FAQ

All’interno di questa sezione è possibile trovare le risposte alle domande più frequenti suddivise per argomento.

Accordo ANCI-CONAI

L’Accordo Quadro ANCI CONAI è un accordo nazionale sottoscritto da ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – e CONAI – il Consorzio Nazionale Imballaggi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.
L’Accordo costituisce lo strumento con cui CONAI garantisce la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi e si traduce nella possibilità, per ciascun Comune italiano, di sottoscrivere una convenzione per ciascuna tipologia merceologica di imballaggio – convenzione da sottoscrivere con il relativo Consorzio di Filiera.
L’Accordo Quadro è infatti costituito, oltre che da una Parte Generale che contiene i principi generali dell’Accordo, da allegati tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le relative convenzioni.
La sottoscrizione della convenzione impegna il Comune alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio oggetto della convenzione e al conferimento degli stessi al Consorzio di Filiera, secondo le modalità previste dall’allegato tecnico di riferimento.
Parallelamente il Comune ha la garanzia dell’avvio a riciclo del materiale conferito e del riconoscimento di un corrispettivo economico in funzione della quantità e della qualità del materiale conferito. Sono inoltre previsti, diversamente articolati per ciascun materiale, corrispettivi ausiliari per eventuali prestazioni aggiuntive effettuate dal convenzionato, quali la riduzione volumetrica, il trasporto, ecc.

Le modalità di funzionamento e le procedure che caratterizzano le convenzioni sono riportate nei relativi Allegati Tecnici all’Accordo Quadro (c’è un allegato tecnico per ciascun materiale).

Sì. Esistono due Comitati, entrambi costituiti in modo paritetico da rappresentanti di ANCI e da rappresentanti di CONAI. Il Comitato di Coordinamento è l’organo politico che, oltre a garantire il funzionamento delle convenzioni, promuove, attua e coordina le iniziative funzionali al continuo miglioramento della gestione dei rifiuti di imballaggio. Il Comitato di Verifica è l’organo tecnico che riceve le segnalazioni dei convenzionati e verifica la corretta applicazione di quanto previsto dagli allegati tecnici e dalle Condizioni Generali, deliberando le opportune decisioni onde ripristinare l’eventuale mancato rispetto delle condizioni previste.

Al Comitato di Verifica Anci Conai, l’organo tecnico che verifica la corretta applicazione di quanto previsto dagli allegati tecnici e dalle Condizioni Generali. È possibile scrivere alla segreteria del Comitato di Verifica, presso la sede CONAI di Milano (Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano) o direttamente alla casella di posta elettronica comitatodiverifica@conai.org.

Il Comune è il soggetto cui, a livello di principio, sono destinate le convenzioni e i corrispettivi per il materiale conferito ai Consorzi di filiera. È poi possibile che il Comune conferisca delega ad un soggetto terzo – un’aggregazione giuridica di Comuni cui appartiene, il gestore del servizio di raccolta, l’impianto che opera la lavorazione del materiale – che di conseguenza è autorizzato a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del Comune incassandone i corrispettivi per il materiale raccolto entro il territorio comunale.

Sì, esiste un modello di delega che viene fornito dai Consorzi di Filiera a seguito della richiesta di convenzionamento.

Per sottoscrivere la Convenzione è necessario contattare i singoli Consorzi di Filiera. Di seguito i riferimenti:

  • RICREA – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggio in Acciaio, Via Pirelli, 27 – 20124 Milano; tel. 02/66712717; sito internet: www.consorzioricrea.org
  • CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio, Via P.Litta, 5 – 20122 Milano; tel. 02/540291; sito internet: www.cial.it
  • COMIECO – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, via P.Litta 5 – 20122 Milano; tel.- 02/550241; sito internet: www.comieco.org
  • RILEGNO – Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno, via Aurelio Saffi, 83- 47042 Cesenatico (FO); tel. 0547/672946; sito internet: www.rilegno.org
  • COREPLA – Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica, via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano; tel. 02/760541; sito internet: www.corepla.it
  • COREVE – Consorzio Recupero Vetro, via Sardegna, 19 – 20146 Milano, tel. 02/48012961, sito internet: www.coreve.it
  • BIOREPACK – Consorzio riciclo della bioplastica compostabile, Corso Venezia, 12 – 20121 Milano; tel. 025007071; sito internet: www.biorepack.org

Le convenzioni di cui all’Accordo Quadro ANCI CONAI non vengono sottoscritte con CONAI, bensì con i Consorzi di Filiera. Per accedere alle singole convenzioni è quindi sufficiente contattare i relativi Consorzi chiedendo la documentazione necessaria.

L’Accordo Quadro attraverso la sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi di filiera di cui agli allegati tecnici, garantisce il riconoscimento di un corrispettivo determinato in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti. Tali corrispettivi vengono fatturati dal soggetto convenzionato. In caso di delega sarà il soggetto delegato, non il Comune, a incassare i corrispettivi. Nel caso, quindi, in cui un Comune scelga di rilasciare la delega ad un soggetto terzo per la sottoscrizione delle convenzioni, deve essere consapevole che è il soggetto terzo ad incassare i corrispettivi, proprio in virtù di tale delega.

L’Accordo Quadro ANCI – CONAI prevede che i corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di Filiera ai soggetti convenzionati vengano adeguati annualmente. In particolare, il nuovo Accordo Quadro prevede che i corrispettivi indicati in ognuno degli Allegati Tecnici vengano rivalutati di anno in anno applicando un coefficiente di revisione pari all’indice di inflazione annuale (indice NIC) relativo all’anno solare precedente.

Annualmente viene inviata a tutti i soggetti interessati, Comuni, soggetti convenzionati, Federambiente e FISE, una comunicazione riportante sia i corrispettivi adeguati sia le modalità con cui procedere all’eventuale conguaglio (l’adeguamento avviene, infatti, nei primi mesi dell’anno solare di riferimento).

Sì. Nel caso descritto il Comune deve rilasciare una delega formale all’azienda incaricata del servizio. Il modello di delega viene fornito dai Consorzi di Filiera nell’ambito della documentazione propedeutica al convenzionamento.

Sì. L’amministrazione comunale è sempre e comunque titolata a sottoscrivere direttamente le convenzioni con i Consorzi di Filiera e, quindi, gestire direttamente le operazioni di conteggio dei quantitativi conferiti e di fatturazione ai Consorzi. In questo caso il Comune deve tenere in considerazione che l’accesso diretto alla convenzione comporta impegni amministrativi e pratici. Si consideri ad esempio che alcuni Consorzi prevedono carichi minimi per il ritiro del materiale e che il Comune deve essere in grado di raccogliere tali quantitativi entro periodi congrui, onde evitare di sottoscrivere una convenzione di fatto inoperosa.

Ogni Consorzio di Filiera gestisce i materiali con modalità operative proprie, necessariamente differenti in considerazione delle peculiarità del materiale e della successiva fase di avvio a riciclo, che si ripercuotono anche nell’individuazione del luogo fisico – piattaforma – dove conferire il materiale raccolto. In linea generale comunque la piattaforma di riferimento viene condivisa tra le parti, ovverosia tra il Consorzio di Filiera e il convenzionato.

I Consorzi di Filiera riconoscono il corrispettivo sui rifiuti di imballaggio. Le frazioni merceologiche similari non maturano corrispettivo (nel caso dei rifiuti in carta e cartone è previsto un riconoscimento economico da parte della cartiera di destinazione). In qualche caso (Corepla, Coreve) le frazioni merceologiche similari costituiscono frazione estranea.

Non esistono “piattaforme CONAI”. Le piattaforme di riferimento non sono di proprietà né dei Consorzi di Filiera, né tantomeno di CONAI. Si tratta di impianti privati o pubblici con cui i Consorzi di Filiera o gli stessi convenzionati (dipende dalle modalità gestionali di ogni singolo Consorzio di Filiera) sottoscrivono un rapporto contrattuale per la gestione del materiale ivi conferito. In linea di principio qualsiasi impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti può essere considerato una piattaforma per il conferimento dei materiali da parte del Comune. Occorre tuttavia tener presente che i Consorzi di Filiera richiedono caratteristiche impiantistiche (capacità di stoccaggio, pressatura, selezione) specifiche in relazione al materiale trattato che possono vincolare la scelta di un impianto.

I Consorzi di Filiera riconoscono i corrispettivi sui soli rifiuti di imballaggio. In alcuni casi sono previsti contributi economici anche per le frazioni merceologiche similari che sono riconosciuti da altri soggetti. Ricrea e CiAl tollerano presenze di fms fino a quote percentuali definite nelle rispettive condizioni generali. La convenzione per i rifiuti di carta e cartone prevede un riconoscimento economico anche per la frazione merceologica similare, riconoscimento che viene erogato non dal Consorzio ma dalla cartiera che ricicla il materiale. Corepla e Coreve, infine, considerano le frazioni merceologiche similari frazione estranea (non solo non viene pagata, ma concorre allo scadimento della qualità del materiale e conseguentemente alla riduzione del corrispettivo riconosciuto sui rifiuti di imballaggio).

Fms è l’acronimo di frazione merceologica similare e con essa ci si riferisce a quel materiale che, pur solidale merceologicamente con una frazione di rifiuto di imballaggio, non è, per l’appunto, imballaggio. Qualche esempio: la carta dei giornali e delle riviste è frazione merceologica similare in una raccolta di imballaggi in carta e cartone. Pentole e posate in acciaio o in alluminio sono frazioni merceologiche similari in una raccolta di imballaggi in acciaio o in alluminio. Tavoli e mobilio sono frazioni merceologiche similari in una raccolta di imballaggi in legno.

CSS è l’acronimo di Centro di Selezione e Stoccaggio, ossia l’impianto di selezione che, su incarico del Consorzio Corepla, selezionare i rifiuti di imballaggio in plastica provenienti da raccolta differenziata in convenzione nei diversi polimeri (i singoli “tipi” di plastica che vengono poi avviati a riciclo).

La separazione delle diverse frazioni merceologiche che costituiscono una raccolta multimateriale è sempre a carico del convenzionato, sia che l’impianto presso cui viene effettuata sia un CSS sia che sia un CC. Occorre ricordare che spetta al convenzionato concordare con la piattaforma i corrispettivi per la selezione degli imballaggi di competenza degli altri consorzi.

CC è l’acronimo di Centro Comprensoriale, è l’impianto presso cui il convenzionato fa effettuare operazioni di trattamento preliminarmente al conferimento a COREPLA.

No. Il conferimento del materiale al Consorzio di Filiera comporta il riconoscimento di corrispettivi dal Consorzio di Filiera al Comune e non viceversa!
Può accadere che il convenzionato sia nella condizione di pagare oneri che tuttavia afferiscono ad operazioni preliminari al conferimento dei materiali ai Consorzi di Filiera. In questi casi il rapporto commerciale tra il soggetto conferente e l’impianto, avvenendo a monte del conferimento ai Consorzi, non ha nulla a che vedere con l’Accordo Quadro.

Adesione al CONAI

In base alla normativa vigente, i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio CONAI. Per produttori si intendono: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Per utilizzatori si intendono: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate).

In base alla normativa vigente, i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio CONAI. Per produttori si intendono: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Per utilizzatori si intendono: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate).

Sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi, ossia quei soggetti che pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. Gli stessi soggetti sono invece obbligati ad aderire al CONAI se:

  • acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.
  • acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività;
  • svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto all’attività principale;

Le imprese agricole, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati.

L’impresa estera, salvo che immetta prodotti imballati sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico, a oggi, non ha obblighi nei confronti del CONAI ma ha la facoltà di aderire allo stesso Consorzio e adempiere a tutte le disposizioni previste dalla normativa consortile, eleggendo un domicilio speciale in Italia presso una persona fisica o giuridica appositamente nominata mediante il modello allegato alla domanda di adesione per le imprese estere (da richiedere a aziendaestera@conai.org). L’impresa estera avente sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia può eleggere domicilio speciale presso tale sede.

Per le imprese estere che immettono prodotti imballati sul territorio nazionale tramite piattaforme di commercio elettronico gestite da terzi, l’art. 178 quater del D.lgs. 152/2006 prevede che possano adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi delle modalità semplificate disciplinate dagli accordi sottoscritti tra i gestori delle piattaforme e i sistemi di EPR. Nel caso in cui l’impresa estera decida di non avvalersi dei servizi offerti dalla piattaforma è tenuta comunque all’adesione al CONAI e a tutti gli adempimenti necessari.

Per le imprese estere aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea, tali disposizioni restano valide sino all’effettiva operatività del Registro Nazionale dei Produttori (RENAP) da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi di quanto previsto dall’art. 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 de l 3 aprile 2006.

Le imprese aventi sede legale fuori dal territorio della Unione Europea, ad eccezione di quelle aventi sede nello Stato di San Marino, che vogliano aderire al CONAI e non abbiano in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile devono prestare idonee garanzie a copertura del contributo ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell’importo, per un egual periodo.

Le imprese con sede legale nello Stato di San Marino possono aderire al CONAI alle stesse condizioni stabilite per le imprese aventi sede legale in Italia assumendo i medesimi diritti e obblighi di queste ultime.

