L’Accordo Quadro ANCI CONAI è un accordo nazionale sottoscritto da ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – e CONAI – il Consorzio Nazionale Imballaggi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.
L’Accordo costituisce lo strumento con cui CONAI garantisce la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi e si traduce nella possibilità, per ciascun Comune italiano, di sottoscrivere una convenzione per ciascuna tipologia merceologica di imballaggio – convenzione da sottoscrivere con il relativo Consorzio di Filiera.
L’Accordo Quadro è infatti costituito, oltre che da una Parte Generale che contiene i principi generali dell’Accordo, da allegati tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le relative convenzioni.
La sottoscrizione della convenzione impegna il Comune alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio oggetto della convenzione e al conferimento degli stessi al Consorzio di Filiera, secondo le modalità previste dall’allegato tecnico di riferimento.
Parallelamente il Comune ha la garanzia dell’avvio a riciclo del materiale conferito e del riconoscimento di un corrispettivo economico in funzione della quantità e della qualità del materiale conferito. Sono inoltre previsti, diversamente articolati per ciascun materiale, corrispettivi ausiliari per eventuali prestazioni aggiuntive effettuate dal convenzionato, quali la riduzione volumetrica, il trasporto, ecc.
Le modalità di funzionamento e le procedure che caratterizzano le convenzioni sono riportate nei relativi Allegati Tecnici all’Accordo Quadro (c’è un allegato tecnico per ciascun materiale).
Sì. Esistono due Comitati, entrambi costituiti in modo paritetico da rappresentanti di ANCI e da rappresentanti di CONAI. Il Comitato di Coordinamento è l’organo politico che, oltre a garantire il funzionamento delle convenzioni, promuove, attua e coordina le iniziative funzionali al continuo miglioramento della gestione dei rifiuti di imballaggio. Il Comitato di Verifica è l’organo tecnico che riceve le segnalazioni dei convenzionati e verifica la corretta applicazione di quanto previsto dagli allegati tecnici e dalle Condizioni Generali, deliberando le opportune decisioni onde ripristinare l’eventuale mancato rispetto delle condizioni previste.
Al Comitato di Verifica Anci Conai, l’organo tecnico che verifica la corretta applicazione di quanto previsto dagli allegati tecnici e dalle Condizioni Generali. È possibile scrivere alla segreteria del Comitato di Verifica, presso la sede CONAI di Milano (Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano) o direttamente alla casella di posta elettronica comitatodiverifica@conai.org.
Il Comune è il soggetto cui, a livello di principio, sono destinate le convenzioni e i corrispettivi per il materiale conferito ai Consorzi di filiera. È poi possibile che il Comune conferisca delega ad un soggetto terzo – un’aggregazione giuridica di Comuni cui appartiene, il gestore del servizio di raccolta, l’impianto che opera la lavorazione del materiale – che di conseguenza è autorizzato a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del Comune incassandone i corrispettivi per il materiale raccolto entro il territorio comunale.
Sì, esiste un modello di delega che viene fornito dai Consorzi di Filiera a seguito della richiesta di convenzionamento.
Per sottoscrivere la Convenzione è necessario contattare i singoli Consorzi di Filiera. Di seguito i riferimenti:
- RICREA – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggio in Acciaio, Via Pirelli, 27 – 20124 Milano; tel. 02/66712717; sito internet: www.consorzioricrea.org
- CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio, Via P.Litta, 5 – 20122 Milano; tel. 02/540291; sito internet: www.cial.it
- COMIECO – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, via P.Litta 5 – 20122 Milano; tel.- 02/550241; sito internet: www.comieco.org
- RILEGNO – Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno, via Aurelio Saffi, 83- 47042 Cesenatico (FO); tel. 0547/672946; sito internet: www.rilegno.org
- COREPLA – Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica, via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano; tel. 02/760541; sito internet: www.corepla.it
- COREVE – Consorzio Recupero Vetro, via Sardegna, 19 – 20146 Milano, tel. 02/48012961, sito internet: www.coreve.it
- BIOREPACK – Consorzio riciclo della bioplastica compostabile, Corso Venezia, 12 – 20121 Milano; tel. 025007071; sito internet: www.biorepack.org
Le convenzioni di cui all’Accordo Quadro ANCI CONAI non vengono sottoscritte con CONAI, bensì con i Consorzi di Filiera. Per accedere alle singole convenzioni è quindi sufficiente contattare i relativi Consorzi chiedendo la documentazione necessaria.
L’Accordo Quadro attraverso la sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi di filiera di cui agli allegati tecnici, garantisce il riconoscimento di un corrispettivo determinato in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti. Tali corrispettivi vengono fatturati dal soggetto convenzionato. In caso di delega sarà il soggetto delegato, non il Comune, a incassare i corrispettivi. Nel caso, quindi, in cui un Comune scelga di rilasciare la delega ad un soggetto terzo per la sottoscrizione delle convenzioni, deve essere consapevole che è il soggetto terzo ad incassare i corrispettivi, proprio in virtù di tale delega.
L’Accordo Quadro ANCI – CONAI prevede che i corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di Filiera ai soggetti convenzionati vengano adeguati annualmente. In particolare, il nuovo Accordo Quadro prevede che i corrispettivi indicati in ognuno degli Allegati Tecnici vengano rivalutati di anno in anno applicando un coefficiente di revisione pari all’indice di inflazione annuale (indice NIC) relativo all’anno solare precedente.
