quali ai clienti dai produttori.
La norma non esclude tali imballaggi dall’obbligo. Tuttavia, per alcune di queste casistiche sono state rilevati importanti limiti tecnologici che potrebbero non consentire l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging.
A tal proposito, nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicitano due particolari casistiche:
- Gli imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati.
Nella nota si definisce che viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. Pertanto per questi imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.
- Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione
I preincarti sono definiti dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000, si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare.
Anche per questa casistica di imballaggio si rilevano difficoltà oggettive per l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale degli imballaggi: si potrebbe trattare infatti di imballaggi destinati ai prodotti alimentari freschi (es. prodotti di pescheria) che non possono essere stampati, in altri casi si tratta di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d’uso (vale a dire se saranno imballaggi o prodotti destinati all’uso domestico), in altri ancora si tratta di imballaggi preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica), e quindi non suscettibili di stampa immediata.
Con l’obiettivo di superare tali criticità, Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito, con riferimento alla nota veicolata il 17 maggio 2021, che per queste casistiche l’obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.
Il primo periodo del comma 5, dell’art. 219 non esplicita quali siano i soggetti obbligati ad etichettare tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI per una corretta informazione del consumatore finale. Il secondo periodo del comma 5, al contrario, dispone chiaramente che siano i produttori i soggetti obbligati ad indicare altresì la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
Alla luce della suddetta norma è quantomeno certo che i “produttori” debbano identificare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, e sono definiti dal decreto legislativo 152/2006, come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.
I produttori degli imballaggi sono i soggetti obbligati ad assicurare che l’informazione circa la composizione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio.
È fondamentale, al fine di garantire la definizione finale della composizione di un imballaggio finito, che ciascun produttore di articoli classificabili come imballaggi finiti o semilavorati, trasferisca ai soggetti successivi della filiera un’informazione il più completa possibile della loro composizione.
Ad esempio, nel caso in cui si tratti di un imballaggio multistrato in plastica, quindi costituito da più polimeri, è fondamentale che il produttore indichi al suo cliente il dettaglio della composizione dell’imballaggio. Questo perché, ad esempio, quell’imballaggio potrebbe essere accoppiato a un altro materiale, e nella definizione della codifica identificativa dell’imballaggio finito, quel tipo di dettaglio diventa essenziale.
Tuttavia, occorre considerare che la parte più significativa degli imballaggi viene immessa nel mercato, e in particolare conferita al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati. Come è noto l’etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall’utilizzatore dell’imballaggio che sceglie i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.
Inoltre, occorre considerare che sia la normativa nazionale sia quella europea stabiliscono la necessità di condivisione delle responsabilità della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio:
– uno dei considerando della Direttiva 94/62/CE afferma che “(..) l’elaborazione e l’applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale”;
– l’art. 217, comma 2, Dlgs. 152/2006 afferma che “Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi di responsabilità condivisa, che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita”.
È inevitabile quindi che l’apposizione dell’etichettatura ambientale diventi un’attività di condivisione tra fornitore e utilizzatore del packaging, che gli operatori potrebbero ritenere necessario regolare e formalizzare mediante accordi tra le varie parti coinvolte.
Si rileva inoltre che, in materia di sanzioni, l’articolo 261 comma 3 dispone testualmente: “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” previsti per la loro etichettatura, “è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro”.
La norma inquadra dunque, tra i soggetti potenzialmente sanzionabili (“chiunque”), qualunque operatore del settore che immette nel mercato tali imballaggi. Tra detti operatori vi potrebbero rientrare le seguenti categorie:
– i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
– i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
Pertanto il produttore dell’imballaggio è tenuto a identificare il contenuto dell’etichettatura ambientale dell’imballaggio, in particolare con riferimento alla codifica alfa numerica della Decisione 129/97 che indica il materiale di composizione, ed è tenuto in ogni caso ad assicurare che tale informazione sia resa disponibile nelle modalità accordate con il/i cliente/i. .
L’apposizione fisica dell’etichettatura sull’imballaggio, sulla base di quanto obbligatoriamente reso disponibile dal/i produttore/i, è una responsabilità condivisa, che può essere regolata tramite accordi commerciali e contrattuali concordati, attraverso i quali si definisca e si espliciti il punto della filiera in cui uno degli attori coinvolti si prenda carico di tale onere.
Tali considerazioni diventano ancor più rilevanti per quelle casistiche in cui sussistano evidenti limiti fisici o tecnologici che rendono difficile, se non impossibile, l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale direttamente sul packaging. In questi casi (con specifico riferimento ai casi esposti dalla nota di chiarimenti diffusa dal Ministero per la Transizione Ecologica il 17 maggio 2021), se il sistema di comunicazione delle informazioni obbligatorie è fatto attraverso supporti esterni come canali digitali, siti web, documenti di accompagnamento all’imballaggio o etichette esterne, diventa ancora più importante formalizzare, attraverso un accordo, gli impegni e gli oneri di cui si fa carico ciascun soggetto della filiera, esplicitando quali soluzioni alternative si intendono perseguire per adempiere all’obbligo di etichettatura.
Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe”.
Il provvedimento prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.
E’ prevista, inoltre, l’emanazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, di un decreto di natura non regolamentare a firma del Ministro della Transizione per l’adozione di linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo di legge: Decreto_Legge_30_dicembre_2021_228_DL_Milleproroghe
Entrata in vigore dell’obbligo: la cronologia dei provvedimenti
A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi il 26 settembre 2020, Confindustria e molte altre Associazioni hanno proposto con urgenza un regime transitorio di diciotto mesi che consentisse ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla norma. Questa esigenza era stata segnalata anche nelle Linee Guida per l’etichettatura ambientale di CONAI.
Il 31 dicembre 2020 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, il cui comma 6 dell’articolo 15, aveva previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del solo obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, mentre non era stata prevista la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE (già in vigore dal 26 settembre 2020).
Le imprese e le associazioni del settore, insieme a CONAI, hanno sin da subito ribadito l’esigenza che si prevedesse la sospensione dell’intero obbligo di etichettatura, in quanto il tema delle scorte di magazzino era assai rilevante per le imprese, sia in termini economici, sia in termini ambientali, in quanto le quantità ingenti di imballaggi ormai obsoleti, poiché non rispondenti alla norma, non avrebbero potuto essere commercializzati. La risposta delle Istituzioni è arrivata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2021 della legge di conversione n. 69, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni.
Il 30 dicembre 2021, il Decreto Legge Milleproroghe ha previsto una ulteriore sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, nonchè che il Ministero per la Transizione Ecologica emani un decreto per l’adozione di linee guida tecniche.
L’etichettatura ambientale può essere apposta/stampata/impressa direttamente sul packaging, oppure su un supporto nel caso sia previsto nel sistema di imballo.
I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente[1], devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale).
Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta.
Se il sistema di imballaggio prevede invece delle componenti separabili manualmente dal corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta.
Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita dovrebbero essere apposte su ciascuna componente.
Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.
Stesso discorso vale nel caso di confezioni multipack, dove è sempre preferibile apporre l’etichetta su ciascuna componente del sistema di imballo, ma quando questo non è possibile, l’etichettatura può essere riportata sull’unità di vendita (quindi sul multipack).
Ad esempio, nel caso di un vassoio (imballaggio interno) contenuto in un film o foglio sottile (imballaggio esterno o di presentazione), la scelta ideale è di riportare l’etichettatura, almeno quella identificativa del materiale, su ciascuna componente, quindi singolarmente (vassoio e film). Quando non è possibile, si può riportare l’etichettatura del vassoio e del film su una delle due componenti.
Stesso discorso per le monoporzioni di cioccolatini (foglio sottile): quando non è possibile apporre l’etichetta sul singolo imballaggio monoporzione, si può inserire la relativa indicazione su una delle componenti dell’unità di vendita.