L’adesione al CONAI e ogni altra variazione anagrafica devono essere effettuate esclusivamente dal servizio Adesione Online a cui si accede dal sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org/) riquadro azzurro a destra in fondo alla homepage.

Per poter accedere al servizio Adesione Online è necessario registrarsi con CNS-Carta Nazionale dei Servizi con PIN attivo oppure codice SPID, a meno che non si sia già utenti registrati al portale. Può accedere al servizio anche un soggetto terzo, munito di una delega o della copia della carta di identità del legale rappresentante dell’azienda per cui si intende operare (formato pdf). La quota è costituita da un importo fisso di 5,16 Euro alla quale si aggiunge un importo variabile (se nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione la società ha realizzato ricavi complessivi superiori a 500.000 Euro). L’adesione è una tantum, ovvero deve essere versata una sola volta. Tuttavia, il consorziato ha la facoltà di adeguare annualmente la propria quota d’adesione, qualora siano intervenute variazioni in aumento dei propri costi o ricavi in misura non inferiore al 20%.

Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione, l’importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l’associazione di categoria alla quale partecipano (ammissione semplificata).

Sì, i produttori e gli importatori di imballaggi vuoti devono iscriversi al CONAI nonché ai Consorzi di filiera, in funzione dei materiali di imballaggio prodotti o importati. In alternativa, il D.Lgs. 152/2006, all’articolo 221, comma 3, lett. a) e C), prevede la possibilità per i produttori di effettuare autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Ricordiamo che, oltre all’obbligo dell’adesione, i produttori e gli importatori di imballaggi vuoti devono sempre applicare in fattura il Contributo Ambientale CONAI al momento del trasferimento degli imballaggi (in prima cessione) ai clienti e, successivamente, dichiarare e versare lo stesso Contributo al CONAI.

Attualmente la sanzione per l’omessa adesione a CONAI è di 5.000 euro. Tale sanzione è irrogata dalla Provincia, competente anche per l’accertamento della specifica violazione.

Ciascun Consorziato può regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse – come ad esempio l’omessa dichiarazione periodica del Contributo – avvalendosi della procedura di “Autodenuncia”. Così, fermi restando gli interessi di mora dovuti, non c’è alcuna sanzione, salvo il caso in cui siano già stati formalizzati i controlli di cui all’art.12 del Regolamento CONAI.

Sì, il commerciante di merci imballate è l’operatore che acquista in Italia o all’estero merci confezionate e le rivende sia all’ingrosso che al dettaglio. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale.

Il commerciante deve iscriversi al CONAI nella categoria degli utilizzatori, tra i “commercianti e distributori”. Per le merci confezionate acquistate all’estero, il commerciante deve provvedere anche alla dichiarazione e al versamento al CONAI del Contributo ambientale sugli imballaggi immessi nel territorio nazionale.

Contributo ambientale CONAI – CAC (definizioni e applicazione)

Per ciascun materiale d’imballaggio, il sistema CONAI/Consorzi di Filiera ha stabilito un Contributo Ambientale, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi per gli oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclo degli imballaggi. I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l’imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi, in generale, i produttori, gli importatori di imballaggi vuoti, gli importatori di merci imballate e dal 1° gennaio 2019 anche i commercianti di imballaggi vuoti. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Per autoproduttori si intendono i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio).

SI, se si tratta di imballaggi in uno o più materiali di competenza del sistema consortile. Il Contributo ambientale CONAI si applica in un particolare momento del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”, rappresentata dal trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.
Il CAC deve essere indicato anche nelle fatture relative a trasferimenti di imballaggi successivi alla “prima cessione” (capitolo 4 della Guida Conai – disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).

Attraverso questa dicitura i suoi fornitori attestano che gli imballaggi utilizzati per il confezionamento delle merci fatturate sono stati assoggettati a Contributo ambientale CONAI in un momento precedente.
Nel caso invece acquistasse degli imballaggi vuoti, il Contributo ambientale CONAI deve essere invece indicato in fattura separatamente dal prezzo di vendita dal fornitore stesso, con le modalità indicate nel capitolo 4 della Guida Conai (disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).

L’utilizzatore di imballaggi al momento della fatturazione delle proprie merci deve “internalizzare” il Contributo ambientale CONAI nel prezzo di vendita delle stesse e deve esplicitare in fattura la parte di Contributo relativa agli imballaggi. In alternativa, nella fattura può essere indicata la dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto” attraverso la quale il cliente viene informato che nel prezzo di vendita delle merci è compreso anche il Contributo ambientale CONAI.

SI, l’utilizzatore di imballaggi al momento della fatturazione delle proprie merci deve “internalizzare” il Contributo ambientale CONAI nel prezzo di vendita delle stesse e deve esplicitare in fattura la parte di Contributo relativa agli imballaggi. In alternativa, nella fattura può essere indicata la dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto” attraverso la quale il cliente viene informato che nel prezzo di vendita delle merci è compreso anche il Contributo ambientale CONAI. Non deve invece né dichiarare né versare detto contributo al Conai, avendolo già riconosciuto ai fornitori al momento dell’acquisto degli imballaggi vuoti.

È corretto. Il CONAI emette fatture in nome e per conto dei Consorzi di Filiera in riferimento ai rispettivi materiali (capitolo 6 della Guida Conai – disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).

SI, deve procedere al versamento del Contributo solo dopo il ricevimento della fattura emessa dal CONAI a fronte della dichiarazione presentata. La scadenza per il versamento è riporta in fattura.

Gli importi risultanti dalla dichiarazione del Contributo ambientale devono essere versati dopo il ricevimento delle relative fatture emesse dal CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sette Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali, mentre in caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un’unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza indicati nella fattura stessa che riporta anche la relativa scadenza.

Sì, esistono varie casistiche. Il capitolo 8 “Casi Particolari” della Guida Conai (disponibile nella sezione [Download Documenti](https://www.conai.org/download-documenti/) del sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org/)) contiene le casistiche e relative informazioni per la gestione del Contributo Ambientale, tra le quali, gli imballaggi primari di dispositivi medici e/o di prodotti farmaceutici, gli imballaggi in sughero, stoviglie monouso, gli imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale.

Il Contributo Ambientale CONAI esposto nelle fatture relative a “prime cessioni” di imballaggi è da considerarsi prestazione accessoria ai sensi degli artt. 12 e 13 del Dpr 633/1972: come tale rientra nel campo di applicazione dell’IVA e pertanto, la quota applicata (al netto della percentuale di esenzione comunicata dai clienti con Mod. 6.5/Fornitori) è soggetta alla medesima aliquota IVA dell’imballaggio o del materiale di imballaggio oggetto di “prima cessione”.

Gli imballaggi esportati escono dalle competenze CONAI e quindi sono esenti dal Contributo Ambientale. Il CONAI ha previsto varie procedure di esenzione dal CAC (soggette a termini perentori), dettagliatamente descritte nel capitolo 7 della Guida Conai (disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org), tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
· una, cosiddetta “ex post” che, tramite il modulo 6.6, consente di richiedere a CONAI il rimborso del CAC assolto sugli imballaggi successivamente esportati;
· un’altra, cosiddetta “ex ante” che, tramite il modulo 6.5, consente di usufruire di una percentuale di esenzione dal CAC sugli acquisti/importazioni di imballaggi, con un conguaglio a fine anno, in funzione delle effettive esportazioni.

No, gli imballaggi prodotti e trasferiti all’estero non devono essere assoggettati al Contributo ambientale CONAI atteso che non si configura la cosiddetta “prima cessione”. Pertanto, nelle fatture relative agli imballaggi esportati, emesse dal produttore/commerciante verso clienti esteri, non deve essere indicata alcuna dicitura relativa al Contributo ambientale Conai.

I materiali di confezionamento delle merci di provenienza estera (UE ed extra UE) immessi nel territorio nazionale devono essere assoggettati al Contributo Ambientale CONAI.
Pertanto, un importatore di merci imballate è tenuto alla dichiarazione del CAC attraverso l’apposita modulistica (prevista per ciascuno dei materiali di competenza del sistema consortile) nonché al versamento del Contributo Ambientale al ricevimento dalle conseguenti fatture emesse dal CONAI. Sono previste anche formule semplificate di dichiarazione del CAC qualora sia oggettivamente complicata la determinare del peso e/o dei materiali di imballaggio (capitolo 5 della Guida Conai – disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).

SI, un’impresa che effettua per la prima volta acquisti dall’estero è tenuta ad inviare a CONAI una dichiarazione trimestrale del CAC, indipendentemente dal valore dell’importazione e dai quantitativi degli imballaggi. Tuttavia, è prevista una soglia minima di Contributo ambientale al di sotto della quale CONAI non provvede alla fatturazione e l’azienda è esentata dall’obbligo di dichiarazione per gli anni successivi fino al superamento della stessa soglia (capitolo 5 della Guida Conai – disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni esempi, distintamente tra vaschette/contenitori (es. 1) e bottiglie, preforme e tappi (es.2).
esempio 1: Sfridi da autoproduzione di vaschette (e/o contenitori) in plastica
La casistica in esame è prevalentemente riconducibile ad aziende che operano nel settore della produzione di generi alimentari confezionati in vaschette in plastica sigillate con il cosiddetto “top film” (anch’esso in plastica). Le vaschette possono essere acquistate finite (già termoformate) oppure autoprodotte dalle aziende attraverso la termoformatura di bobine di film (cosiddetto “bottom film”). Secondo le attuali tecnologie produttive le vaschette, una volta riempite con il prodotto (ad es. affettato), vengono sigillate (mediante processo di termosaldatura) con il “top film”. La fase successiva prevede il taglio/rifilatura della vaschetta con scarto della parte perimetrale. Gli scarti sono prevalentemente costituiti da “bottom film” e “top film” termosaldati (“scheletro” o scarto perimetrale) nel caso di vaschetta autoprodotta; mentre sono relativi al solo “top film” in caso di vaschetta acquistata già termoformata.
Ai fini della Circolare Conai del 21/10/2021, gli sfridi relativi alle vaschette (bottom film) rientrano nella sfera di esenzione dal CAC (anche per la quota generata in fase di confezionamento delle merci) trattandosi comunque di una fase del processo di autoproduzione delle stesse vaschette. Sono invece esclusi dall’esenzione:

  • gli sfridi di vaschette acquistate già formate poiché non correlati al processo di autoproduzione.
  • gli sfridi di “top film” poiché generati in fase di confezionamento delle merci, a prescindere dal fatto che la vaschetta su cui viene apposto (il top film) sia autoprodotta o acquistata già formata;

esempio 2: Sfridi da autoproduzione di preforme, bottiglie e flaconi ed eventuali relativi tappi
Il fenomeno riguarda essenzialmente le aziende che operano nel settore della produzione di acque minerali/bevande in bottiglie in plastica o di prodotti per la detergenza in flaconi in plastica. In funzione del materiale plastico (PET o HDPE), per gli scarti derivanti da autoproduzione di imballaggi possono configurarsi le seguenti casistiche.

  • A partire da granulo di PET: autoproduzione delle preforme, soffiaggio delle stesse per la realizzazione delle bottiglie/flaconi e relativo riempimento.

Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi generati nell’intero processo di autoproduzione delle preforme in PET (partendo dal granulo e tipicamente relativi a “materozze” e spurghi o a preforme autoprodotte ma non conformi), a condizione che tali sfridi non vengano reimmessi nel ciclo produttivo. Sono invece esclusi dall’esenzione ai sensi della citata Circolare gli sfridi generati successivamente al processo di autoproduzione di preforme e, quindi, anche quelli generati in fase di soffiaggio e successivo riempimento.

  • A partire da granulo di HDPE: autoproduzione delle bottiglie/flaconi (senza passare dalle preforme) e riempimento.

Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi generati nell’intero processo di autoproduzione di bottiglie/flaconi in HDPE (partendo dal granulo e tipicamente relativi a “materozze”, spurghi e a flaconi autoprodotti ma non conformi), sempre a condizione che tali sfridi non vengano reimmessi nel ciclo produttivo. Sono invece esclusi dall’esenzione ai sensi della citata Circolare le bottiglie/flaconi in HDPE scartati al momento del riempimento o dell’eventuale stampa/applicazione dell’etichetta, se apposta prima del loro riempimento, così come eventuali altri scarti (di imballaggi) generati al momento del riempimento.
Analoghi presupposti valgono per i tappi (solitamente in PE e/o in PP), i cui sfridi rientrano nella sfera di esenzione dal CAC solo se generati esclusivamente nelle fasi del processo di autoproduzione e non in quelle successive.

Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi generati nell’intero processo di autoproduzione di lattine e scatole in acciaio. Ciò a condizione che tali sfridi non siano reimmessi nel ciclo di autoproduzione di imballaggi in acciaio da parte della stessa azienda o tramite terzi appositamente incaricati. Sono invece esclusi gli sfridi generati successivamente al processo di autoproduzione dei medesimi imballaggi (come, ad esempio, quelli che si generano nelle fasi di riempimento delle lattine/scatole a prescindere dal fatto che le stesse siano state autoprodotta o acquistate già finite.

Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi (segatura e/o pezzi di legno indipendentemente dalle dimensioni) generati nella fase di autoproduzione di gabbie e pallet in legno. Ciò a condizione che tali sfridi non siano reimmessi nel ciclo di autoproduzione di imballaggi in legno da parte della stessa azienda o tramite terzi appositamente incaricati.

Ai sensi della Circolare Conai del 21/10/2021 l’esenzione dal CAC è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione degli imballaggi gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall’autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per essere trasformati in prodotti non costituenti imballaggi. Ne consegue che sono esclusi dall’esenzione gli sfridi:

  • reimmessi nel ciclo produttivo per essere trasformati in imballaggi presso la stessa azienda o altre.
  • che si generano successivamente al processo di autoproduzione degli stessi imballaggi, (come ad esempio quelli ottenuti al momento del confezionamento delle merci);

NO. La citata Circolare non prevede l’esenzione dal CAC per gli sfridi generati durante le fasi di confezionamento dei prodotti, ivi compresi quelli ottenuti durante operazioni di saldatura e taglio del film in plastica. Ciò a prescindere dal fatto che tale film sia stato acquistato tal quale o autoprodotto. In quest’ultimo caso resta comunque valida l’esenzione dal CAC per gli sfridi generati nell’ambito del processo di autoproduzione del film, prima dunque del confezionamento delle merci.

NO. Le materie prime/semilavorati per imballaggi assoggettati a CAC e oggetto di dispersione, furto, incendio o di altri eventi accidentali non rientrano nelle casistiche di esenzione dal CAC previste dalla Circolare Conai del 21/10/2021 in quanto non si tratta di scarti/sfridi generati in un processo di autoproduzione di imballaggi.

SI. Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi generati nelle seguenti fasi purché rientranti nel processo di autoproduzione degli imballaggi:

  • cambio colore.
  • cambio bobine;
  • fermo macchina (stop & go);
  • avviamento dei macchinari;

Non rientrano nella sfera di esenzione del CAC gli sfridi reimmessi dall’azienda nel ciclo produttivo e/o trasferiti a titolo provvisorio (es. in conto lavoro) ad aziende terze (in entrambi i casi per la produzione di imballaggi).
In altri casi, invece, gli sfridi rientrano nella sfera di esenzione del CAC (ad esempio, se ceduti a titolo definitivo o se ceduti a titolo provvisorio per essere trasformati in articoli non costituenti imballaggio).

SI, da gennaio 2023 è a disposizione degli utenti (portale [www.codiceimballaggio-conai.org](http://www.codiceimballaggio-conai.org/)) un apposito strumento informatico denominato “Codice Imballaggio” che, attraverso una serie di domande, aiuta l’utente stesso ad individuare, per le principali tipologie di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione, l’eventuale fascia contributiva e il corrispondente valore unitario del Contributo Ambientale in vigore al momento della consultazione. Attraverso la specifica funzione “schedario” è possibile ricevere le analoghe informazioni anche per gli anni precedenti, fino al 2018.

È possibile procedere anche alla creazione di un file “.pdf” con l’esito delle ricerche effettuate.

Le informazioni relative alla nuova modalità semplificata di dichiarazione CAC sono riportate nella “Parte Speciale” della Guida Conai (disponibile nella sezione [Download Documenti](https://www.conai.org/download-documenti/) del sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org/)) che comprende la descrizione del servizio e il format della richiesta di adesione volontaria alla nuova modalità dichiarativa (con allegati riguardanti gli aspetti operativi, le scadenze, i rapporti e gli impegni tra i soggetti coinvolti nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali).

Definizione di "imballaggio"

Secondo la vigente normativa è imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. La stessa normativa prevede alcune precisazioni e definizioni quali: imballaggi primari, secondari, terziari, riutilizzabili, etc. Il sistema consortile CONAI ha competenza sugli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile, vetro.

Direttiva SUP

No, gli imballaggi in plastica oxo-degradabile 12 sono inclusi nel campo di applicazione del Decreto.

No, un piatto così costituito non è considerato un articolo in plastica monouso, a prescindere dalla quantità di vernici, inchiostri e adesivi, poiché questi materiali non rientrano nella definizione di plastica. Pertanto un piatto con questa composizione può essere immesso al consumo.

No, un bicchiere così costituito non è considerato un articolo in plastica monouso, a prescindere dalla quantità di vernici, inchiostri e adesivi, poiché questi materiali non rientrano nella definizione di plastica. Pertanto un bicchiere così costituito non è soggetto ad alcun obbligo di marcatura previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

Si, un piatto così costituito è considerato un articolo in plastica monouso e non può essere immesso al consumo.

Si, un bicchiere così costituito è considerato un articolo in plastica monouso ed è pertanto soggetto all’obbligo di marcatura previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

I piatti costituti solo parzialmente da bioplastica (o da plastica), laddove tale quantità sia inferiore al 10% del peso totale del piatto, non sono considerati articoli monouso in plastica, pertanto possono essere sempre immessi al consumo. Se invece il piatto è costituito o totalmente o parzialmente in bioplastica, laddove tale quantità sia superiore al 10% del peso totale, il piatto può essere immesso al consumo solo se:
› biodegradabile e compostabile ai sensi della UNI EN 13432 e
› costituito da percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, ed esclusivamente nei seguenti casi:
a) se non è possibile l’uso di alternative riutilizzabili agli imballaggi di plastica monouso;
b) se l’impiego di tali imballaggi è previsto in circuiti controllati che conferiscono i rifiuti al servizio pubblico attraverso la raccolta differenziata, quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
c) se le eventuali alternative non garantiscono adeguate performance in termini di igiene e sicurezza, in considerazione delle specifiche circostanze in cui sono utilizzate;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
f) qualora l’impatto ambientale dell’imballaggio riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

Le tazze e bicchieri costituiti in tutto o in parte (> 10% del peso totale) da polistirene espanso non possono essere immessi al consumo, mentre per le altre tazze e bicchieri costituiti in tutto o in parte (>10% del peso totale) da plastica, vige la misura della riduzione al consumo, nonché gli obblighi di marcatura secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

I contenitori per alimenti costituiti totalmente o parzialmente (> 10% del peso totale) in plastica possono essere immessi al consumo, ma è prevista la misura di riduzione al consumo entro il 2026. Fanno eccezione quelli costituiti in tutto o in parte (> 10% del peso totale) da polistirene espanso, per i quali è prevista la restrizione all’immissione sul mercato.

L’imballaggio è utilizzato non solo per la somministrazione del prodotto – consumato direttamente dall’imballaggio – ma anche per il trasporto dello stesso fino al punto vendita, ed è per questo caratterizzato dalla presenza di una chiusura. Le caratteristiche e l’utilizzo dell’imballaggio lo configurano come contenitore per alimenti.

Sì, i contenitori per bevande costituiti totalmente o parzialmente in plastica possono essere immessi al consumo, eccetto quelli costituiti in tutto o in parte (>10% del peso totale) da polistirene espanso. Dal 3 luglio 2024, tuttavia, i contenitori per bevande costituiti in tutto o in parte (>10% del peso totale) da plastica, potranno essere immessi al consumo solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.

Si, le tazze e i bicchieri costituiti in tutto o in parte (> 10% del peso totale) di plastica biodegradabile e compostabile, sono soggette ai requisiti di marcatura secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020. Tuttavia, onde evitare che il consumatore sia indotto in errore conferendo nella raccolta differenziata della plastica, le tazze e i bicchieri in bioplastica compostabile – che devono invece essere conferite nella raccolta differenziata per rifiuti organici – si raccomanda di riportare tutte le informazioni necessarie sul loro corretto conferimento.

No, i tappi e le chiusure delle tazze e dei bicchieri non sono soggetti all’obbligo di marcatura: lo sono solo le tazze e i bicchieri.

No, le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica non rientrano nel campo di applicazione del decreto.

No, queste bottiglie non rientrano nel campo di applicazione del decreto.

No, questi tappi non sono soggetti a tali requisiti in quanto non sono di plastica.

Si, le scorte di questi prodotti possono essere commercializzate fino a esaurimento delle stesse, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione al consumo in data antecedente al 14 gennaio 2022: non è infatti previsto un termine entro il quale tali scorte debbano essere esaurite.

Si, le scorte di questi prodotti possono essere commercializzate fino a esaurimento delle stesse, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione al consumo in data antecedente al 14 gennaio 2022: non è infatti previsto un termine entro il quale tali scorte debbano essere esaurite.

Sì, la norma non fa alcun riferimento a esclusioni legate a performance di shelf life dei prodotti contenuti. Pertanto, qualora tale imballaggio rientri in una delle casistiche descritte in questo documento, aldilà delle ulteriori performance e funzioni che assolverà nel corso della sua vita utile, sarà soggetto alle disposizioni della norma.

No, le presenti Linee Guida descrivono le disposizioni vigenti in Italia, previste dal decreto legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021 che recepisce la direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE. La direttiva potrebbe essere stata recepita in maniera differente negli altri Stati membri; pertanto, in caso di esportazione, è opportuno verificare le disposizioni vigenti in ciascun Paese.

Entro il 3 luglio 2024 i contenitori per liquidi dovranno essere progettati affinché le relative chiusure restino adese al contenitore stesso per tutta la durata della loro vita utile. Al contempo, è vigente, ormai dal 1° gennaio 2023, l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, per il quale tutte le componenti separabili manualmente devono essere correttamente etichettate.
Con i nuovi requisiti di progettazione a cui le aziende stanno gradualmente facendo fronte, potrebbe succedere che alcuni contenitori per bevande progettati con chiusura non separabile manualmente, riportino indicazioni in etichetta riguardo al tappo, o viceversa, che contenitori con tappi separabili siano provvisti della nuova etichettatura che indica informazioni esclusivamente riguardo al contenitore. Questo aspetto si presenta in maniera particolarmente critica per i contenitori per bevande a prevalenza carta, per i quali le indicazioni di conferimento del tappo e del contenitore stesso seguono, spesso, due stream di raccolta differenti.
Tuttavia, è bene considerare che la norma ha altresì previsto la possibilità di mettere a disposizione sul mercato nazionale le scorte dei contenitori per bevande non conformi ai requisiti anche dopo il 3 luglio 2024, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo. La previsione da parte del legislatore di un periodo di esaurimento delle scorte è coerente con l’obiettivo di natura ambientale di questa norma; il che presuppone che, in generale, nel periodo di transizione sia plausibile e possibile che le aziende possano continuare a commercializzare imballaggi che non siano conformi, totalmente o in parte, ai nuovi requisiti.
Anche per l’obbligo di etichettatura, per lo stesso motivo di cui sopra, è stata prevista la possibilità da parte del legislatore, di commercializzare, fino a esaurimento scorte, imballaggi non conformi ai requisiti alla data del 1 gennaio 2023. Il requisito di etichettatura, oltre ad essere un obbligo di legge, rappresenta anche un vero e proprio requisito di progettazione degli imballaggi, e concorre quindi al complessivo e complesso sistema di caratteristiche che identificano un imballaggio progettato per specifici scopi.
Questa considerazione va fatta perché, sia nel caso in cui il contenitore disponga di un tappo adeso ma sia etichettato con le indicazioni di conferimento del contenitore e del tappo, sia nel caso in cui il contenitore disponga di un tappo non ancora adeso e di indicazioni per il conferimento che siano riferite solo allo stesso contenitore e non al tappo, si può parlare di contenitori privi dei requisiti di progettazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021, ma le cui scorte possono essere commercializzate fino a esaurimento anche dopo il 3 luglio 2024. Si presuppone, quindi, tenuto conto anche della valenza ambientale dei due obblighi normativi, che tali scorte possano essere commercializzate anche in periodi precedenti al 3 luglio 2024, e in particolare durante le fasi di transizione in cui le caratteristiche di progettazione tecnica del contenitore potrebbero non coincidere con quelle informative.
Chiarita la possibilità di commercializzare contenitori per bevande non conformi ai requisiti di progettazione e di informazione, per periodi limitati di tempo e riferiti a fasi eccezionali di transizione, si raccomanda vivamente di veicolare in maniera efficace al consumatore finale, mediante il sito web o campagne informative, le informazioni utili a comprendere la transizione in atto, nonché le corrette indicazioni per il conferimento dei contenitori per bevande e delle relative chiusure nei due possibili casi.

I tappi tethered sono tappi in plastica che restano legati ai contenitori in plastica per bevande e ai cartoni per liquidi (CPL), evitandone la dispersione nell’ambiente e favorendone così la selezionabilità e la riciclabilità, in conformità con quanto previsto da D.Lgs. 196 dell’8 novembre 2021 in recepimento della Direttiva del 5 giugno 2019, nr. 2019/904/UE (cosiddetta Direttiva SUP).
Per poter verificare che il tappo tethered rimane effettivamente adeso al collo della bottiglia bisogna fare riferimento alla norma tecnica UNI EN 17665:2023 che fornisce indicazioni sui metodi di prova e sui requisiti per dimostrare che i tappi e i coperchi di plastica rimangono attaccati ai contenitori per bevande.