Annualmente viene inviata a tutti i soggetti interessati, Comuni, soggetti convenzionati, Federambiente e FISE, una comunicazione riportante sia i corrispettivi adeguati sia le modalità con cui procedere all’eventuale conguaglio (l’adeguamento avviene, infatti, nei primi mesi dell’anno solare di riferimento).
Sì. Nel caso descritto il Comune deve rilasciare una delega formale all’azienda incaricata del servizio. Il modello di delega viene fornito dai Consorzi di Filiera nell’ambito della documentazione propedeutica al convenzionamento.
Sì. L’amministrazione comunale è sempre e comunque titolata a sottoscrivere direttamente le convenzioni con i Consorzi di Filiera e, quindi, gestire direttamente le operazioni di conteggio dei quantitativi conferiti e di fatturazione ai Consorzi. In questo caso il Comune deve tenere in considerazione che l’accesso diretto alla convenzione comporta impegni amministrativi e pratici. Si consideri ad esempio che alcuni Consorzi prevedono carichi minimi per il ritiro del materiale e che il Comune deve essere in grado di raccogliere tali quantitativi entro periodi congrui, onde evitare di sottoscrivere una convenzione di fatto inoperosa.
Ogni Consorzio di Filiera gestisce i materiali con modalità operative proprie, necessariamente differenti in considerazione delle peculiarità del materiale e della successiva fase di avvio a riciclo, che si ripercuotono anche nell’individuazione del luogo fisico – piattaforma – dove conferire il materiale raccolto. In linea generale comunque la piattaforma di riferimento viene condivisa tra le parti, ovverosia tra il Consorzio di Filiera e il convenzionato.
I Consorzi di Filiera riconoscono il corrispettivo sui rifiuti di imballaggio. Le frazioni merceologiche similari non maturano corrispettivo (nel caso dei rifiuti in carta e cartone è previsto un riconoscimento economico da parte della cartiera di destinazione). In qualche caso (Corepla, Coreve) le frazioni merceologiche similari costituiscono frazione estranea.
Non esistono “piattaforme CONAI”. Le piattaforme di riferimento non sono di proprietà né dei Consorzi di Filiera, né tantomeno di CONAI. Si tratta di impianti privati o pubblici con cui i Consorzi di Filiera o gli stessi convenzionati (dipende dalle modalità gestionali di ogni singolo Consorzio di Filiera) sottoscrivono un rapporto contrattuale per la gestione del materiale ivi conferito. In linea di principio qualsiasi impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti può essere considerato una piattaforma per il conferimento dei materiali da parte del Comune. Occorre tuttavia tener presente che i Consorzi di Filiera richiedono caratteristiche impiantistiche (capacità di stoccaggio, pressatura, selezione) specifiche in relazione al materiale trattato che possono vincolare la scelta di un impianto.
I Consorzi di Filiera riconoscono i corrispettivi sui soli rifiuti di imballaggio. In alcuni casi sono previsti contributi economici anche per le frazioni merceologiche similari che sono riconosciuti da altri soggetti. Ricrea e CiAl tollerano presenze di fms fino a quote percentuali definite nelle rispettive condizioni generali. La convenzione per i rifiuti di carta e cartone prevede un riconoscimento economico anche per la frazione merceologica similare, riconoscimento che viene erogato non dal Consorzio ma dalla cartiera che ricicla il materiale. Corepla e Coreve, infine, considerano le frazioni merceologiche similari frazione estranea (non solo non viene pagata, ma concorre allo scadimento della qualità del materiale e conseguentemente alla riduzione del corrispettivo riconosciuto sui rifiuti di imballaggio).
Fms è l’acronimo di frazione merceologica similare e con essa ci si riferisce a quel materiale che, pur solidale merceologicamente con una frazione di rifiuto di imballaggio, non è, per l’appunto, imballaggio. Qualche esempio: la carta dei giornali e delle riviste è frazione merceologica similare in una raccolta di imballaggi in carta e cartone. Pentole e posate in acciaio o in alluminio sono frazioni merceologiche similari in una raccolta di imballaggi in acciaio o in alluminio. Tavoli e mobilio sono frazioni merceologiche similari in una raccolta di imballaggi in legno.
CSS è l’acronimo di Centro di Selezione e Stoccaggio, ossia l’impianto di selezione che, su incarico del Consorzio Corepla, selezionare i rifiuti di imballaggio in plastica provenienti da raccolta differenziata in convenzione nei diversi polimeri (i singoli “tipi” di plastica che vengono poi avviati a riciclo).
La separazione delle diverse frazioni merceologiche che costituiscono una raccolta multimateriale è sempre a carico del convenzionato, sia che l’impianto presso cui viene effettuata sia un CSS sia che sia un CC. Occorre ricordare che spetta al convenzionato concordare con la piattaforma i corrispettivi per la selezione degli imballaggi di competenza degli altri consorzi.
CC è l’acronimo di Centro Comprensoriale, è l’impianto presso cui il convenzionato fa effettuare operazioni di trattamento preliminarmente al conferimento a COREPLA.
No. Il conferimento del materiale al Consorzio di Filiera comporta il riconoscimento di corrispettivi dal Consorzio di Filiera al Comune e non viceversa!
Può accadere che il convenzionato sia nella condizione di pagare oneri che tuttavia afferiscono ad operazioni preliminari al conferimento dei materiali ai Consorzi di Filiera. In questi casi il rapporto commerciale tra il soggetto conferente e l’impianto, avvenendo a monte del conferimento ai Consorzi, non ha nulla a che vedere con l’Accordo Quadro.