Qualora il prodotto sia venduto con bugiardino, come ad esempio nel caso di integratori alimentari, o con le istruzioni d’uso, e non vi sia la possibilità di apporre l’etichettatura ambientale sul packaging per limiti di spazio o tecnologici, l’etichettatura ambientale può essere riportata su questo tipo di supporto.
[1] Si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.
Questi accessori, non essendo imballaggi, non sono sottoposti all’obbligo di etichettatura, mentre lo sono gli imballaggi che li contengono.
Un imballaggio si considera composto quando è costituito da materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente.
Ai fini dell’identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all’Allegato VII della Decisione 129/97 solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell’imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista all’Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.
In particolare, la codifica degli imballaggi composti prevede: C/ abbreviazione materiale prevalente e numero associato a quello specifico accoppiamento.
Ferma restando la codifica alfanumerica C/PAP… che identifica univocamente che trattasi di imballaggio composto a prevalenza carta, come da Allegato VII della Decisione 129/97/CE, le ulteriori informazioni sulla raccolta seguono il seguente schema:
- imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a base carta con percentuale della frazione cellulosica compresa tra il 60 e il 95% del peso complessivo del pack à Indicare al consumatore di conferire l’imballaggio nella raccolta differenziata per imballaggi in carta;
- imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a base carta con percentuale della frazione cellulosica inferiore al 60% del peso complessivo del pack à Indicare al consumatore di conferire l’imballaggio in raccolta indifferenziata.
Si segnala infatti che gli imballaggi così costituiti, che ad oggi non risultano riciclabili, se conferiti in raccolta differenziata e gestiti nel flusso di riciclo degli imballaggi in carta, graverebbero in maniera significativa sulla generazione di scarti nel processo di riciclo, implicando persino un maggiore impatto ambientale e aumentate difficoltà gestionali, a discapito anche della qualità complessiva della materia prima seconda generata dal processo di riciclo.
Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica. Poiché si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone, l’invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l’impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.
- contenitori idonei al contenimento di liquidi à Indicare di conferire l’imballaggio nella raccolta differenziata, accompagnando facoltativamente questa indicazione al link al sito http://www.tiriciclo.it/raccolta-e-riciclo/, dove è riportata una guida, per il consumatore, al conferimento dei cartoni idonei al contenimento dei liquidi, per ciascun Comune italiano.
L’identificazione del materiale di imballaggio, non prevista obbligatoriamente fino al 26 settembre 2020, è stata ampliamente adottata dalle aziende negli anni, attraverso diverse modalità previste dai vari riferimenti esistenti. Ad esempio, numerosi imballaggi sono stati etichettati con i simboli che fanno riferimento al report CEN/CR 14311 (vale a dire il simbolo Alu all’interno delle frecce circolari, l’icona della calamita per identificare gli imballaggi in acciaio, o le codifiche dei polimeri plastici all’interno delle frecce che formano un triangolo); gli imballaggi in plastica composti da uno o più polimeri non previsti dalla decisione 129/97/CE, sono stati spesso identificati con “7” o “07” other, a volte posti all’interno delle tre frecce che formano un triangolo.
Sebbene questi approcci siano divenuti vere e proprie prassi nel mercato per l’identificazione di questi materiali di imballaggio, si evidenzia che la norma indica chiaramente di identificare i materiali di imballaggio adottando la Decisione 129/97/CE e applicando le norme UNI applicabili, e non altri riferimenti o prassi esistenti.
Si segnala che gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (in primis la possibilità di svuotare sempre l’imballaggio del suo contenuto). Infatti, grazie al sistema CONAI – Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.
La valutazione della riciclabilità dell’imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l’azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell’imballaggio.
Unica eccezione a questa regola riguarda gli imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a prevalenza carta, con percentuale di materiale cellulosico inferiore al 60% del peso totale, una percentuale che compromette la riciclabilità dell’imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica. Poiché si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone, l’invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l’impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.
L’asserzione di riciclabilità dell’imballaggio con il Ciclo di Mobius, può essere comunicata dal produttore in conformità alla UNI EN ISO 14021, quando l’imballaggio è riciclabile ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO
La Norma tecnica UNI EN ISO 13430
Gli imballaggi considerati riciclabili ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430, soddisfano i criteri di idoneità alle tecnologie di riciclo esistenti, vale a dire:
- esistenza di un’efficiente tecnologia per il riciclo dell’imballaggio;
- esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;
- esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.
Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili all’interno delle Linee guida CONAI Requisiti Essenziali definiti dalla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio disponibili al seguente link:
http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/01/Requisiti_essenziali_Conai.pdf .
La Norma tecnica UNI EN 11743:2019
Le aziende che desiderano valutare la riciclabilità dei loro imballaggi in carta possono rivolgersi a un laboratorio per effettuare una prova di riciclabilità, che simula le fasi principali del processo industriale di riciclo della carta, sulla base della procedura definita dalla norma UNI 11743:2019.
Al fine di poter conferire nella raccolta dei rifiuti organici anche i rifiuti di imballaggio (e gli altri manufatti) biodegradabili e compostabili, il Dlgs. 116/20201 ha modificato l’art. 182-ter del Dlgs. 152/2006 (Rifiuti organici): in particolare, il comma 6 del suddetto articolo stabilisce che i rifiuti, anche di imballaggio, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici devono essere raccolti e riciclati insieme a questi ultimi qualora:
- a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio o biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
- b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore, nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
- c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.
Tale nuova disposizione, oltre ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici, introduce importanti novità anche in tema di etichettatura degli imballaggi (e degli altri manufatti) compostabili, giacché questi, oltre alle informazioni previste dall’art. 219, comma 5 del Dlgs. 152/2006, dovranno riportare in etichetta anche i seguenti elementi:
– la menzione della conformità dell’imballaggio agli standard europei;
– gli elementi identificativi del produttore e del certificatore;
– idonee istruzioni per il consumatore di conferimento di tali rifiuti nel circuito della raccolta differenziata e nel riciclo dei rifiuti organici.
Si evince quindi come, ai fini della raccolta e del riciclo dei manufatti compostabili nell’umido domestico, tutti gli imballaggi biodegradabili e compostabili devono essere certificati conformi alla UNI EN 13432 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione).
La certificazione è un atto di riconoscimento formale di conformità ad una norma tecnica di riferimento, che viene rilasciata da un ente certificatore che, a sua volta, è stato accreditato da Accredia, associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Una volta accreditati, gli organismi e i laboratori possono rilasciare sul mercato certificati di conformità e di taratura, dichiarazioni di verifica, rapporti di prova, di analisi e di ispezione, con il marchio di accreditamento ‘Accredia’.
Attraverso la certificazione rilasciata dall’organismo terzo accreditato, il produttore o il fornitore può dimostrare al mercato la propria capacità di ottenere e mantenere la conformità dei prodotti realizzati o dei servizi erogati. A tal fine, viene usato il marchio di conformità, che viene apposto sulla confezione del prodotto o su altri supporti esterni (il termine “marchio” fa esclusivo riferimento ad un simbolo grafico che viene apposto sul packaging al fine di contraddistinguere i prodotti che hanno ottenuto una determinata certificazione. In sostanza, a seguito dell’esito positivo della verifica e con il rilascio della certificazione, vi è, da parte dell’ente terzo, la concessione per l’utilizzo di un logo/marchio di conformità per un periodo di tempo definito). Il marchio, che attesta l’avvenuto ottenimento della certificazione, solitamente riporta il c.d. codice licenziatario, ossia un codice alfanumerico che consente di risalire al soggetto che ha ottenuto la certificazione e al prodotto certificato.