Le “formule per lattanti” e le “formule di proseguimento” sono alimenti e non bevande come da definizione normativa per le caratteristiche chimico-merceologiche/finalità dei prodotti, pertanto gli imballaggi di questi alimenti non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva (UE) 2019/904, cd. Direttiva SUP e non sono soggetti all’obbligo di utilizzo dei tappi “tethered”.

Sì, gli integratori alimentari in forma liquida sono soggetti all’obbligo di dotazione del tappo tethered in quanto non possono essere considerati come “alimenti a fini medici speciali” ai sensi dell’art. 2, lett. g) del Reg. 609/2013 e quindi beneficiare dell’esclusione prevista nella parte C all’Allegato al D.L.vo 196/2021 riservata ai “i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida”.

Diversificazione Contributiva

È la prima volta che il sistema consortile suggerisce alle aziende un conferimento con l’indifferenziato.
Una decisione non facile, ma presa alla luce di una doppia considerazione.
La prima: in cartiera gli imballaggi di fascia D genererebbero più danni che benefici all’ambiente, perché i loro abbondanti scarti, una volta isolati, non potrebbero che finire in discarica.
La seconda: allo stato attuale si stima che questi imballaggi rappresentino quantità irrisorie, pari a circa il 2% sul totale di tutti i poliaccoppiati.

Dal 1° luglio 2025 si passa a otto fasce contributive per gli imballaggi a base cellulosica.
L’appartenenza alla fascia contributiva degli imballaggi compositi a prevalenza cellulosica, diversi dai CPL, è determinata attraverso due criteri alternativi:

  1. in base all’esito della valutazione Aticelca 501 dell’imballaggio (CERTIFICATO), in presenza della quale vengono individuate specifiche fasce caratterizzate da una importante scontistica.
  2. in base al peso della componente carta sul totale del peso dell’imballaggio NON CERTIFICATO;

I valori delle fasce contributive degli imballaggi in carta in vigore negli anni nonché ulteriori informazioni sulla diversificazione contributiva per i medesimi imballaggi, sono disponibili nella pagina dedicata del sito “ Contributo diversificato carta”.

Aticelca 501 è un metodo per la valutazione della riciclabilità di materiali e prodotti a prevalenza cellulosica basato sulla prova di laboratorio condotta secondo la norma UNI 11743:2019 e garantisce una definizione più accurata e scientifica della riciclabilità degli imballaggi compositi, rispetto al mero criterio della percentuale in peso della componente carta presente nell’imballaggio.

È possibile sottoporre a prova di riciclabilità un imballaggio in carta secondo il sistema Aticelca 501 privo di una componente che sia stata progettata per essere separata manualmente dal consumatore (ad esempio una finestra, una maniglia, uno strato pelabile, etc.). Dal 1° gennaio 2024 è obbligatorio provare che tale componente sia effettivamente separabile manualmente dal consumatore con sufficiente facilità effettuando la prova secondo il metodo Aticelca 502. Si considera separabile una componente che raggiunge almeno il livello C secondo il metodo Aticelca 502.
In assenza di tale prova, la verifica della riciclabilità secondo il sistema Aticelca 501 andrà condotta sull’intero imballaggio, comprensivo della componente progettata per essere separabile. Sono escluse da tale obbligo eventuali componenti che devono necessariamente essere rimosse dal consumatore per fruire del materiale o prodotto o, nel caso di imballaggi, per accedere al prodotto ivi contenuto.
Sono altresì escluse da tale obbligo eventuali componenti che non sono unite fisicamente al materiale o prodotto a base carta. Si intende per unite fisicamente le parti incollate, incastrate, pinzate, graffettate, etc.

Sì. Nell’evenienza in cui non sia possibile eseguire tutte le fasi del metodo di prova in conformità alla norma UNI11743:2019 o non sia possibile determinare uno o più parametri di misura per cause dovute alla natura e/o alle caratteristiche del campione di materiale o prodotto, la circostanza viene segnalata dal laboratorio nel resoconto di valutazione. Non potendo disporre di tutti gli elementi necessari per eseguire una valutazione completa comprensiva di tutti i parametri previsti, il resoconto di valutazione non esprimerà la “valutazione generale della riciclabilità” sulla base dei livelli A+, A, B, C prevista al capitolo 7 lettera c) del Sistema di Valutazione Aticelca 501.
Sono esempi di queste evenienze:

  1. c) la presenza di particelle metalliche o resine resistenti ad umido che falsano la lettura dei macrostickies.
  2. b) la presenza di fiocchi o schiume dense impedisce il trasferimento dell’impasto alle fasi successive;
  3. a) la resistenza allo spappolamento impedisce il funzionamento dello spappolatore o si corre il rischio di danneggiare l’attrezzatura;

In questi casi di mancata possibilità di valutazione, la fascia contributiva di appartenenza sarà assegnata in base al criterio del peso della componente carta sul totale del peso dell’imballaggio applicando la scontistica relativa a quella fascia (B1 e C1) premiando in questo modo le aziende che hanno sottoposto il loro imballaggio a prova di riciclabilità.
Esempio: un imballaggio con peso componente carta tra 80%-90% sottoposta a prova di laboratorio con esito di riciclabilità “non valutabile” rientrerà nella fascia contributiva B1. Un imballaggio con peso componente carta tra 60%-80% con esito di riciclabilità “non valutabile” rientrerà nella fascia contributiva C1.

Le valutazioni di riciclabilità effettuate per mezzo del sistema di valutazione di riciclabilità Aticelca 501 dalla versione del 2017 (Aticelca 501:2017) non hanno scadenza, posto che l’imballaggio mantenga le caratteristiche del campione analizzato. Non è pertanto necessario ripetere la prova negli anni o a seguito delle revisioni del Sistema di valutazione Aticelca 501 fintanto che l’imballaggio conserva immutate le sue caratteristiche tecniche.

Nel caso in cui l’imballaggio sia stato sottoposto a un test diverso da quello UNI 11743, ma che sia in grado di fornire parametri compatibili con quelli utilizzati dal sistema di valutazione Aticelca, inclusa la valutazione delle particelle adesive (come nel caso del test completo di riciclabilità CEPI versione 2 e successive), e la prova sia stata effettuata da un laboratorio qualificato da Aticelca, è possibile richiedere al laboratorio stesso di emettere un nuovo rapporto di prova in cui, utilizzando i dati misurati, si valuti la riciclabilità secondo il sistema di valutazione Aticelca 501.

Per specifici quesiti tecnico/operativi o richieste di chiarimenti, anche ai fini dell’esatta classificazione dell’imballaggio rispetto alla fascia contributiva, è possibile contattare il Numero Verde 800337799 o compilare il form on line del sito internet CONAI all’area “ Contattaci”, selezionando l’argomento “Contributo Diversificato CARTA”.

RISOSTA: La modulistica dichiarativa predisposta per la fase sperimentale (da ottobre 2020 e fino a dicembre 2021) prevedeva la specifica riga “Poliaccoppiati con componente carta non esplicitata” in cui potevano essere indicati i quantitativi di imballaggi poliaccoppiati per i quali la componente carta non era disponibile/nota al momento della compilazione della dichiarazione.
Con l’entrata a regime dei nuovi valori di Extra CAC dal 1° gennaio 2022), i quantitativi di poliaccoppiati (compositi) con componente carta non esplicitata vengono assimilati a quelli di tipo D con componente carta <60%, ossia quelli con l’Extra CAC più elevato.

Per il calcolo della percentuale della componente cellulosica presente nell’imballaggio poliaccoppiato a prevalenza carta, deve essere preso in considerazione il peso di tale componente rispetto al peso complessivo dell’imballaggio stesso (comprensivo anche di eventuali inchiostri per la stampa, adesivi, ecc.). Nel caso in cui un imballaggio poliaccoppiato a prevalenza carta sia costituito da più di due materiali, potrebbe verificarsi che la percentuale della componente carta sia inferiore al 50% del peso complessivo dell’imballaggio (ad esempio, imballaggio costituito da: 40% componente carta, 30% componente plastica e 30% componente alluminio).

Per la fase sperimentale (che è iniziata ad ottobre 2020 e terminata a dicembre 2021) è stata aggiornata la modulistica dichiarativa (mod. 6.1 imballaggi vuoti in carta, mod. 6.2 import imballaggi pieni e mod. 6.10 compensazione import/export), a parità di contributi ambientali (vale a dire 55 €/t fino al 30/6/2021 e 25 €/t dall’1/7/2021) ma con una netta distinzione delle tipologie di imballaggi che sono oggetto di diversificazione.
Sono state dunque previste le seguenti categorie di imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta diversi dai CPL, in base alla percentuale in peso della componente cellulosica presente:

  • Poliaccoppiati con componente carta non esplicitata.
  • Poliaccoppiati di tipo D (componente carta < 60%)
  • Poliaccoppiati di tipo C (componente carta >= 60% e < 80%)
  • Poliaccoppiati di tipo B (componente carta >= 80% e < 90%)
  • Poliaccoppiati di tipo A (componente carta >= 90% e < 95%)

Durante tale fase, dunque, le aziende (direttamente o tramite le associazioni di riferimento) hanno potuto richiedere supporto a CONAI, strutturarsi per la raccolta delle informazioni necessarie, adeguare i sistemi informativi e segnalare eventuali criticità.

Per “imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta” (o accoppiati con altri materiali), si devono intendere gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell’imballaggio.
Più precisamente il DL 3 settembre 2020, n. 116, che ha recepito le nuove direttive europee, ha introdotto il termine imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale.

Da gennaio 2019, sono interessati esclusivamente gli imballaggi compositi o poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL).
Si tratta in particolare, di imballaggi primari a prevalenza carta, accoppiati con plastica ed eventualmente alluminio. In questa voce sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i cosiddetti cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, ecc..) e le stesse tipologie di confezioni per altri prodotti alimentari (sughi, passate, legumi, ecc.). Sono esclusi, invece, gli articoli di imballaggio per il catering (piatti, bicchieri, vaschette con relativi coperchi).
Da gennaio 2022 sono assoggettati alla diversificazione contributiva altri imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, diversi dai CPL, suddivisi nelle seguenti tipologie in base al peso della componente carta sul totale del peso dell’imballaggio:

  • la tipologia D è quella degli imballaggi compositi in cui la componente carta è inferiore al 60%. Rientrano in fascia D anche quegli imballaggi la cui componente carta non è esplicitata.
  • la tipologia C è quella che qualifica gli imballaggi in cui la componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%.

Le prime due tipologie, A e B, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all’80%, invece pagano il CAC carta e non viene applicato loro nessun contributo aggiuntivo.

Il consiglio di amministrazione CONAI ha stabilito l’estensione della diversificazione contributiva anche agli altri imballaggi compositi a base carta diversi dai contenitori per liquidi a partire dal 1° gennaio 2022.
Gli imballaggi compositi a prevalenza carta, diversi da quelli per liquidi, sono stati divisi in quattro tipologie in base al peso della componente carta sul totale del peso dell’imballaggio.
Le prime due tipologie, A e B, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all’80%, pagano il solo CAC carta; nessun contributo aggiuntivo è stato applicato.
La terza tipologia, C, è quella che qualifica gli imballaggi in cui la componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%. Le operazioni di riciclo di questi imballaggi sono complesse e onerose: su 100 kg di imballaggi, più di 60 kg diventano scarto non riciclabile allo stato delle tecnologie attuali. Gli imballaggi in questa fascia pagano dal 1° gennaio 2022 un extra-CAC di 110 EUR/tonnellata.
La quarta tipologia, D, è quella degli imballaggi compositi in cui la componente carta è inferiore al 60% o comunque non è esplicitata: una percentuale che compromette la riciclabilità dell’imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica.
Per questi imballaggi il contributo extra è pertanto di 240 EUR/tonnellata. Rientrano in fascia D anche quegli imballaggi la cui componente carta non viene esplicitata.
Si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone: l’invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l’impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.

Il progetto di diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta è stato avviato a gennaio 2019, con esclusivo riferimento agli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL).
A ottobre 2020 è partita la fase sperimentale con una nuova modulistica dichiarativa per altri imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, diversi dai CPL, al fine di individuare tipologie e quantità di imballaggi oggetto di diversificazione.
A gennaio 2022 è entrata in vigore l’estensione della diversificazione contributiva anche agli altri imballaggi compositi a base carta diversi dai contenitori per liquidi.

