Glossario

Viene definita “autoconsumo” l’operazione attraverso la quale un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi – da lui stesso fabbricati – per confezionare i propri prodotti.

Sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio). L’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

Azienda che, in un determinato periodo, ha effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

L’art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede che i produttori di imballaggi
costituiscano un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio
(acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).
I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti:

  • RICREA – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio;
  • CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio;
  • COMIECO – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a
    base Cellulosica;
  • RILEGNO – Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio
    degli imballaggi di legno;
  • COREPLA – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il
    Recupero degli imballaggi in Plastica;
  • CO.RE.VE. – Consorzio Recupero Vetro.

In alternativa all’iscrizione ai Consorzi di Filiera, i produttori possono,
ai sensi dell’art. 221, comma 3, del medesimo Decreto:

  • “a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione
    dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; […]
  • c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto
    un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea
    documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema […]”.

Il consumatore di imballaggi è il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/06, il detentore di rifiuti è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.”

In questa Guida col termine “imballaggi pieni” ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse.
Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per “imballaggi pieni” ci si riferisce all’alluminio che costituisce le lattine ed eventualmente agli altri imballaggi secondari e terziari della confezione.

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera b) – l’imballaggio primario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”.
In generale l’imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera c) – l’imballaggio secondario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”.
In generale l’imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all’uso.

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera d) – l’imballaggio terziario è definito come “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi
ed aerei”. In generale l’imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

Si tratta di un imballaggio costituito in modo strutturale da diversi materiali poliaccoppiati, non separabili manualmente. Ad esempio sono imballaggi poliaccoppiati i seguenti articoli: cartone per bevande (poliaccoppiato: carta, plastica e alluminio), sacchetto composto da un foglio di alluminio accoppiato con carta, ecc.

Si tratta di un imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell’imballaggio poliaccoppiato, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l’imballaggio possono essere separati. Ad esempio sono considerati imballaggi multimateriali:

  • scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il
    contenitore sagomato all’interno)
  • sacchetto di caramelle (plastica
    per il sacchetto, carta per le singole caramelle)
  • barattolo di caffè
    (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio)
  • ecc.

Il Contributo Ambientale CONAI viene applicato alla “prima cessione”. Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’”ultimo produttore” al “primo utilizzatore” oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima (o di semilavorato) a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

Il primo utilizzatore di imballaggi è il soggetto destinatario della prima cessione, ossia del primo trasferimento dell’imballaggio. Per esempio, un calzaturificio che acquista dal produttore di imballaggi le scatole di cartone per confezionare i propri prodotti.

In base all’art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

L’art. 225 del D.Lgs. 152/06 pone a carico di CONAI l’obbligo di elaborare il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

  • “a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
  • b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio
    riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
  • c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio
    riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
  • d) miglioramento delle caratteristiche dell’imballaggio allo scopo di
    permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
  • e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio”.

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/06 con il termine “raccolta” si intende “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”.

Secondo quanto disposto dall’art. 218 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06, le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta dello stesso Decreto.

Secondo quanto disposto dall’art. 218, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio si ha quando tali rifiuti di imballaggio combustibili vengono utilizzati per produrre energia mediante termovalorizzazione (con o senza altre tipologie di rifiuto) con recupero di calore.

È il ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia (art. 218, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06).

Costituisce rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, ossia “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”, esclusi i residui della produzione (art. 218, comma 1, lettera f) e art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06).

Il riutilizzo dell’imballaggio, definito dall’art. 218, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/06, si ha quando l’imballaggio, che per sua struttura può essere utilizzato più volte, viene riempito o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. In questo caso non si ha produzione di rifiuti di imballaggio, in quanto nel detentore manca la volontà di “disfarsi” dell’imballaggio.

In base all’art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.

 

L’utilizzatore di imballaggi successivo al primo è il soggetto che acquista imballaggi (o merce imballata) dopo la prima cessione, ossia dopo il primo trasferimento dell’imballaggio. Per esempio, il commerciante che acquista dal calzaturificio le scarpe già confezionate nelle scatole di cartone.