Nell specifico caso della norma tecnica UNI EN 13432, trattandosi di certificazione di prodotto, il servizio di certificazione può essere rilasciato solo dagli organismi di certificazione di prodotto che sono stati accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065. Sul sito web di Accredia è possibile consultare una banca dati (https://www.accredia.it/banche-dati/) nella quale sono elencati gli organismi e i laboratori accreditati a rilasciare tali certificazioni di conformità.
Tali organismi o laboratori, per rilasciare il certificato di conformità, verificano che gli imballaggi in questione possiedano le caratteristiche stabilite dalla norma, ovvero:
– biodegradarsi almeno del 90% in 6 mesi (cioè, almeno il 90% del carbonio organico costituente il materiale deve trasformarsi in anidride carbonica);
– a contatto con materiali organici per tre mesi, la massa del materiale deve essere costituita almeno per il 90% da frammenti di dimensioni inferiori a 2 mm (da verificare secondo lo standard EN 14045);
– il materiale non deve avere effetti negativi sul processo di compostaggio;
– bassa concentrazione di metalli pesanti additivati al materiale;
– i valori di PH, il contenuto salino, le concentrazioni di solidi volatili, le contrazioni di azoto, fosforo, magnesio e potassio devono essere al di sotto dei limiti stabiliti.
Inoltre, ai fini del mantenimento della certificazione ottenuta durante il suo periodo di validità, è prevista la possibilità di verifiche, campionamenti ed audit da parte dell’organismo di certificazione per attestare la rispondenza dei prodotti presenti sul mercato a quelli che hanno ottenuto in origine la certificazione.
L’asserzione di contenuto di materia prima seconda nella composizione dell’imballaggio può essere comunicata con il Ciclo di Mobius accompagnato all’interno da un valore percentuale che indica appunto la percentuale in peso di materiale riciclato.
Per alcune tipologie di imballaggi può essere estremamente difficile, se non impossibile, l’apposizione dell’etichettatura ambientale completa (ad esempio, gli imballaggi di piccola dimensione o con spazi limitati, quelli per cui il produttore può riscontrare difficoltà tecnologiche ad apporre la codifica identificativa del materiale sul packaging, quelli multilingua, o quelli di importazione).
Per alcune di queste casistiche, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito, con una nota diffusa il 17 maggio 2021, che, viste le oggettive criticità alla base dell’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sugli imballaggi, l’obbligo si ritiene adempiuto qualora le informazioni obbligatorie previste dal comma 5 dell’art 219 del TUA, siano veicolate e comunicate mediante canali digitali (come App, QR code, codice a barre, ecc), e qualora non sia possibile nemmeno attraverso questi strumenti, renderle disponibili mediante siti web.
La nota inoltre chiarisce che in generale, è consentito privilegiare il ricorso agli strumenti digitali al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Per rendere più facilmente disponibili e consultabili le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e – qualora si tratti di imballaggi destinati al consumatore finale – la corretta gestione a fine vita del packaging, si suggerisce di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web.
Chi si occupa della grafica e della forma dell’etichettatura ambientale ha libertà di scelta sullo stile grafico, sulla forma e sui colori dell’etichettatura ambientale: la norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano opportunamente etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell’obiettivo.
Ovviamente si presuppone che, oltre ad essere chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da qualsiasi consumatore, l’etichettatura debba essere ben leggibile. Pertanto si suggerisce di fare riferimento a quanto già regolato in tal senso nel settore alimentare, dal Regolamento UE 1169/2011, art. 13 nell’ambito del quale si prevede che le informazioni siano riportate sul pack in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), è pari o superiore a 1,2 mm.
Qualora l’imballaggio abbia invece una superficie maggiore che misuri meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri può essere pari o superiore a 0,9 mm.
Dal punto di vista grafico e dei colori dell’etichettatura, non vi sono disposizioni da seguire obbligatoriamente. Possono essere progettate etichette ambientali monocolore.
Se invece si vuole progettare una etichetta ambientale colorata, al fine di armonizzare e omogeneizzare le indicazioni al cittadino, CONAI indica come linea guida di riferimento per la scelta dei colori dell’etichettatura ambientale, quella della UNI 11686 sulla Waste Visual Elements, che prevede i seguenti codici colori:
- blu per la carta,
- marrone per l’organico,
- giallo per la plastica,
- turchese per i metalli,
- verde per il vetro,
- grigio per l’indifferenziato.
Il pittogramma così rappresentato è un invito a non disperdere l’imballaggio nell’ambiente. In realtà la legge non l’ha mai definito graficamente, ma ha richiesto un pittogramma, di libera ideazione, che fosse in grado di invitare il cittadino/consumatore a un comportamento corretto dal punto di vista ambientale. La disposizione che aveva introdotto il pittogramma è il DM 28 giugno 1989. Disposizione successivamente abrogata dall’ art. 36 della legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge poi abrogata dall’attuale decreto legislativo 152/2006).
Sono le Province gli enti preposti al controllo e all’eventuale irrogazione delle sanzioni.
Le competenze e le giurisdizioni in materia di accertamento della corretta applicazione delle norme inerenti alla gestione degli imballaggi e, quindi, anche sul tema dell’etichettatura ambientale degli stessi, nonché delle relative eventuali sanzioni amministrative, sono disciplinate dal Codice Ambientale all’art. 262, comma 1 che recita testualmente: “Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione <<…>>”.
1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
2. Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.
Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.
a. la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.
Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.
Questa semplificazione prende spunto dall’approccio adottato nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/665, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a rendicontare – ai fini dell’immesso al consumo e degli obiettivi di riciclo – i singoli materiali di composizione degli imballaggi composti da più di un materiale, ma possono “derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell’unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell’unità di imballaggio”.
Qualora l’imballaggio sia realizzato con uno dei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), accoppiato o trattato con un altro materiale, diverso da quelli di imballaggio (es. colle, adesivi, inchiostri), è sempre da considerarsi monomateriale.
Ad esempio, un imballaggio in HDPE con uno strato di inchiostro e l’uso di colle che hanno peso superiore al 5% del peso totale dell’imballaggio, riporterà la sola codifica prevista per gli imballaggi monomateriali in HDPE.
Qualora un imballaggio sia composto da una tipologia di metallo, diverso da acciaio o alluminio, a cui non è associato una specifica codifica nell’Allegato III della Decisione 129/97/CE, si suggerisce di adottare la numerazione “42”, vale a dire la prima codifica della tabella a cui non è associato nessun materiale, e quindi “disponibile” per essere adottata per altre tipologie di metalli non previsti.
La carta vera e propria ha una grammatura fino a 150 g/m2, mentre il cartone è caratterizzato da una grammatura superiore a 600 g/m2, che può raggiungere anche i 1100 g/m2. Il cartoncino, invece, è un manufatto cartario di grammatura intermedia fra quella della carta e quella del cartone, definito da una grammatura compresa fra 250 e 450 g/m2. È possibile notare come dai precedenti intervalli risultino due zone apparentemente non definite, quali le grammature tra i 150 e i 250 g/m2 e quelle tra i 450 e i 600 g/m2: in questi range il prodotto può essere ambivalentemente carta o cartoncino per il primo intervallo e cartoncino o cartone per il secondo.
I polimeri diversi da quelli esplicitati dalla Decisione 129/97/CE, sono identificati tutti con il codice “7”. Al fine di fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi in plastica, e visto il numero importante di diversi polimeri esistenti che vanno sotto la stessa codifica “7”, si suggerisce di accompagnare al “7” l’’abbreviazione del nome del polimero, come prevista dalla norma tecnica UNI EN 1043-1, ove disponibile.
Ad esempio, un imballaggio in poliammide, può essere identificato con: PA 7
Gli imballaggi composti strutturalmente da due o più polimeri, sono identificati con la codifica “7” poiché la Decisione 129/97/CE anche in questo caso non prevede codifiche specifiche per questi materiali.