La diversificazione contributiva si basa sull’analisi tecnica delle tipologie di imballaggio (composizione polimerica, forma, compatibilità con i processi di selezione e riciclo, tecnologie di riciclo disponibili su scala industriale) e ha come criterio ultimo l’effettiva riciclabilità degli imballaggi.
Le certificazioni di riciclabilità invece riguardano singoli imballaggi di una specifica azienda.
Tali certificazioni, ed i risultati ottenuti, non sempre sono coerenti con le logiche della diversificazione contributiva. Ad esempio, alcune soluzioni tecniche, come quelle che prevedono la presenza di metalli o polimeri barriera in percentuale inferiore ad una certa soglia di tolleranza, possono essere compatibili con la fase di riciclo, ma non con quella di selezione. Infatti, nel processo di selezione dei rifiuti di imballaggio non è possibile operare una separazione tra quelli che sono sopra a tale soglia (e quindi possono essere problematici per il riciclo) e quelli che sono al di sotto di detto limite.
Un ulteriore esempio è rappresentato da molte linee guida che vincolano una soluzione tecnica a condizione che non superi una certa quota di mercato, tale condizione risulta difficilmente monitorabile e verificabile sull’interno territorio nazionale.
Nonostante queste difficoltà il sistema consortile monitora costantemente le varie iniziative a livello europeo per la certificazione della riciclabilità degli imballaggi.
Al fine di promuovere le logiche di prevenzione e migliorare le performance di riciclo degli imballaggi sono disponibili le linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo al seguente link: http://www.progettarericiclo.com/

Negli erogatori meccanici possono essere presenti una o più componenti metalliche (molla e/o pallina), che permettono al meccanismo di funzionare.
Secondo il principio di assimilazione fin qui adottato, ad oggi gli erogatori meccanici sono collocati in fascia B2.2, indipendentemente dalla presenza o meno di tali componenti in metallo. Infatti, nella maggior parte degli impianti di riciclo queste ultime possono essere rimosse e separate dalle componenti in plastica.
Tuttavia, nell’ottica del miglioramento della riciclabilità degli imballaggi, sarebbe preferibile sostituire le componenti metalliche con altre in materiale plastico compatibili con il processo di riciclo del polimero costituente il corpo del flacone sul quale è applicato l’erogatore (PET, HDPE o PP).

Per Sacchi per usi industriali si intendono le bobine di film (estrusione in piano o in bolla – tubolare) o i sacchi/sacchetti singoli (a valvola/bocca aperta) per il confezionamento di prodotti che risultino impiegati all’interno del ciclo produttivo delle aziende e quindi non destinati al circuito domestico.
I sacchi in plastica che contengono prodotti destinati prevalentemente al circuito industriale, impiegati ad esempio nei seguenti settori/categorie merceologiche:

  • Alimentare (destrosio, sale),
  • Sementi;
  • Terriccio e concimi organici;
  • Fertilizzanti;
  • Mangimi animali (pesci, avicoli, ecc.);
  • Sabbia e Ghiaia;
  • Edilizia (cemento, premiscelati, collanti in polvere, ecc.);
  • Chimica (additivi, compound, masterbatch, ecc.);
  • Petrolchimica (polimeri);

rientrano in fascia A2 tra gli imballaggi flessibili in polietilene.
Per quanto riguarda invece, ad esempio, i sacchi impiegati per il contenimento di “pellet”, assume rilievo la circostanza che tali “prodotti finiti” siano destinati in prevalenza al circuito domestico, essendo impiegati per lo più per il riscaldamento delle abitazioni private (non risulterebbero infatti significativi impieghi di pellet in settori industriali). Pertanto, tali sacchi rientrano in fascia B2.2 se rispondenti pienamente ad una delle seguenti voci:

  • “Imballaggi flessibili in PP monopolimero o multistrato PE/PP –non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e/o di “carbon black”, diversi da quelli di Fascia A1.1 e A2 (es. sacchetti per pasta, caramelle, ecc.). Sono tollerate strutture in PE espanso e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm3 (grammi/centimetro cubico) nonché strati interni per conferire maggiore barriera realizzati in EVOH con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio.
  • “Imballaggi flessibili in PE monopolimero non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e/o di “carbon black”– diversi da quelli di Fascia A1.1 e A2 (es. pellicole per indumenti, pellicole ad uso professionale, film protettivi, sacchetti IV gamma, ecc.) Sono tollerate strutture in PE espanso e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm3 (grammi/centimetro cubico) nonché strati interni per conferire maggiore barriera realizzati in EVOH con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio”;

In tutti gli altri casi, i sacchi per il confezionamento di pellet rientrano in Fascia C, alla voce “imballaggi flessibili”.
A prescindere dal settore di impiego, i sacchi industriali accoppiati con altri materiali, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la plastica, rientrano in Fascia C alla voce “poliaccoppiati a prevalenza plastica”.
Se il produttore dei sacchi, fin dalla “prima cessione” degli imballaggi, dispone degli elementi necessari per classificarli in una fascia agevolata (ad esempio, in base al settore di impiego e alle caratteristiche del cliente e/o del prodotto da imballare, ecc.), lo stesso applicherà in fattura il corrispondente contributo ambientale; in tutti gli altri casi, applicherà il CAC di Fascia C, salvo “autocertificazione” rilasciata dal cliente utilizzatore, mediante gli appositi moduli 6.25 e 6.26, disponibile su questo sito, nella sezione Download documenti/Modulistica.

Per eventuali chiarimenti compilare il form on line del nostro sito all’area “Contattaci”, selezionando tra la lista degli argomenti la voce “Contributo Diversificato” oppure contattare il Numero Verde 800337799.

1) Le etichette (coprenti e non coprenti) sono di per sé un imballaggio e come tali sono assoggettate a contributo ambientale CONAI autonomamente, a prescindere dal contenitore su cui sono apposte.
Ai fini della diversificazione contributiva, le etichette sono classificate in fascia C, ad eccezione dei seguenti casi:
a. le etichette “non incollate – in PE monopolimero, PP monopolimero o multistrato PE/PP, prive di cariche minerali (sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm3) e/o di “carbon black” e non metallizzate/verniciate con metalli, dotate di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnate da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso”, sono da assoggettare a Fascia B2.2;
b. le etichette a prevalenza PP (>50% in peso) applicate ad un imballaggio rigido in PP monopolimero di Fascia B2.1, a partire dal 1° gennaio 2023, sono considerate parte integrante dello stesso e sono quindi assoggettabili alla medesima Fascia B2.1.
2) Per quanto riguarda invece i contenitori su cui sono apposte le etichette (coprenti o non coprenti) è necessario distinguere tra:
a. contenitori rigidi previsti in Fascia B1.1 e in Fascia B1.2, per i quali sono confermate tali fasce solo se le etichette non sono coprenti oppure sono coprenti ma “dotate di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnate da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso”;
b. contenitori rigidi previsti in Fascia B2.1, per i quali è confermata tale fascia a prescindere dalla presenza o meno di etichette coprenti in PP non rimovibili e solo se le etichette coprenti in altri polimeri sono dotate di perforazioni/punzonature. Dal 1° aprile 2024, sono tollerate anche eventuali etichette coprenti in polimero diversi dal PP, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/ punzonature;
c. contenitori rigidi previsti in Fascia B2.2, per i quali è confermata tale fascia a prescindere dalla presenza o meno di etichette coprenti non rimovibili;
d. bottiglie, barattoli e flaconi in PET di fascia B2.3, per i quali è confermata tale fascia in presenza di etichette coprenti non punzonate. Dal 1° aprile 2024, tali imballaggi sono stati ricollocati in fascia B2.2.
Per facilitare le operazioni di selezione e riciclo, si invitano comunque le imprese a minimizzare l’utilizzo di etichette coprenti, verificando la loro compatibilità con i processi di selezione e riciclo esistenti.

Nella verifica di effettiva riciclabilità, per le vaschette l’elemento “colla/adesivo” non è stato finora preso in considerazione come discriminante rispetto alle fasi di riciclo; pertanto, la vaschetta e il PAD vanno valutati singolarmente, a prescindere dal fatto il PAD sia incollato o meno. In particolare:

  • Si raccomanda comunque l’adozione di soluzioni che non prevedano l’utilizzo di colle per il posizionamento del PAD assorbente sul fondo della vaschetta.
  • il “PAD assorbente” va assoggettato al contributo di Fascia B2.2 laddove abbia le caratteristiche previste per gli imballaggi flessibili in tale Fascia, o, in assenza delle stesse, va assoggettata al contributo di Fascia C.
  • la vaschetta va assoggettata al contributo di Fascia B2.1 o di Fascia B2.2 laddove rispecchi gli specifici requisiti previsti per gli imballaggi rigidi di tali Fasce, o, in assenza degli stessi, va assoggettata al contributo di Fascia C;

La presenza di colle, infatti, pregiudica la qualità del riciclo e pertanto potrebbe essere oggetto di valutazioni future da parte del Gruppo di lavoro Consiliare per la ridefinizione delle liste, precludendone l’accesso alle fasce agevolate.

Le valutazioni effettuate dal CTPV hanno portato a confermare che la metallizzazione (di qualunque tipo essa sia) rappresenta sulla base delle informazioni disponibili un fattore che ha un impatto negativo sul riciclo dell’imballaggio. Sebbene questi trattamenti specifici applicati agli imballaggi permettano di ottenere prestazioni tecniche migliori e migliorare l’appeal del prodotto per il consumatore finale, essi hanno un impatto negativo sulla qualità delle materie prime seconde che possono essere ottenute dal riciclo di imballaggi flessibili. Questo proprio nel momento in cui uno degli ostacoli ad un maggiore utilizzo di plastica riciclata lamentato anche dai produttori di imballaggi stessi è la scarsa qualità delle plastiche di riciclo disponibili sul mercato; di conseguenza gli imballaggi metallizzati sono confermati in fascia C.
Il Comitato ha seguito con attenzione i lavori promossi in ambito europeo dall’Associazione dei Riciclatori Europei (PRE) che adottano un approccio simile a quello del CONAI, ossia considerano l’effettivo riciclo possibile con le tecnologie esistenti in funzione di flussi omogenei selezionati di rifiuti. Per quanto riguarda la metallizzazione, pur prendendo atto di quanto sostenuto da PRE, a livello di selezione al momento non esistono tecnologie industriali che permettano di discriminare un imballaggio metallizzato realizzato con una tecnologia non impattante (a condizione che vengano verificate le condizioni specificate nel documento PRE) da uno che non le rispetta e, dal momento che gli imballaggi metallizzati non sono graditi dai riciclatori nel materiale in alimentazione agli impianti, in fase di selezione verrebbero rimossi entrambi. Qualora in futuro dovessero essere sviluppate tecnologie di selezione che permettano di discriminare tra imballaggi metallizzati realizzati con soluzioni riciclabili e non, oppure qualora la conversione delle aziende a soluzioni di metallizzazione riciclabili dovesse essere totale, tale da far venire meno la necessità di rimuovere questo tipo di imballaggi a livello di selezione, si potrà rivedere la decisione.

Questi trattamenti specifici applicati agli imballaggi permettono di ottenere prestazioni tecniche migliori, garantendo anche una shelf life del prodotto con conseguente riduzione degli sprechi di contenuto (specie se destinati a contenere prodotti alimentari), ma ne compromettono il successivo riciclo.
Tuttavia, a livello europeo sono stati effettuati – da parte dell’associazione dei riciclatori europei (PRE) – alcuni test sulla compatibilità dell’EVOH nel flusso a riciclo degli imballaggi flessibili in PE e sono state definite le prime soglie di tolleranza. Pertanto, gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio, sono tollerati in Fascia B2.2 e B2.3

Gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza plastica sono assoggettati a CAC di fascia C in quanto allo stato attuale non soddisfano i criteri di selezionabilità e riciclabilità e, quindi, non rientrano nelle liste degli imballaggi agevolati.

La fascia B1 rimane dedicata agli imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico, in linea con quanto già attualmente in atto.
Era subordinato all’entrata in vigore della norma tecnica EN (in fase di definizione) il passaggio in questa fascia dalla fascia B2 dei tappi in plastica conformi alla direttiva SUP, quindi progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica fino a 3 litri.
L’introduzione, in prima applicazione, del criterio economico ha portato alla riduzione del CAC per gli imballaggi di questa fascia da 208 €/t a 149 €/t.
La fascia B2 raggruppa tutti gli altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria. Ossia quelli con diversi livelli di selezionabilità e riciclabilità; quelli riciclabili di recente introduzione sul mercato; quelli a riciclo oneroso e/o dai quali si ottengono rifiuti selezionati di minore qualità; quelli con filiere di riciclo in fase di consolidamento e sviluppo.
In questa fascia sono tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (prima in fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio.
Anche questa fascia ha visto il CAC ridursi: da 560 €/t a 520 €/t.

Rimangono in fascia C gli imballaggi con attività sperimentali di selezione o riciclo in corso, e quelli non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.
Nonostante si tratti della fascia di imballaggi in plastica con maggiore impatto ambientale ed economico, anche questa fascia è stata interessata da una riduzione del contributo ambientale da 660 €/t a 642 €/t, grazie all’introduzione in prima applicazione del deficit di catena e quale effetto dell’ottimizzazione dei costi messa in atto dal consorzio Corepla.

Sì, la fascia A si è divisa in A1 e A2. Nella prima voce rimangono tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella fascia A, al netto degli imballaggi flessibili in polietilene che sono passati in fascia A2.
In fascia A1 quindi restano gli imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza (e non più esclusivamente) gestiti in circuiti commercio&industria.
Per questi imballaggi, il CAC è sceso da 150 €/t a 104 €/t.
La novità è rappresentata dalla fascia A2: vi entrano gli imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&industria ma sempre più presenti anche nella raccolta differenziata urbana, e di conseguenza con un deficit di catena maggiore.
In questa fascia sono inoltre tollerati gli imballaggi flessibili in polietilene espanso con spessori uguali o inferiori ai 2 millimetri (prima in fascia B2).
In merito agli imballaggi rientranti in fascia A2, si conferma il continuo incremento dei volumi presenti nella raccolta differenziata urbana, con costi crescenti per la gestione consortile. Pertanto, era previsto che fino al 30 giugno 2022 il contributo di questa fascia rimanesse invariato, pari a 150 €/tonnellata che dal 1° luglio 2022 aumentasse a 168 €/tonnellata, coerentemente con i maggiori costi di avvio a riciclo.

