Il PPWR e il documento interpretativo della Commissione non affrontano espressamente il caso in cui i componenti della stessa confezione (ad esempio bottiglia, tappo ed etichetta) possano provenire da più fornitori e siano utilizzati secondo combinazioni differenti. Tuttavia il documento di faq interpretative della commissione consente di individuare alcuni criteri.
La FAQ n. 5 del Capitolo XV chiarisce che la valutazione di conformità e la dichiarazione devono riguardare l’intera unità di imballaggio, comprendendo tutti i componenti integrati e separati. Nell’esempio indicato dalla Commissione, la bottiglia deve quindi essere valutata insieme al tappo e all’etichetta.
L’art. 3, par. 1, punto 45), definisce l’unità di imballaggio come:
«l’unità, compresi i componenti integrati o separati, che insieme svolgono una funzione di imballaggio, come il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna, il magazzinaggio, il trasporto o la presentazione dei prodotti, e che comprende le singole unità di imballaggio multiplo o di imballaggio per il trasporto qualora siano scartate prima del punto di vendita».
Quanto agli imballaggi di trasporto, la FAQ n. 12 del Capitolo XV conferma che non è prevista alcuna esenzione alla necessità di effettuare una valutazione della conformità e di redigere la dichiarazione di conformità. Secondo la Commissione, però tipologie completamente differenti di imballaggi, come pallet, sponde per pallet, involucri e reggette, devono essere sottoposte a valutazioni separate e avere dichiarazioni separate.
La FAQ n. 2 del Capitolo XV precisa che il “tipo di imballaggio” richiamato dall’Allegato VII in tema di valutazione della conformità non coincide con una generica categoria di materiale, ma si riferisce a ciascun formato, lotto o serie di imballaggi.
La FAQ n. 11 del Capitolo XV aggiunge che la dichiarazione deve essere predisposta al livello in cui gli imballaggi presentano le medesime caratteristiche rispetto:
- alle prescrizioni applicabili degli articoli da 5 a 12;
- al prodotto imballato.
La Commissione ammette, ad esempio, un’unica dichiarazione per bottiglie di dimensioni differenti quando contengono lo stesso prodotto e la differenza dimensionale non incide sulla conformità. Il fabbricante deve inoltre verificare se modifiche alla progettazione o alle caratteristiche dell’imballaggio rendano necessaria una nuova valutazione.
Va poi considerato che devono essere rispettare gli obblighi di identificazione dell’imballaggio. L’art. 15, par. 5, stabilisce che il fabbricante assicuri che sull’imballaggio sia apposto:
«un tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione».
Quando le dimensioni o la natura dell’imballaggio non lo consentono, le informazioni possono essere riportate in un documento a corredo del prodotto imballato.
In modo coerente, l’Allegato VIII richiede al punto 1 l’«identificazione univoca dell’imballaggio»
La FAQ n. 3 del Capitolo XV chiarisce che il Regolamento non definisce l’espressione «identificazione univoca dell’imballaggio». Con tale formulazione, utilizzata nell’Allegato VIII, la Commissione intende che l’imballaggio deve essere identificato mediante il tipo, il numero di lotto o il numero di serie.
La FAQ n. 7 del Capitolo XV precisa, inoltre, che il fabbricante può scegliere liberamente tra il tipo, il numero di lotto, il numero di serie oppure un altro elemento che consenta di identificare l’imballaggio.