Qualora si volessero fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 11469, secondo la quale le abbreviazioni dei polimeri di composizione dell’imballaggio vengono scritti tra i simboli “>” e “<”, e interposti dal segno “+”.
Ad esempio, un multistrato composto da PET e HDPE può essere identificato in questo modo: >PET+HDPE< 7.
L’Allegato VI relativo alle codifiche identificative degli imballaggi in vetro prevedono identificazioni per gli imballaggi di vetro di colore trasparente, verde e marrone.
Per gli imballaggi in vetro di colore diverso rispetto a quelli considerati nell’Allegato VI, si ritiene opportuno utilizzare il codice GL 73, che è la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun colore specifico e che quindi si può adottare in questi casi.
Corretto. Con decreto del 16 ottobre 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 284 – il 14 novembre 2020), del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, è stato approvato infatti lo statuto di “BIOREPACK – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile”.
Si, lo statuto del Consorzio Biorepack, approvato con D.M. 16 ottobre 2020, è conforme allo schema di statuto-tipo ai sensi dell’art. 223, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
Il Consorzio BIOREPACK si colloca infatti all’interno del sistema CONAI come nuovo consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile raccolti con la frazione organica dei rifiuti e trasformati, con specifico trattamento industriale, in compost.
Lo Statuto di Biorepack è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. di approvazione e, pertanto, dal 15 novembre 2020.
Biorepack è già operativo per le adesioni al Consorzio. Dal 1° gennaio 2021 le risorse derivanti dal contributo ambientale saranno destinate a Biorepack. È inoltre attivo un tavolo di lavoro interconsortile con l’obiettivo di definire le prossime fasi per la piena operatività.
Sono obbligati per legge (art. 223 TUA) ad aderire al nuovo consorzio di filiera:
- i fornitori (produttori/importatori) di materiali di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile, definiti “Produttori” dall’a 2, comma 1, lett. a) dello Statuto di Biorepack;
- i fabbricanti/trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, definiti “Trasformatori” dall’a 2, comma 1, lett. b) dello Statuto di Biorepack,
salvo che non vi abbiano adempiuto attraverso le forme alternative previste all’art. 221, comma 3, lettere a) e c), e 221 bis del D.Lgs. 152/2006.
Lo Statuto Biorepack prevede inoltre l’adesione facoltativa per:
- i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di predetti imballaggi, importatori di imballaggi pieni in plastica biodegradabile e compostabile e coloro che nell’esercizio della propria attività professionale utilizzano/forniscono ai propri clienti detti imballaggi, definiti “Utilizzatori” dall’a 2, comma 1, lett. c) dello stesso Statuto;
- i riciclatori, comprese le imprese che trattano a fine vita gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani, definiti “Riciclatori” dall’a 2, comma 1, lett. d) dello stesso Statuto.
L’azienda deve compilare ed inviare la domanda di adesione a Biorepack che può essere scaricata dal sito web consortile www.biorepack.org.
Fino a nuove comunicazioni di Conai, restano valide la categoria di iscrizione al Conai e la relativa quota di partecipazione.
Sì ad entrambi i consorzi. Infatti i produttori/trasformatori di imballaggi (compresi gli importatori di imballaggi vuoti) sono tenuti ad iscriversi a uno o più consorzi di filiera in funzione dei materiali di cui sono costituiti gli imballaggi prodotti/trasformati e/o importati vuoti.
Il Consiglio di amministrazione CONAI, su proposta di Biorepack, ha rideterminato il contributo ambientale per tutti gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati e conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 da parte di organismi accreditati. Il Contributo sarà ridotto a 294 EUR/tonnellata ed entrerà in vigore dal 1° luglio 2021.
Nel frattempo, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, dovrà essere applicato il contributo ambientale previsto per tali imballaggi nelle corrispondenti fasce contributive B2 e C, da dichiarare a Conai mediante la nuova modulistica disponibile sul sito Dichiarazioni online.
Per plastica biodegradabile e compostabile si intende quella certificata conforme alle norme europee armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 da parte di organismi accreditati (art. 1, comma 1, dello Statuto di Biorepack). Il primo standard riguarda la certificazione di compostabilità degli imballaggi, mentre il secondo quella dei manufatti diversi dagli imballaggi.
Il circuito di raccolta e riciclo è quello della frazione organica dei rifiuti urbani. La legge prevede infatti che i rifiuti di imballaggio e altri manufatti, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici, siano raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:
- siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
- siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
- entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico,
come indicato nel comma 6, dell’art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006 attualmente in vigore.
I Comuni ovvero gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale organizzano la raccolta differenziata della frazione organica e in essa confluiscono i rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile al fine di incrementare il riciclaggio.
Per specifici quesiti o richieste di chiarimenti, è possibile contattare il Numero Verde CONAI 800337799 o scrivere a Biorepack all’indirizzo info@biorepack.org.
In linea con quanto già avviene per gli altri consorzi di filiera, le imprese consorziate sono tenute a versare al CONAI – e non a Biorepack – il Contributo Ambientale dedicato agli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, certificati e conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 da parte di organismi accreditati. Gli estremi del conto corrente sul quale effettuare i versamenti sono indicati su ciascuna fattura emessa da Conai, in nome e per conto del consorzio Biorepack.
Dal 1°gennaio 2021, le imprese che effettuano trasferimenti o che comunque immettono al consumo sul territorio nazionale imballaggi (vuoti o pieni) in plastica biodegradabile e compostabile devono presentare al CONAI le dichiarazioni periodiche (moduli 6.1, 6.2 o 6.10) relative a tale categoria di imballaggi.
A partire dal 1°luglio 2021, il Contributo Ambientale sarà pari a 294 €/t e si applicherà a tutti gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (indipendentemente dalla tipologia).
Ulteriori informazioni sulle modalità e sulle procedure di invio delle dichiarazioni periodiche e sui versamenti del contributo ambientale sono indicate nella “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI”.
L’Accordo Quadro ANCI CONAI è un accordo nazionale sottoscritto da ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – e CONAI – il Consorzio Nazionale Imballaggi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.
L’Accordo costituisce lo strumento con cui CONAI garantisce la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi e si traduce nella possibilità, per ciascun Comune italiano, di sottoscrivere una convenzione per ciascuna tipologia merceologica di imballaggio – convenzione da sottoscrivere con il relativo Consorzio di Filiera.
L’Accordo Quadro è infatti costituito, oltre che da una Parte Generale che contiene i principi generali dell’Accordo, da sei allegati tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le relative convenzioni.
La sottoscrizione della convenzione impegna il Comune alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio oggetto della convenzione e al conferimento degli stessi al Consorzio di Filiera, secondo le modalità previste dall’allegato tecnico di riferimento.
Parallelamente il Comune ha la garanzia dell’avvio a riciclo del materiale conferito e del riconoscimento di un corrispettivo economico funzione della quantità e della qualità del materiale conferito. Sono inoltre previsti, diversamente articolati per ciascun materiale, corrispettivi ausiliari per eventuali prestazioni aggiuntive effettuate dal convenzionato, quali la riduzione volumetrica, il trasporto, ecc.
Il nuovo Accordo Quadro è stato siglato il 1 aprile 2014 e ha validità sino al 31 marzo 2019.
Le modalità di funzionamento e le procedure che caratterizzano le convenzioni sono riportate innanzitutto nei relativi Allegati Tecnici all’Accordo Quadro (c’è un allegato tecnico per ciascun materiale). I dettagli operativi sono riportati nelle Condizioni Generali a ciascuna convenzione, che vengono fornite dai Consorzi di Filiera a seguito della richiesta di convenzionamento da parte del Comune. Alcuni Consorzi di Filiera – CiAl, Comieco, Corepla – hanno specifici documenti che disciplinano la verifica della qualità del materiale conferito.