Il progetto di diversificazione è orientato allo sviluppo della raccolta e alla remunerazione di attività e investimenti per le operazioni di selezione e riciclo, attraverso l’applicazione di un contributo aggiuntivo (Extra CAC), pari a 20 €/t dal 1° gennaio 2019, per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL).
CONAI ha poi proseguito nel percorso di diversificazione contributiva per altre tipologie di imballaggi compositi – o poliaccoppiati – con prevalenza di carta e cartone (diversi dai CPL). Anche in questo caso, è stata prevista l’applicazione di un extra-CAC –entrata a regime a partire dal 1° gennaio 2022 – per correlare il Contributo alla loro effettiva riciclabilità e ai loro impatti ambientali, così come ai costi emergenti legati alla gestione del loro fine vita.

Per la filiera della carta il progetto di diversificazione è stato orientato, a partire dall’applicazione relativa ai contenitori compositi o poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi a migliorare l’efficacia del processo di valorizzazione degli imballaggi a base cellulosica più complessi da riciclare, attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta e di selezione, per ottenere un flusso omogeneo di rifiuti da avviare ad una fase di riciclo dedicata.

L’attuale congiuntura economica ha portato all’aumento del valore del contributo ambientale per sette fasce contributive (su nove) a partire dal 1° aprile 2024, come da seguente tabella:

Fasce contributive CAC in vigore da gennaio 2024 (€/t) CAC in vigore da aprile 2024 (€/t)
A1.1 20,00 24,00
A1.2 90,00 90,00
A2 220,00 220,00
B1.1 20,00 224,00
B1.2 20,00 233,00
B2.1 350,00 441,00
B2.2 477,00 589,00
B2.3 555,00 650,00
C 560,00 655,00

Sempre a partire dal 1° aprile 2024, alcune tipologie di imballaggi cambiano fascia di appartenenza. In particolare:

  • le bottiglie, barattoli e flaconi in PET opachi e/o con etichetta coprente non punzonata, oltre alle relative preforme, passano dalla Fascia B2.3 alla Fascia B2.2, grazie al consolidamento della filiera di riciclo di questi articoli.
  • gli imballaggi rigidi in PP con etichette coprenti in qualunque polimero, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/punzonature, passano dalla Fascia B2.2 alla Fascia B2.1, per via di un efficientamento dei processi di selezione;
  • le vaschette in XPS passano dalla Fascia C alla Fascia B2.3, grazie allo sviluppo di una filiera sperimentale di riciclo promossa negli ultimi anni;

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata del sito Conai “ Contributo diversificato plastica”.

Gli elementi di protezione in materiale espanso possono rientrare nelle seguenti fasce contributive (in vigore dall’1/1/2023):

  • C, se in polimeri diversi da quelli sopra riportati (es. poliuretano) oppure accoppiati con altri materiali (es. incollati su un foglio di cartone).
  • B2.2, se in PE espanso monopolimero con spessore superiore a 2 mm, in PP espanso monopolimero o in multistrato PE/PP espanso (in tutti i casi, con EVOH nei limiti del 5%) oppure se in PS espanso monopolimero e qualora rispettino gli ulteriori parametri e caratteristiche indicate nelle rispettive descrizioni riportate nella lista degli imballaggi in plastica;
  • B2.1, se in PP espanso monopolimero con spessore superiore a 2 mm e qualora rispettino gli ulteriori parametri e caratteristiche indicate nella specifica descrizione riportata nella lista degli imballaggi in plastica;
  • A2, se in PE espanso monopolimero con spessore fino a 2 mm;

Per individuare la fascia contributiva da attribuire ad uno specifico imballaggio è possibile consultare il tool “ Codice Imballaggio”, rispondendo alle domande previste dal questionario.

Sì, sono state pubblicate due liste degli imballaggi in plastica nelle nove fasce contributive, una in vigore da gennaio 2023 e l’altra da luglio 2023, disponibili ai seguenti link:

Si. Le variazioni relative ad alcune tipologie di tappi in plastica, che hanno decorrenza 1° luglio 2023, sono le seguenti:

  • i tappi in PP se utilizzati per contenitori di FASCIA B2.1 sono ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B2.1 (350,00 €/t).
  • i tappi in HDPE riferiti a bottiglie e flaconi di FASCIA B1.1 o B1.2 sono ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B1.1 (20,00 €/t);
  • i tappi in plastica tethered (*) riferiti ai cartoni per liquidi (CPL) sono ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B1.1 (20,00 €/t);

(*) Si tratta dei tappi in plastica che restano legati ai cartoni per liquidi (CPL), evitandone la dispersione nell’ambiente e favorendone così la selezionabilità e la riciclabilità, in conformità con quanto previsto da D.Lgs. 196 dell’8 novembre 2021 in recepimento della Direttiva del 5 giugno 2019, nr. 2019/904/UE (cosiddetta Direttiva SUP).
Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare per ricollocazione fasce contributive tappi di plastica 2023.

Sì, grazie all’impegno di Conai di legare sempre più i valori del contributo ambientale non solo all’effettiva riciclabilità degli imballaggi ma anche al rapporto fra costi e ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo, dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore un’ulteriore segmentazione degli imballaggi in plastica. In particolare:

  • la fascia C, pur assottigliata, resta in vigore per gli imballaggi non ancora selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali. Per loro il CAC non varia: 560 €/t.
  • si scompone in tre fasce la vecchia fascia B2: i contenitori rigidi in polipropilene rientrano in 1, per cui il Contributo ambientale passa da 410 a 350 €/t; gli articoli riciclabili a base poliolefinica passano nella fascia B2.2, il cui Contributo ambientale resta pari a 410 €/t. Nasce invece la fascia B2.3 per accogliere quegli imballaggi con filiere di riciclo sperimentali e in consolidamento, che escono dalla fascia C. Per loro, un passaggio da 560 euro/tonnellata della fascia C a 555 €/t;
  • la fascia B1 si divide in 1 e B1.2, con l’obiettivo di separare gli articoli in PET (in B1.2) dagli articoli in HDPE (che sono in B1.1). Per entrambe le fasce il Contributo ambientale rimane pari a 20 €/t;
  • la fascia A2 rimane invariata e invariato anche il suo CAC (150 €/t);
  • la fascia A1 si divide in due: 1 e A1.2, per separare gli articoli sui quali COREPLA riconosce un corrispettivo per le attività di rigenerazione e riciclo (fusti e cisternette IBC, che sono in fascia A1.2). Per la A1.2 il Contributo ambientale resta invariato. Per la A1.1, invece, scende a 20 €/t.

Dal 1° luglio 2023 sono previsti aumenti per tre fasce del Contributo ambientale plastica (A1.2, A2 e B2.2) al fine di correlarne i valori sempre di più ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi in plastica incluse in quelle fasce.
Nonostante questi aumenti il contributo medio per gli imballaggi in plastica nel 2023 si conferma in diminuzione rispetto al 2022.
Per maggiori informazioni sulle fasce contributive degli imballaggi in plastica, si rimanda alla pagina dedicata del sito Conai “ Contributo diversificato plastica”.

Dal 1° gennaio 2023 gli imballaggi in plastica sono classificati in nove fasce con differenti valori contributivi, anziché nelle cinque del 2022, proseguendo nel duplice impegno di legare sempre più i valori del contributo ambientale sia all’effettiva riciclabilità e al circuito di destinazione sia al deficit di catena, ossia al rapporto fra costi e ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.

Con il costante e proficuo confronto con le Associazioni dei produttori e degli utilizzatori, sono stati individuati tre Criteri Guida per la diversificazione contributiva utili a legare il valore del CAC all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova degli imballaggi in plastica, secondo il principio del “chi inquina paga”:

  • il circuito di destinazione prevalente dell’imballaggio quando diventa rifiuto (“Domestico” o “Commercio & Industria”).
  • la riciclabilità,
  • la selezionabilità,

Già a settembre 2020 il CdA Conai si era impegnato a rivedere criteri e logiche della diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica per l’anno 2022. Un impegno preso sia alla luce di quanto in atto a livello europeo, sia con l’obiettivo di legare sempre più i valori del contributo ambientale plastica alla loro riciclabilità e al circuito di destinazione ma anche al deficit di catena, ossia ai costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.

Se l’imballaggio soddisfa i criteri di selezionabilità e riciclabilità, l’attribuzione della corretta fascia contributiva dipende dal circuito di destinazione prevalente in cui l’imballo è destinato a diventare rifiuto.
Gli imballaggi appartenenti al circuito Domestico sono quelli destinati a diventare rifiuto prevalentemente presso le utenze domestiche ed essere conseguentemente conferiti nella raccolta differenziata. Gli imballaggi appartenenti al circuito Commercio&Industria sono quelli destinati a diventare rifiuto prevalentemente presso le industrie, ed essere conseguentemente conferiti in circuiti dedicati.
In conseguenza dell’introduzione, dal 2022, anche del nuovo criterio, deficit di catena, ossia costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo, fanno parte del GRUPPO:

  • B2 gli atri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito “Domestico” e/o “Commercio & Industria”.
  • B1 gli imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito “Domestico”;
  • A2 gli Imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da C&I ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana;
  • A1 gli Imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti “Commercio & Industria;

Se l’imballaggio non è espressamente indicato nelle voci presenti nelle fasce agevolate, ricade necessariamente in fascia C indipendentemente dal fatto che la specifica tipologia sia citata o meno a titolo esemplificativo.

Considerando l’evoluzione del contesto tecnologico di prodotto e di processo (selezione e riciclo) e/o le segnalazioni che pervengono dai settori interessati, CONAI ha istituito un apposito Gruppo di Lavoro consiliare (che è subentrato nelle funzioni del Comitato Tecnico Permanente di Valutazione-CTPV) che può proporre di volta in volta al competente Consiglio di Amministrazione la ricollocazione di specifiche tipologie di imballaggio.

Per rientrare in una fascia agevolata un imballaggio deve risultare effettivamente riciclato e non solo teoricamente riciclabile. Infatti, nella definizione delle fasce contributive, si è adottata la definizione di riciclabilità prevista dalla norma tecnica UNI 13430, per cui va verificato l’effettivo riciclo in impianti industriali.
I criteri generali della diversificazione contributiva, rispecchiando l’attuale modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale, prevedono che il rifiuto di imballaggio, se conferito nella RD urbana, debba come prima cosa essere compatibile con le tecnologie di selezione esistenti sul territorio nazionale, passaggio fondamentale per creare flussi omogenei di rifiuti da poter avviare a riciclo. Il secondo passaggio è quello dell’effettivo riciclo, ossia della reale possibilità di trasformare i flussi omogenei di rifiuti di imballaggio post selezione in materie prime seconde poi utilizzate da altri impianti per essere trasformate in nuovi prodotti. Qui subentrano le caratteristiche tecniche dell’imballaggio, l’esistenza di masse critiche, l’esistenza di una domanda di materie prime seconde sul mercato. Per questi motivi la diversificazione contributiva prevede che l’allocazione nelle fasce agevolate sia vincolata all’effettiva selezionabilità e all’effettivo riciclo delle tipologie di rifiuti di imballaggio. Dall’1.1.2022, inoltre, sono stati aggiornati criteri e logiche della diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica, legando i valori di ciascuna fascia non solo alla riciclabilità e al circuito di destinazione delle specifiche tipologie di imballaggi, ma anche al deficit di catena.

Anche se esistono circuiti sperimentali di selezione e riciclo, l’assoggettamento a CAC resta quello di Fascia C, fintantoché l’intera filiera di raccolta, selezione e riciclo non assume connotazioni industriali, sostanzialmente analoghe a quelle degli altri imballaggi agevolati. Le sperimentazioni in corso sono indicate in una pagina dedicata del sito CONAI. Il Consorzio, qualora a seguito degli esiti positivi delle sperimentazioni si venga a creare una vera e propria filiera industriale di selezione e riciclo, sottoporrà poi ai competenti organi consortili l’eventuale riallocazione in una fascia più agevolata, dandone adeguata informazione alle aziende interessate.

Tipologie di imballaggio composte dallo stesso polimero possono avere caratteristiche diverse, e quindi rispondere in maniera diversa alle tecnologie di selezione e riciclo presenti sul territorio nazionale. È pertanto possibile trovare imballaggi composti dallo stesso materiale in differenti fasce contributive, come ad esempio le bottiglie in PET trasparente rispetto a quelle in PET opaco. Infatti, le prime, se rispondenti alle caratteristiche richieste, vanno in Fascia B1.2 mentre le seconde sono assoggettate a CAC di Fascia B2.3, che dall’1.1.2023 accoglie quegli imballaggi con filiere di riciclo sperimentali o in consolidamento.

2021

Variazioni dei valori del Contributo

Precisiamo innanzitutto che la plastic tax e il contributo ambientale Conai hanno una differente natura e non possono essere accomunati né nelle funzioni né nelle finalità. Il contributo, infatti, mira a garantire le risorse con le quali produttori e utilizzatori di imballaggi si fanno carico degli oneri della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggio. Al contempo, il contributo è anche strumento che promuove l’immissione sul mercato di imballaggi più facilmente riciclabili e l’ottimizzazione dei processi di valorizzazione dei materiali.

Di tutt’altra natura è invece la plastic tax, che mira a far crescere il prezzo dei prodotti imballati con plastica, al fine di disincentivarne l’uso: un prelievo fiscale con lo scopo, da un lato, di promuovere una filiera produttiva plastic free e, dall’altro, di reperire risorse economiche per le casse dello Stato.

Pertanto, la nuova imposizione fiscale non può inglobare o sostituire il contributo proprio per la sostanziale differente natura e rispettiva finalità.

Contestualmente all’aumento del Contributo per gli imballaggi in plastica per l’anno 2021, è stato preso un impegno ad aggiornare – entro giugno 2021 – i criteri e le logiche di diversificazione adottate fino al 2020, in modo da legare i nuovi valori delle varie fasce contributive dal 2022 non solo alla effettiva riciclabilità degli imballaggi ed ai loro flussi (industriale o domestico), ma anche ai relativi costi sostenuti dal sistema consortile per la loro gestione a fine vita. Tutto ciò anche attraverso un confronto con quanto avviene in Europa.

Sì, gli aumenti dei valori di contributo per gli imballaggi in acciaio, plastica e vetro già deliberati hanno avuto effetto anche sulle procedure forfettarie/semplificate sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare, le aliquote da applicare sul valore complessivo (in euro) delle importazioni di imballaggi pieni sono passate da 0,18% a 0,20% per i prodotti alimentari imballati e da 0,09% a 0,10% per i prodotti non alimentari imballati. Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) è passato da 92€/t a 107 €/t. Per le altre procedure semplificate, i nuovi valori 2021 sono riportati nelle seguenti rispettive circolari disponibili sul sito nell’area “Download documenti/Circolari applicative” e sono state recepite nella Guida Conai:

  • Modulo 6.2 Import imballaggi pieni – Procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell’anno precedente;
  • Procedura forfetizzata di dichiarazione del Contributo ambientale Conai per le etichette in alluminio, carta e plastica – Modulo 6.14;
  • Procedura semplificata di applicazione e dichiarazione del contributo ambientale Conai per cisternette multimateriale e fusti in plastica
  • Procedura semplificata di applicazione e dichiarazione del contributo ambientale Conai per fusti in acciaio rigenerati.

No, sono state confermate le liste delle fasce contributive vigenti nel 2020, si prevede però – entro giugno 2021 – una contestuale rivisitazione delle logiche fin qui adottate, legando dal 2022 i valori del CAC non solo alla riciclabilità e al circuito di destinazione degli imballaggi, ma anche ai reali costi di raccolta e riciclo.

Il Regolamento consortile prevede (art. 4, comma 3) che ogni variazione del contributo ambientale sia resa nota almeno sei mesi prima della sua applicazione. Tale termine non è dunque perentorio. In considerazione di fatti sopravvenuti anche per effetto dell’emergenza sanitaria da un lato e del recepimento delle direttive dall’altro, si è reso necessario, pertanto, intervenire appena possibile in modo da garantire appunto l’equilibrio economico dei Consorzi di Filiera più impattati dal 1° gennaio 2021.

Di tali aumenti Conai ha dato puntuale informativa ad aziende e associazioni nonché divulgato un apposito comunicato attraverso gli organi di stampa.

L’aumento è determinato dall’entità dei nuovi corrispettivi da riconoscere ai Comuni per il servizio di raccolta differenziata previsti dall’Allegato Tecnico dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI, i cui valori progressivi sono stati definiti, da qui al 2024, in linea con quanto richiesto dalle nuove Direttive Europee sui rifiuti d’imballaggio.

Senza questa necessità, il consorzio COREVE sarebbe prevedibilmente rimasto in equilibrio economico, grazie al lavoro e agli sforzi fatti negli ultimi due anni, senza ricorrere a questo incremento.

Nonostante l’aumento, comunque, il contributo ambientale Conai vetro si colloca al di sotto dei corrispondenti valori fissati dagli altri paesi Europei.

L’aumento del CAC dipende essenzialmente:

  • da un aumento dei conferimenti di imballaggi in plastica del 5% nel corso del 2020, e al contempo una riduzione delle quantità assoggettate al contributo ambientale;
  • dal crollo dei valori di vendita dei materiali a riciclo (dimezzati i ricavi delle aste, influenzati dalla minore richiesta di materiale);
  • dall’aumento dei costi di valorizzazione delle frazioni non ancora riciclabili.

L’Europa impone un tasso di riciclo della plastica che nel 2025 dovrà raggiungere il 50%: è quindi sempre più necessario investire in ricerca e sviluppo e sostenere il riciclo meccanico, per favorire l’avvio a riciclo di alcune frazioni merceologiche che i riciclatori non avrebbero altrimenti interesse a recuperare.

Il tutto, senza poter far ricorso alle riserve patrimoniali, ridotte negli ultimi anni per effetto di una politica di contenimento richiesta dal Ministero a tutti i Consorzi di Filiera.

Pur con questi aumenti, i valori fissati per gli imballaggi in plastica risultano ancora tra i più bassi in Europa.

L’aumento da 3 €/t a 18 €/t è determinato essenzialmente da tre fattori:

  • l’incremento dei corrispettivi per la raccolta differenziata legato al nuovo Allegato Tecnico dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI, i cui valori si posizionano sostanzialmente in linea con le nuove Direttive Europee;
  • l’incremento delle quantità di imballaggi in acciaio recuperate: nel primo quadrimestre del 2020 l’acciaio è stato il materiale di imballaggio che ha registrato la crescita più significativa – rispetto all’anno precedente – nei conferimenti al sistema CONAI; in particolare, +19,6% in marzo e +23,7% in aprile;
  • il continuo calo da tre anni a questa parte del valore economico del rottame ferroso, che erode la principale fonte di ricavi del Consorzio dopo il CAC attraverso la vendita alle Acciaierie di rottame da imballaggio proveniente da raccolta differenziata.

Il tutto, senza poter far ricorso alle riserve patrimoniali, ridotte negli ultimi anni per effetto di una politica di contenimento richiesta dal Ministero a tutti i Consorzi di Filiera.

Il nuovo valore (18 €/t) torna simile a quelli del 2015, quando il CAC acciaio passò da 26 a 21 €/t e infine a 13 €/t.

Nonostante l’aumento, comunque, il contributo ambientale Conai acciaio si colloca al di sotto dei corrispondenti valori fissati dagli altri paesi Europei.

Il Conai ha deliberato le variazioni del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, plastica e vetro che hanno avuto effetti dal 1° gennaio 2021.

  • Imballaggi in acciaio: il Contributo ambientale passa da 3,00 a 18,00 €/t;
  • Imballaggi in vetro: il Contributo ambientale passa da 31,00 a 37,00 €/t;
  • Imballaggi in plastica: il Contributo ambientale passa da 436,00 a 560,00 €/t, per gli imballaggi di fascia B2 e da 546,00 a 660,00 €/t per quelli di fascia C. Sono restati invece invariati i valori del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica di fascia A (150,00 €/t) e di fascia B1 (208,00 €/t).

Sì, la variazione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta ha avuto effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate di dichiarazione per importazione di imballaggi pieni.

Dal 1° luglio 2021, il Contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) è passato da 107,00 a 101,00 EUR/tonnellata.

Restano invece invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in EUR) per i prodotti alimentari imballati (0,20%) e per i prodotti non alimentari imballati (0,10%).

Per le altre procedure forfettarie/semplificate, i nuovi valori 2021 sono disponibili sul sito CONAI e/o comunicati direttamente alle imprese interessate.

La variazione del contributo è dovuta principalmente all’aumento dei valori di mercato della materia prima seconda: con l’inizio del 2021 le quotazioni della carta ottenuta con il macero sono aumentate significativamente con aumento conseguente dei ricavi consortili da vendita dei maceri.

Un riequilibrio sui consumi interni di carta da macero per circa un milione di tonnellate, grazie all’apertura di tre nuove cartiere, ha inoltre contribuito a rendere ancora più appetibile la carta da riciclo, allontanando l’ipotesi di una flessione nei suoi valori di mercato.

Una situazione economica positiva che mette COMIECO, il Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, nella condizione di continuare a garantire le attività di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio in carta e cartone anche con un contributo ambientale più che dimezzato.

Il contesto favorevole rende meno necessario – in questo caso per gli imballaggi in carta e cartone – l’intervento del sistema CONAI.

È iniziato infatti un fenomeno di riduzione delle quantità veicolate tramite le convenzioni ANCI-CONAI. Gli alti valori inducono alcuni operatori ad affidare al libero mercato gli imballaggi da raccolta differenziata in carta e cartone.

È in casi come questo che il sistema CONAI si ritrae lasciando spazio al mercato. Ed è invece quando il mercato soffre, come avvenuto lo scorso anno con l’inizio dell’emergenza sanitaria e il lockdown, che torna ad avere margini di intervento più ampi, garantendo la continuità del ritiro dei materiali da raccolta differenziata a qualsiasi condizione economico-finanziaria.

Il Consorzio conferma anche in questo caso il suo ruolo di sussidiarietà al mercato.

Il Consiglio di amministrazione CONAI ha stabilito l’estensione della diversificazione contributiva anche agli altri imballaggi compositi a base carta diversi dai contenitori per liquidi a partire dal 1° gennaio 2022.

Gli imballaggi compositi a prevalenza carta, diversi da quelli per liquidi, sono stati divisi in quattro tipologie in base al peso della componente carta sul totale del peso dell’imballaggio.

Le prime due tipologie, A e B, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all’80%, pagheranno il solo CAC carta (dal 1° luglio 2021 ridotto a 25 EUR/tonnellata) e non sarà applicato loro nessun contributo aggiuntivo.

La terza tipologia, C, è quella che qualifica gli imballaggi in cui la componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%. Le operazioni di riciclo di questi imballaggi sono complesse e onerose: su 100 kg di imballaggi, più di 60 kg diventano scarto non riciclabile allo stato delle tecnologie attuali.

Gli imballaggi in questa fascia pagheranno dal 1° gennaio 2022 un extra-CAC di 110 EUR/tonnellata.

La quarta tipologia, D, è quella degli imballaggi compositi in cui la componente carta è inferiore al 60%: una percentuale che compromette la riciclabilità dell’imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica.

Per questi imballaggi il contributo extra sarà pertanto di 240 EUR/tonnellata. Rientreranno in fascia D anche quegli imballaggi la cui componente carta non verrà esplicitata.

Si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone: l’invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l’impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.

Il Consiglio di amministrazione CONAI ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta.

Il contributo base è passato da 55 EUR/tonnellata a 25 EUR/tonnellata a partire dal 1° luglio 2021 per tutti gli imballaggi in carta e cartone.

Per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi il contributo ambientale si è ridotto da 75 EUR/tonnellata a 45 EUR/tonnellata, essendo rimasto invariato il contributo aggiuntivo di 20 EUR/tonnellata.

2024

Variazioni dei valori del Contributo

Le variazioni dei contributi ambientali unitari per l’anno 2024 hanno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazioni di imballaggi pieni, come da seguente tabella:

Procedura Da gennaio 2024 Da aprile 2024
Forfettaria “per tara” – €/t 69,00 98,00
Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) – % 0,11 0,15
Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) – % 0,06 0,08

 I valori delle altre procedure forfettarie/semplificate sono riportati nella Guida Conai disponibile sul sito internet e sono stati comunicati direttamente alle imprese interessate. 

Per quanto riguarda gli imballaggi in legno, il decremento del contributo ambientale è correlato a diversi fattori, tra cui un aumento dell’immesso al consumo nel 2021 e 2022 che ha determinato una situazione economica positiva. La riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, invece, è stata possibile grazie al consolidamento della fase di start-up del Consorzio Biorepack.