Sì. Esistono due Comitati, entrambi costituiti in modo paritetico da rappresentanti di ANCI e da rappresentanti di CONAI.
Il Comitato di Coordinamento è l’organo politico che, oltre a garantire il funzionamento delle convenzioni, promuove, attua e coordina le iniziative funzionali al continuo miglioramento della gestione dei rifiuti di imballaggio.
Il Comitato di Verifica è l’organo tecnico che riceve le segnalazioni dei convenzionati e verifica la corretta applicazione di quanto previsto dagli allegati tecnici e dalle Condizioni Generali, deliberando le opportune decisioni onde ripristinare l’eventuale mancato rispetto delle condizioni previste.
Al Comitato di Verifica Anci Conai, l’organo tecnico che verifica la corretta applicazione di quanto previsto dagli allegati tecnici e dalle Condizioni Generali. È possibile scrivere alla segreteria del Comitato di Verifica, presso la sede CONAI di Milano (Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano).
Il Comune è il soggetto cui, a livello di principio, sono destinate le convenzioni e i corrispettivi per il materiale conferito ai Consorzi di filiera. È, tuttavia, possibile che il Comune conferisca delega ad un soggetto terzo – un’aggregazione giuridica di Comuni cui appartiene, il gestore del servizio di raccolta, l’impianto che opera la lavorazione del materiale – che di conseguenza è autorizzato a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del Comune incassandone i corrispettivi per il materiale raccolto entro il territorio comunale.
Sì, esiste un modello di delega che viene fornito dai Consorzi di Filiera a seguito della richiesta di convenzionamento.
Per sottoscrivere la Convenzione è necessario contattare i singoli Consorzi di Filiera. Di seguito i riferimenti:
- RICREA – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggio in Acciaio, Via Pirelli, 27 – 20124 Milano; tel. 02/66712717; sito internet: www.consorzioricrea.org;
- CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio, Via P.Litta, 5 – 20122 Milano; tel. 02/540291; sito internet: www.cial.it;
- COMIECO – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, via P.Litta 5 – 20122 Milano; tel.- 02/550241; sito internet: www.comieco.org;
- RILEGNO – Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno, via Aurelio Saffi, 83- 47042 Cesenatico (FO); tel. 0547/672946; sito internet: www.rilegno.org;
- COREPLA – Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica, via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano; tel. 02/760541; sito internet: www.corepla.it;
- COREVE – Consorzio Recupero Vetro, via Sardegna, 19 – 20146 Milano, tel. 02/48012961, sito internet: www.coreve.it.
Le convenzioni di cui all’Accordo Quadro ANCI CONAI non vengono sottoscritte con CONAI, bensì con i Consorzi di Filiera. Per accedere alle singole convenzioni è quindi sufficiente contattare i relativi Consorzi chiedendo la documentazione necessaria.
L’accordo quadro attraverso la sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi di filiera di cui agli allegati tecnici, garantiscono il riconoscimento di un corrispettivo determinato in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti. Tali corrispettivi vengono fatturati dal soggetto convenzionato. In caso di delega quindi sarà il soggetto delegato, non il Comune, a incassare i corrispettivi. Nel caso, quindi, in cui un Comune scelga di rilasciare la delega ad un soggetto terzo per la sottoscrizione delle convenzioni, deve essere consapevole che è il soggetto terzo ad incassare i corrispettivi, proprio in virtù di tale delega. Il Comune può mettere in atto quanto ritiene necessario per verificare periodicamente l’ammontare dei corrispettivi incassati dal soggetto delegato, tenendone conto, poi, nelle relazioni contrattuali con lo stesso.
Annualmente viene inviata a tutti i soggetti interessati, Comuni, soggetti convenzionati, L’Accordo Quadro Anci – Conai prevede che i corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di Filiera ai soggetti convenzionati vengano adeguati annualmente. In particolare, il nuovo Accordo Quadro prevede che i corrispettivi indicati in ognuno dei sei Allegati Tecnici vengano rivalutati di anno in anno in una misura pari al 95% dell’indice di inflazione annuale (indice NIC) relativo all’anno solare precedente.
Annualmente viene inviata a tutti i soggetti interessati, Comuni, soggetti convenzionati, Federambiente e FISE, una comunicazione riportante sia i corrispettivi adeguati sia le modalità con cui procedere all’eventuale conguaglio (l’adeguamento avviene, infatti, nei primi mesi dell’anno solare di riferimento).
Sì. Nel caso descritto il Comune deve rilasciare una delega formale all’azienda incaricata del servizio. Il modello di delega viene fornito dai Consorzi di Filiera nell’ambito della documentazione propedeutica al convenzionamento.
Sì. l’’amministrazione comunale è sempre e comunque titolata a sottoscrivere direttamente le convenzioni con i Consorzi di Filiera e, quindi, gestire direttamente le operazioni di conteggio dei quantitativi conferiti e di fatturazione ai Consorzi. In questo caso il Comune deve tenere in considerazione che l’accesso diretto alla convenzione comporta impegni amministrativi e pratici. Si consideri ad esempio che alcuni Consorzi prevedono carichi minimi per il ritiro del materiale e che il Comune deve essere in grado di raccogliere tali quantitativi entro periodi congrui, onde evitare di sottoscrivere una convenzione di fatto inoperosa.
Ogni Consorzio di Filiera gestisce i materiali con modalità operative proprie, necessariamente differenti in considerazione delle peculiarità del materiale e della successiva fase di avvio a riciclo, che si ripercuotono anche nell’individuazione del luogo fisico – piattaforma – dove conferire il materiale raccolto. In linea generale comunque la piattaforma di riferimento viene condivisa tra le parti, ovverosia tra il Consorzio di Filiera e il convenzionato.
I Consorzi di Filiera riconoscono il corrispettivo sui rifiuti di imballaggio. Le frazioni merceologiche similari non maturano corrispettivo (nel caso dei rifiuti in carta e cartone è previsto un riconoscimento economico da parte della cartiera di destinazione). In qualche caso (Corepla, Coreve) le frazioni merceologiche similari costituiscono frazione estranea.
Non esistono “piattaforme CONAI”. Le piattaforme di riferimento non sono di proprietà né dei Consorzi di Filiera, né tantomeno di CONAI. Si tratta di impianti privati o pubblici o, talvolta misti, con cui i Consorzi di Filiera o gli stessi convenzionati (dipende dalle modalità gestionali di ogni singolo Consorzio di Filiera) sottoscrivono un rapporto contrattuale per la gestione del materiale ivi conferito. In linea di principio qualsiasi impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti può essere considerato una piattaforma per il conferimento dei materiali da parte del Comune. Occorre tuttavia tener presente che i Consorzi di Filiera richiedono caratteristiche impiantistiche (capacità di stoccaggio, pressatura, selezione) specifiche in relazione al materiale trattato che possono vincolare la scelta di un impianto.
I Consorzi di Filiera riconoscono i corrispettivi sui soli rifiuti di imballaggio. In alcuni casi tuttavia sono previsti riconoscimenti economici anche per le frazioni merceologiche similari. CNA e CiAl tollerano presenze di fms fino a quote percentuali definite nelle rispettive condizioni generali, e i ogni caso non considerano mai tali materiali frazioni estranee. Rilegno individua rapporti convenzionali differenti a seconda che la raccolta contenga frazioni merceologiche similari oppure no. La convenzione per i rifiuti di carta e cartone prevede un riconoscimento economico anche per la frazione merceologica similare, riconoscimento che viene erogato non dal Consorzio ma dalla cartiera che ricicla il materiale. Corepla e Coreve, infine, considerano le frazioni merceologiche similari frazione estranea (non solo non viene pagata, ma concorre allo scadimento della qualità del materiale e conseguentemente alla riduzione del corrispettivo riconosciuto sui rifiuti di imballaggio).