Le principali ragioni sono da attribuire ad una serie di rialzi dei costi legati alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, in un quadro di generale inflazione, e alla contestuale riduzione dei ricavi della vendita di imballaggi post-consumo segnalati dai Consorzi CIAL, COMIECO e COREPLA. In tale scenario, Conai ha valutato lo scenario delle relative filiere di riciclo – peggiorato oltre le attese -, ha constatato la riduzione delle riserve patrimoniali dei tre Consorzi ed ha dunque approvato la richiesta di aumento del contributo ambientale, presentata dai suddetti consorzi, per gli imballaggi in alluminio, carta e plastica al fine di assicurare il servizio di raccolta differenziata, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

Il Consiglio di amministrazione Conai ha deliberato le seguenti variazioni del Contributo ambientale:

Con effetto dal 1° gennaio 2024:

  • Imballaggi in legno: il Contributo ambientale passa da 8,00 €/t a 7,00 €/t;

Con effetto dal 1° aprile 2024:

  • Imballaggi in alluminio: il Contributo ambientale passa da 7,00 €/t a 12,00 €/t;
  • Imballaggi in carta: il contributo ambientale (fascia 1 – base) passa da 35,00 €/t a 65,00 €/t. Non sono cambiati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi compositi (poliaccoppiati) a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto, dal 1° aprile 2024 i valori complessivi sono rispettivamente 85,00 €/t, 175,00 €/t e 305,00 €/t;
  • Imballaggi in plastica: la seguente tabella riporta i nuovi valori contributivi ed un confronto rispetto ai valori precedenti:
Fasce contributive CAC in vigore da gennaio 2024 (€/t) CAC in vigore da aprile 2024 (€/t)
A1.1 20,00 24,00
A1.2 90,00 90,00
A2 220,00 220,00
B1.1 20,00 224,00
B1.2 20,00 233,00
B2.1 350,00 441,00
B2.2 477,00 589,00
B2.3 555,00 650,00
C 560,00 655,00
  •  Imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile: il Contributo ambientale passa da 170,00 €/t a 130,00 €/t;

 Restano invariati i valori del Contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio (5,00 €/t) e in vetro (15,00 €/t).

2023

Variazioni dei valori del Contributo

Le variazioni dei contributi ambientali unitari per l’anno 2023 hanno avuto effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazioni di imballaggi pieni, come da seguente prospetto. 

Procedura Da gennaio 2023 Da aprile 2023
Forfettaria “per tara” – €/t 59,00 70,00
Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) – % 0,12 0,11
Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) – % 0,06 0,06

 I valori delle altre procedure forfettarie/semplificate sono riportati nella Guida Conai disponibile sul sito internet e sono stati comunicati direttamente alle imprese interessate.

Il Consiglio di amministrazione Conai ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile, vetro che ha avuto effetto dal 1° gennaio 2023.

  • Imballaggi in acciaio: il Contributo ambientale passa da 8,00 €/t a 5,00 €/t;
  • Imballaggi in legno: il Contributo ambientale passa da 9,00 €/t a 8,00 €/t;
  • Imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile: il Contributo ambientale passa da 294,00 €/t a 170,00 €/t;
  • Imballaggi in vetro: il Contributo ambientale passa da 29,00 €/t a 23,00 €/t;
  • Imballaggi in plastica: si passa da cinque a nove fasce contributive. In particolare:
  • la vecchia fascia A1 viene divisa in due: A1.1 A1.2; Per la A1.2 il Contributo ambientale resta invariato. Per la A1.1, invece, scende a 20 €/t.
  • invariata la fascia A2 e invariato anche il suo CAC (150 €/t);
  • segmentata in due fasce anche la B1: si divide in B1.1 B1.2. Per entrambe le fasce il Contributo ambientale rimane pari a 20 €/t;
  • si scompone in tre fasce la vecchia fascia B2: B2.1con il Contributo ambientale che passa da 410 a 350 €/tB2.2, con il Contributo ambientale di 410 €/tB2.3 con il Contributo ambientale di 555 €/t;
  • la fascia C, con il Contributo ambientale invariato: 560 €/t.

Dal 1° luglio 2023 sono stati stabiliti aumenti per tre fasce del Contributo ambientale plastica (A1.2, A2  e B2.2) al fine di correlarne i valori sempre di più ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi in plastica incluse in quelle fasce.

Nonostante questi aumenti il contributo medio per gli imballaggi in plastica nel 2023 si conferma in diminuzione rispetto al 2022.

La seguente tabella riporta in sintesi i valori contributivi per gli imballaggi in plastica ed un confronto rispetto ai valori precedenti:

Fasce nel 2022 Fasce da gennaio 2023 CAC in vigore dal 1° luglio 2022 (euro/tonnellata) CAC da gennaio 2023 

(euro/tonnellata)

CAC da luglio 2023 (euro/tonnellata)
A1 A1.1 60 20 20
A1.2 60 90
A2 A2 150 150 220
B1 B1.1 20 20 20
B1.2 20 20
 

B2

B2.1 410 350 350
B2.2 410 477
B2.3 560 555 555
C C 560 560

Per maggiori informazioni sulle fasce contributive degli imballaggi in plastica, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Plastica” e alla pagina “Contributo diversificato plastica”.

Dal 1° ottobre 2023 il contributo per gli imballaggi in carta e cartone passa da 5 euro/tonnellata a 35 euro/tonnellata.

Non cambiano i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata).

I valori del CAC per la carta per l’anno 2023 sono i seguenti:

  • CARTA fascia 1 (base): 5 €/t – 35€/t (dall’1/10);
  • CARTA fascia 2 (CPL): 25 €/t – 55€/t (dall’1/10);
  • CARTA fascia 3 (Compositi di tipo C): 115 €/t – 145€/t (dall’1/10);
  • CARTA fascia 4 (Compositi di tipo D)245 €/t – 275€/t (dall’1/10).

2022

Variazioni dei valori del Contributo

Le riduzioni hanno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiscono conseguentemente da 0,20 a 0,17% per i prodotti alimentari imballati e da 0,10 a 0,08% per i prodotti non alimentari imballati.

Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scende da 101 a 90 €/t.

Per le altre procedure forfettarie/semplificate, i valori 2022 sono disponibili sul sito CONAI e/o comunicati direttamente alle imprese interessate.

La situazione economica autorizza a prevedere miglioramenti sia sul fronte dell’immesso al consumo di imballaggi in questo materiale sia su quello dei valori della materia da riciclo. Previsioni che rendono possibile una diminuzione del contributo ambientale da 37 €/t a 33 €/t.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a oltre 11,5 milioni di €, su circa 2 milioni e 900.000 tonnellate di immesso al consumo.

Sì, le liste subiscono alcune modifiche che elenchiamo sinteticamente di seguito:

  • la fascia A si divide in A1 e A2. Nella prima voce rimangono tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella fascia A, al netto degli imballaggi flessibili in polietilene che passano in fascia A2. In quest’ultima fascia sono inoltre tollerati gli imballaggi flessibili in polietilene espanso con spessori uguali o inferiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia B2);
  • è subordinato all’entrata in vigore della norma tecnica EN (in fase di definizione) il passaggio in fascia B1 dalla fascia B2 dei tappi in plastica conformi alla direttiva SUP, quindi progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica fino a 3 litri;
  • la fascia B2 raggruppa tutti gli altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria. In questa fascia sono tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio.

Per maggiori informazioni, si rimanda alle liste degli imballaggi disponibili nella pagina del sito dedicata al Contributo diversificato Plastica .

La diminuzione contributiva è il frutto dell’impegno di CONAI a rivedere criteri e logiche della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica per l’anno 2022. Un impegno preso sia alla luce di quanto in atto a livello europeo, sia con l’obiettivo di legare sempre più i valori del contributo ambientale plastica alla loro riciclabilità e al circuito di destinazione ma anche al deficit di catena, ossia ai costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in plastica dovrebbe risultare pari a quasi 13 milioni di €, su oltre 1 milione e 850.000 tonnellate di immesso al consumo. La conferma dell’andamento positivo nei valori delle materie prime seconde ha permesso anche al consorzio Corepla di migliorare i ricavi dalle vendite all’asta delle frazioni valorizzabili, in particolare per gli imballaggi di fascia B1, che comprende bottiglie, flaconi e altri contenitori rigidi in PET o in HDPE.

Questa situazione ha consentito di ridurre il contributo per quasi tutti gli imballaggi in plastica e in particolare per quelli che hanno portato al miglioramento dei risultati economici.

Il Consiglio di amministrazione CONAI ha ribadito la volontà di proseguire il percorso di analisi per rafforzare ulteriormente la diversificazione contributiva, in particolare per legare in misura sempre più rilevante i valori del CAC di ogni fascia agli effettivi costi, prevedendo possibili rivalutazioni e ulteriori segmentazioni a partire dalle fasce B1 e B2.

Per maggiori informazioni sulla variazione dei contributi per gli imballaggi in plastica, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Plastica” e alla pagina “Contributo diversificato plastica”.

La diminuzione contributo per carta e cartone da 25 €/t a 10 €/t è legata a tre fattori concomitanti: l’incremento dei volumi dell’immesso al consumo di imballaggi cellulosici, con conseguenti maggiori ricavi da contributo; i minori costi, correlati a una quantità di raccolta gestita inferiore rispetto alle previsioni; l’incremento dei ricavi per i materiali a riciclo per effetto delle quotazioni dei maceri.

La diminuzione del contributo non incide sulle operazioni di raccolta e riciclo della carta e cartone differenziati. Comieco, infatti, continuerà a garantire l’avvio a riciclo delle circa 2,5 milioni di tonnellate, gestite attraverso 946 convenzioni, a copertura dell’impegno del 93% dei cittadini, che ha consentito al nostro Paese di raggiungere l’87% di riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con ben 10 anni di anticipo rispetto agli obiettivi UE.

La revisione al ribasso del contributo ambientale per gli imballaggi in alluminio da 15 €/t a 10 €/t è resa possibile grazie all’attuale contesto economico, che ha impatti straordinariamente positivi sull’andamento del materiale da riciclo.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a oltre 350.000 €, su oltre 70.000 tonnellate di immesso al consumo.

La diminuzione del contributo da 18 €/t a 12 €/t è legata a un nuovo scenario economico che vede crescere il valore di mercato dei rottami: i suoi effetti sui ricavi da vendita dei materiali a riciclo sono decisamente positivi e rendono possibile una diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in questo materiale.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a quasi 3 milioni di €, su 500.000 tonnellate di immesso al consumo.

Il Consiglio di amministrazione Conai ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro che ha avuto effetto dal 1° gennaio 2022.

  • Imballaggi in acciaio: il Contributo ambientale passa da 18,00 €/t a 12,00 €/t;
  • Imballaggi in alluminio: il Contributo ambientale passa da 15,00 €/t a 10,00 €/t;
  • Imballaggi in vetro: il Contributo ambientale passa da 37,00 €/t a 33,00 €/t;
  • Imballaggi in carta: il contributo ambientale passa da 25,00 €/t a 10,00 €/t. Rimangono inalterati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi compositi (poliaccoppiati) a base carta idonei al contenimento di liquidi (in vigore dal 1° gennaio 2019), a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto, dal 1° gennaio 2022 i valori complessivi sono per i primi 30,00 €/t, per quelli di tipo C 120,00 €/t e per quelli di tipo D 250,00 €/t. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Carta” e alla pagina “Contributo diversificato carta”.
  • Imballaggi in plastica: si passa da quattro a cinque fasce contributive. In particolare, la fascia A si sdoppierà, dividendosi in A1 e A2. La seguente tabella riporta i nuovi valori contributivi ed un confronto rispetto ai valori precedenti:

 

Fasce contributive CAC in vigore a gennaio 2021 (€/t) CAC in vigore da gennaio 2022 (€/t)
A1 150,00 104,00
A2 150,00 (fino al 30/6/2022) 

168,00 (dal 1/7/2022)

B1 208,00 149,00
B2 560,00 520,00
C 660,00 642,00

Per maggiori informazioni sulle cinque fasce contributive degli imballaggi in plastica, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Plastica” e alla pagina “Contributo diversificato plastica”.

Le riduzioni hanno avuto effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° luglio 2022. Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) sono diminuite da 0,17 a 0,13% per i prodotti alimentari imballati e da 0,08 a 0,06% per i prodotti non alimentari imballati. Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) è sceso da 90 a 61 €/t. I nuovi valori delle altre procedure forfettarie/semplificate sono disponibili sul sito CONAI e/o sono stati comunicati direttamente alle imprese interessate.

La principale ragione sta nella crescita continua dei valori di mercato di questi materiali a riciclo hanno generato effetti economici molto positivi per il Sistema consortile, rendendo possibile una nuova diminuzione del contributo ambientale.

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito una ulteriore diminuzione del Contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro con effetto dal 1° luglio 2022.

  • Imballaggi in acciaio: il Contributo ambientale è passato da 12,00 €/t a 8,00 €/t;
  • Imballaggi in alluminio: il Contributo ambientale è passato da 10,00 €/t a 7,00 €/t;
  • Imballaggi in vetro: il Contributo ambientale è passato da 33,00 €/t a 29,00 €/t;
  • Imballaggi in carta: il contributo ambientale (fascia 1 – base) si è dimezzato da 10,00 €/t a 5,00 €/t. Non sono cambiati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi compositi (poliaccoppiati) a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto, dal 1° luglio 2022 i valori complessivi sono 25,00 €/t per i primi, 115,00 €/t per quelli di tipo C e 245,00 €/t per quelli di tipo D. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Carta” e alla pagina “Contributo diversificato carta”;
  • Imballaggi in plastica: la seguente tabella riporta i nuovi valori contributivi ed un confronto rispetto ai valori precedenti:

 

Fasce contributive CAC in vigore da gennaio 2022 (euro/tonnellata) CAC in vigore dal 1° luglio 2022 (euro/tonnellata)
PLASTICA fascia A 1 104 60
PLASTICA fascia A 2 150 150
PLASTICA fascia B 1 149 20
PLASTICA fascia B 2 520 410
PLASTICA fascia C 642 560

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