Fms è l’acronimo di frazione merceologica similare e con essa ci si riferisce a quel materiale che, pur solidale merceologicamente con una frazione di rifiuto di imballaggio, non è, per l’appunto, imballaggio. Qualche esempio: la carta dei giornali e delle riviste è frazione merceologica similare in una raccolta di imballaggi in carta e cartone. Pentole e posate in acciaio o in alluminio sono frazioni merceologiche similari in una raccolta di imballaggi in acciaio o in alluminio. Tavoli e mobilio sono frazioni merceologiche similari in una raccolta di imballaggi in legno.
Ciascun Consorzio di filiera in virtù delle peculiarità specifiche dei materiali gestisce in modo differente le fms. È bene ribadire che i consorzi riconoscono il corrispettivo sui rifiuti di imballaggio. Le frazioni merceologiche similari, quindi, non maturano corrispettivo da parte dei Consorzi di Filiera. Nel caso della raccolta congiunta di carta/cartone è invero previsto un riconoscimento per la fms che, ancorché praticamente erogato dal Consorzio, viene in effetti riconosciuto dalla cartiera di riferimento. SI tenga infine presente che per i Consorzi Corepla e Coreve le frazioni merceologiche similari costituiscono frazione estranea.
CSS è l’acronimo di Centro di Selezione, ossia gli impianti di selezione di polimeri presso cui il Consorzio Corepla fa selezionare i rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata in convenzione nei diversi polimeri (i singoli “tipi” di plastica che vengono poi avviati a riciclo). Il convenzionato può decidere di conferire una raccolta monomateriale al CSS, COREPLA stipula una convenzione “semplificata” con il riconoscimento del corrispettivi per i soli imballaggi in plastica, meno i costi sostenuti per la separazione e l’avvio a recupero della frazione estranea. Se il convenzionato. Il convenzionato può anche decidere di procedere a pressatura e preselezione della raccolta effettuando tali operazioni presso una piattaforma che assume il nome di Centro Comprensoriale (CC), da lui stesso individuata e gestita (il CC può essere anche gestito da un altro soggetto che lavora per conto del convenzionato). Il materiale che esce dal CC viene successivamente conferito presso un CSS individuato dal Consorzio COREPLA. Il convenzionato ha la possibilità di decidere di conferire al CSS la propria raccolta multimateriale, senza il preliminare passaggio ad un CSS. In questo caso COREPLA procede a sottoscrivere la convenzione “ordinaria” riconoscendo i corrispettivi per gli imballaggi in plastica, mentre spetta al convenzionato concordare con il CSS i corrispettivi per la selezione degli imballaggi di competenza degli altri consorzi.
La separazione delle diverse frazioni merceologiche che costituiscono una raccolta multimateriale è sempre a carico del convenzionato (sia che l’impianto che la effettua sia un CSM sia che sia un CC).
CC è l’acronimo di Centro Comprensoriale, ossia un impianto autorizzato, concordato preventivamente, presso cui il convenzionato rende disponibili gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio in plastica a Corepla). Si tenga presente che Corepla considera tutto il materiale in uscita dai CC come monomateriale.
La separazione delle diverse frazioni merceologiche che costituiscono una raccolta multimateriale è sempre a carico del convenzionato, sia che l’impianto presso cui viene effettuata sia un CSS sia che sia un CC. Occorre ricordare che spetta al convenzionato concordare con la piattaforma i corrispettivi per la selezione degli imballaggi di competenza degli altri consorzi.
No. Il conferimento del materiale al Consorzio di Filiera comporta il riconoscimento di corrispettivi dal Consorzio di Filiera al Comune e non viceversa!
Può accadere che il convenzionato sia nella condizione di pagare oneri che tuttavia afferiscono ad operazioni preliminari al conferimento dei materiali ai Consorzi di Filiera. In questi casi il rapporto commerciale tra il soggetto conferente e l’impianto, avvenendo a monte del conferimento ai Consorzi, non ha nulla a che vedere con l’Accordo Quadro.
L’articolo 221 prevede un sistema per la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio che non vengono conferiti al servizio di pubblica raccolta: le imprese utilizzatrici di imballaggio sono tenute a consegnare i rifiuti da imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato.
Conai e i Consorzi di Filiera hanno individuato un sistema che assolve tali impegni, organizzando una rete di piattaforme sul territorio italiano, presso le quali le aziende possono conferire gratuitamente i rifiuti da imballaggi secondari e terziari in legno, carta e plastica.
Il conferimento dei rifiuti da imballaggio presso le piattaforme convenzionate ai Consorzi di Filiera è volontario. Infatti, l’adozione di questo sistema non deve portare distorsioni o sollecitazioni anomale al mercato del recupero e del riciclo dei materiali valorizzabili. Esso è semplicemente un’ulteriore opportunità per le aziende che non trovano una destinazione di riciclo per i loro rifiuti di imballaggio.
In questo modo i produttori di imballaggi si fanno carico dei costi di ricevimento e valorizzazione dei rifiuti, mentre gli utilizzatori si assumono i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti: entrambe adempiono così agli obblighi loro imposti dall’articolo 221 del D.Lgs 152/06.
Conai e i Consorzi di Filiera hanno organizzato una serie di piattaforme sul territorio nazionale presso le quali le aziende hanno la possibilità di conferire gratuitamente rifiuti da imballaggi secondari e terziari in legno, carta e plastica, purché gli stessi rispettino semplici caratteristiche di conformità previste per ogni singolo materiale (vedi FAQ successive).
Le aziende consorziate possono conferirei gratuitamente i propri rifiuti da imballaggi secondari e terziari in legno, carta e plastica, che vengono destinati a riciclo, presso una rete di piattaforme convenzionate con i Consorzi di filiera. Sul sito CONAI e sui siti dei Consorzi di Filiera coinvolti (Corepla, RIlegno e Comieco) si trovano gli elenchi delle piattaforme sul territorio.
Assolutamente no. Il conferimento dei rifiuti da imballaggi secondari e terziari a piattaforme convenzionate con i Consorzi di filiera per il conferimento degli stessi non comporta il pagamento di alcun corrispettivo. Quanto sopra vale nel caso i rifiuti in questione siano conformi ad alcune caratteristiche (limiti sulla presenza di frazioni estranee; imballaggi di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze, ecc).
Innanzitutto occorre sottolineare che solo i rifiuti da imballaggi secondari e terziari in legno, carta e plastica possono essere conferiti gratuitamente alle piattaforme convenzionate. Inoltre, tali rifiuti devono rispettare alcune caratteristiche.
Per quanto riguarda la carta sono ammessi imballi in cartone e sacchi in pura cellulosa (CER 150101) con impurità max % sul peso pari a 1,5%, con esclusione degli imballi contenenti rifiuti pericolosi non bonificati
In merito alla plastica sono ammessi film, sacchi, buste, taniche, secchielli, ceste, pedane, cappucci, scatole, reggette, big-bags, ed altri imballaggi in plastica. Il contenuto massimo di frazione estranea (metalli, vetro, carta, legno, terra e plastica non costituente imballaggio post-consumo etc.) è del5% sul peso. Non sono inoltre ammessi imballaggi di rifiuti ospedalieri, imballaggi di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze, imballaggi maleodoranti, sfridi e scarti della produzione di imballaggi .
Infine per quanto riguarda il legno sono ammessi cassette ortofrutta, pallets, casse, gabbie e bobine, con un contenuto massimo di frazioni estranee non lignee dell’1% sul peso.
In linea generale ciò è possibile nel caso in cui il rifiuto che ha chiesto di conferire non rispetti alcune caratteristiche.
Per quanto riguarda la carta sono ammessi imballi in cartone e sacchi in pura cellulosa (CER 150101) con impurità max % sul peso pari a 1,5%, con esclusione degli imballi contenenti rifiuti pericolosi non bonificati.
In merito alla plastica sono ammessi film, sacchi, buste, taniche, secchielli, ceste, pedane, cappucci, scatole, reggette, big-bags, ed altri imballaggi in plastica; il massimo contenuto di frazione estranea (metalli, vetro, carta, legno, terra e plastica non costituente imballaggio post-consumo etc.) è del5% sul peso. Non sono inoltre ammessi imballaggi di rifiuti ospedalieri, imballaggi di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze, imballaggi maleodoranti, sfridi e scarti della produzione di imballaggi.
Infine per quanto riguarda il legno sono ammessi cassette ortofrutta, pallets, casse, gabbie e bobine, con un contenuto massimo di frazioni estranee non lignee dell’1% sul peso.
Se, viceversa, il suo rifiuto rispetta le caratteristiche esposte il gestore della piattaforma convenzionata non deve chiederle alcun corrispettivo economico.
L’elenco aggiornato delle piattaforme convenzionate presso cui è possibile conferire i rifiuti di imballaggi secondari e terziari in legno carta e plastica è disponibile nella sezione “Imprese” del sito, alla voce “Piattaforme conferimento rifiuti”. In alternativa è possibile contattare gli uffici Conai (mail: piattaforme@conai.org) oppure direttamente i Consorzi di Filiera:
- COMIECO – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, via P.Litta, 5 – 20122 Milano; tel.- 02/550241;
- RILEGNO – Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno, via Luigi Negrelli 24/A Cesenatico (FO); tel. 0547/672946;
- COREPLA – Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica, via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano; tel. 02/760541.
Il sistema Conai – Consorzi di Filiera offre l’opportunità di convenzioni dirette con i Consorzi di Filiera sia nell’ambito delle raccolte di cui all’Accordo Quadro Anci – Conai sia nell’ambito del sistema Piattaforme Secondari e Terziari (quest’ultimo limitatamente ai rifiuti da imballaggio in carta, plastica o legno). Per conoscere i dettagli amministrativi, tecnici ed economici di queste opportunità è necessario contattare direttamente i Consorzi di Filiera:
Ø RICREA – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio – Via G.B. Pirelli 27, 20124 Milano; tel. 02/66712717; sito internet: www.consorzioricrea.org:
- CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio, Via P.Litta, 5 – 20122 Milano; tel. 02/540291; sito internet: www.cial.it;
- COMIECO – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, via P.Litta 5 – 20122 Milano; tel.- 02/550241; sito internet: www.comieco.org;
- RILEGNO – Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno, via Luigi Negrelli 24/A Cesenatico (FO); tel. 0547/672946; sito internet: www.rilegno.org;
- COREPLA – Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica, via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano; tel. 02/760541; sito internet: www.corepla.it;
- COREVE – Consorzio Recupero Vetro, P.zza G.D. Bande Nere, 9 – 20146 Milano, tel. 02/48012961, sito internet: www.coreve.it.
E’ possibile partecipare al Bando se vi è stata conferita apposita delega dal Comune/aggregazione di comuni superiori a 5.000 abitanti e che non sia stata presentata domanda da parte dell’Ente di Governo del servizio rifiuti (es. ATO) o che il comune/aggregazione di comuni non siano ricompresi nella domanda presentata all’Ente.
No, è necessaria una dichiarazione specifica da parte del Comune o dal Comune capofila dell’aggregazione di comuni, con il quale vi deleghi alla presentazione della domanda per il Bando per nome e per conto dei comune/i. La delega deve specificare formalmente la piena condivisione del progetto di comunicazione presentato.
Il punteggio aggiuntivo di 4 punti, è relativo ai comuni ricadenti all’interno di Comunità Montane e Isole Minori.
Il punteggio viene assegnato se il cambiamento del servizio di raccolta prevede il passaggio alla raccolta multimateriale leggera, monomateriale per carta/cartone e per vetro.
La realizzazione/aggiornamento di siti/pagine web a supporto dell’attività di comunicazione non rientrano tra gli strumenti tecnologici innovativi. In tale definizione rientrano, ad esempio, lo sviluppo di App dirette agli utenti del servizio di raccolta, campagne di sensibilizzazione promosse attraverso i Social Network o la creazioni di blog dedicati all’avvio del nuovo sistema di raccolta.
Sì, i progetti di comunicazione finanziabili dal Bando devono essere stati avviati a partire dal 1° gennaio 2015.
Il partecipante al Bando deve avere la copertura del 65% dei costi dal progetto di comunicazione. Nulla osta che tale copertura sia assicurata anche da altri finanziamenti provenienti da fondi regionali, europei, ecc..
È il numero complessivo minimo di 5.000 abitanti che deve essere considerato, indipendentemente che sia un comune o più comuni associati.
Devono essere soddisfatte entrambe le specifiche richieste, cioè essere un’aggregazione di almeno 5 comuni che complessivamente superi i 50 mila o i 100 mila abitanti (5 o 8 punti).
Sono alternativi. A seconda del progetto si premia l’intervento principale.
In tali casi è possibile utilizzare, laddove disponibili da parte di Regione, Ente di Governo del servizio rifiuti o Provincia, il dato degli abitanti equivalenti (es.: la regione Liguria elabora ogni anno il dato relativo alla popolazione equivalente per comune in base alle presenze registrate nell’anno precedente).
Sì, i finanziamenti saranno erogati da Conai solo a seguito dell’emissione di fattura più IVA, conformemente alle istruzioni contenute nell’autorizzazione a fatturare che verranno trasmesse da Conai stesso.
No, gli imballaggi in plastica oxo-degradabile 12 sono inclusi nel campo di applicazione del Decreto.
No, un piatto così costituito non è considerato un articolo in plastica monouso, a prescindere dalla quantità di vernici, inchiostri e adesivi, poiché questi materiali non rientrano nella definizione di plastica. Pertanto un piatto con questa composizione può essere immesso al consumo.
No, un bicchiere così costituito non è considerato un articolo in plastica monouso, a prescindere dalla quantità di vernici, inchiostri e adesivi, poiché questi materiali non rientrano nella definizione di plastica. Pertanto un bicchiere così costituito non è soggetto ad alcun obbligo di marcatura previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.
Si, un piatto così costituito è considerato un articolo in plastica monouso e non può essere immesso al consumo.
Si, un bicchiere così costituito è considerato un articolo in plastica monouso ed è pertanto soggetto all’obbligo di marcatura previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.
I piatti costituti solo parzialmente da bioplastica (o da plastica), laddove tale quantità sia inferiore al 10% del peso totale del piatto, non sono considerati articoli monouso in plastica, pertanto possono essere sempre immessi al consumo. Se invece il piatto è costituito o totalmente o parzialmente in bioplastica, laddove tale quantità sia superiore al 10% del peso totale, il piatto può essere immesso al consumo solo se:
› biodegradabile e compostabile ai sensi della UNI EN 13432 e
› costituito da percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, ed esclusivamente nei seguenti casi:
a) se non è possibile l’uso di alternative riutilizzabili agli imballaggi di plastica monouso;
b) se l’impiego di tali imballaggi è previsto in circuiti controllati che conferiscono i rifiuti al servizio pubblico attraverso la raccolta differenziata, quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
c) se le eventuali alternative non garantiscono adeguate performance in termini di igiene e sicurezza, in considerazione delle specifiche circostanze in cui sono utilizzate;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
f) qualora l’impatto ambientale dell’imballaggio riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.
Le tazze e bicchieri costituiti in tutto o in parte (> 10% del peso totale) da polistirene espanso non possono essere immessi al consumo, mentre per le altre tazze e bicchieri costituiti in tutto o in parte (>10% del peso totale) da plastica, vige la misura della riduzione al consumo, nonché gli obblighi di marcatura secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.
I contenitori per alimenti costituiti totalmente o parzialmente (> 10% del peso totale) in plastica possono essere immessi al consumo, ma è prevista la misura di riduzione al consumo entro il 2026. Fanno eccezione quelli costituiti in tutto o in parte (> 10% del peso totale) da polistirene espanso, per i quali è prevista la restrizione all’immissione sul mercato.
L’imballaggio è utilizzato non solo per la somministrazione del prodotto – consumato direttamente dall’imballaggio – ma anche per il trasporto dello stesso fino al punto vendita, ed è per questo caratterizzato dalla presenza di una chiusura. Le caratteristiche e l’utilizzo dell’imballaggio lo configurano come contenitore per alimenti.
Sì, i contenitori per bevande costituiti totalmente o parzialmente in plastica possono essere immessi al consumo, eccetto quelli costituiti in tutto o in parte (>10% del peso totale) da polistirene espanso. Dal 3 luglio 2024, tuttavia, i contenitori per bevande costituiti in tutto o in parte (>10% del peso totale) da plastica, potranno essere immessi al consumo solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.
Si, le tazze e i bicchieri costituiti in tutto o in parte (> 10% del peso totale) di plastica biodegradabile e compostabile, sono soggette ai requisiti di marcatura secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020. Tuttavia, onde evitare che il consumatore sia indotto in errore conferendo nella raccolta differenziata della plastica, le tazze e i bicchieri in bioplastica compostabile – che devono invece essere conferite nella raccolta differenziata per rifiuti organici – si raccomanda di riportare tutte le informazioni necessarie sul loro corretto conferimento.
No, i tappi e le chiusure delle tazze e dei bicchieri non sono soggetti all’obbligo di marcatura: lo sono solo le tazze e i bicchieri.
No, le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica non rientrano nel campo di applicazione del decreto.
No, queste bottiglie non rientrano nel campo di applicazione del decreto.
No, questi tappi non sono soggetti a tali requisiti in quanto non sono di plastica.
Si, le scorte di questi prodotti possono essere commercializzate fino a esaurimento delle stesse, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione al consumo in data antecedente al 14 gennaio 2022: non è infatti previsto un termine entro il quale tali scorte debbano essere esaurite.
Si, le scorte di questi prodotti possono essere commercializzate fino a esaurimento delle stesse, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione al consumo in data antecedente al 14 gennaio 2022: non è infatti previsto un termine entro il quale tali scorte debbano essere esaurite.
Sì, la norma non fa alcun riferimento a esclusioni legate a performance di shelf life dei prodotti contenuti. Pertanto, qualora tale imballaggio rientri in una delle casistiche descritte in questo documento, aldilà delle ulteriori performance e funzioni che assolverà nel corso della sua vita utile, sarà soggetto alle disposizioni della norma.
No, le presenti Linee Guida descrivono le disposizioni vigenti in Italia, previste dal decreto legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021 che recepisce la direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE. La direttiva potrebbe essere stata recepita in maniera differente negli altri Stati membri; pertanto, in caso di esportazione, è opportuno verificare le disposizioni vigenti in ciascun Paese.
Entro il 3 luglio 2024 i contenitori per liquidi dovranno essere progettati affinché le relative chiusure restino adese al contenitore stesso per tutta la durata della loro vita utile. Al contempo, è vigente, ormai dal 1° gennaio 2023, l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, per il quale tutte le componenti separabili manualmente devono essere correttamente etichettate.
Con i nuovi requisiti di progettazione a cui le aziende stanno gradualmente facendo fronte, potrebbe succedere che alcuni contenitori per bevande progettati con chiusura non separabile manualmente, riportino indicazioni in etichetta riguardo al tappo, o viceversa, che contenitori con tappi separabili siano provvisti della nuova etichettatura che indica informazioni esclusivamente riguardo al contenitore. Questo aspetto si presenta in maniera particolarmente critica per i contenitori per bevande a prevalenza carta, per i quali le indicazioni di conferimento del tappo e del contenitore stesso seguono, spesso, due stream di raccolta differenti.
Tuttavia, è bene considerare che la norma ha altresì previsto la possibilità di mettere a disposizione sul mercato nazionale le scorte dei contenitori per bevande non conformi ai requisiti anche dopo il 3 luglio 2024, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo. La previsione da parte del legislatore di un periodo di esaurimento delle scorte è coerente con l’obiettivo di natura ambientale di questa norma; il che presuppone che, in generale, nel periodo di transizione sia plausibile e possibile che le aziende possano continuare a commercializzare imballaggi che non siano conformi, totalmente o in parte, ai nuovi requisiti.
Anche per l’obbligo di etichettatura, per lo stesso motivo di cui sopra, è stata prevista la possibilità da parte del legislatore, di commercializzare, fino a esaurimento scorte, imballaggi non conformi ai requisiti alla data del 1 gennaio 2023. Il requisito di etichettatura, oltre ad essere un obbligo di legge, rappresenta anche un vero e proprio requisito di progettazione degli imballaggi, e concorre quindi al complessivo e complesso sistema di caratteristiche che identificano un imballaggio progettato per specifici scopi.
Questa considerazione va fatta perché, sia nel caso in cui il contenitore disponga di un tappo adeso ma sia etichettato con le indicazioni di conferimento del contenitore e del tappo, sia nel caso in cui il contenitore disponga di un tappo non ancora adeso e di indicazioni per il conferimento che siano riferite solo allo stesso contenitore e non al tappo, si può parlare di contenitori privi dei requisiti di progettazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021, ma le cui scorte possono essere commercializzate fino a esaurimento anche dopo il 3 luglio 2024. Si presuppone, quindi, tenuto conto anche della valenza ambientale dei due obblighi normativi, che tali scorte possano essere commercializzate anche in periodi precedenti al 3 luglio 2024, e in particolare durante le fasi di transizione in cui le caratteristiche di progettazione tecnica del contenitore potrebbero non coincidere con quelle informative.
Chiarita la possibilità di commercializzare contenitori per bevande non conformi ai requisiti di progettazione e di informazione, per periodi limitati di tempo e riferiti a fasi eccezionali di transizione, si raccomanda vivamente di veicolare in maniera efficace al consumatore finale, mediante il sito web o campagne informative, le informazioni utili a comprendere la transizione in atto, nonché le corrette indicazioni per il conferimento dei contenitori per bevande e delle relative chiusure nei due possibili casi.
I tappi tethered sono tappi in plastica che restano legati ai contenitori in plastica per bevande e ai cartoni per liquidi (CPL), evitandone la dispersione nell’ambiente e favorendone così la selezionabilità e la riciclabilità, in conformità con quanto previsto da D.Lgs. 196 dell’8 novembre 2021 in recepimento della Direttiva del 5 giugno 2019, nr. 2019/904/UE (cosiddetta Direttiva SUP).
Per poter verificare che il tappo tethered rimane effettivamente adeso al collo della bottiglia bisogna fare riferimento alla norma tecnica UNI EN 17665:2023 che fornisce indicazioni sui metodi di prova e sui requisiti per dimostrare che i tappi e i coperchi di plastica rimangono attaccati ai contenitori per bevande.
Le “formule per lattanti” e le “formule di proseguimento” sono alimenti e non bevande come da definizione normativa per le caratteristiche chimico-merceologiche/finalità dei prodotti, pertanto gli imballaggi di questi alimenti non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva (UE) 2019/904, cd. Direttiva SUP e non sono soggetti all’obbligo di utilizzo dei tappi “tethered”.
Sì, gli integratori alimentari in forma liquida sono soggetti all’obbligo di dotazione del tappo tethered in quanto non possono essere considerati come “alimenti a fini medici speciali” ai sensi dell’art. 2, lett. g) del Reg. 609/2013 e quindi beneficiare dell’esclusione prevista nella parte C all’Allegato al D.L.vo 196/2021 riservata ai “i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida”.