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Greenwashing: dal 27 settembre 2026 nuove regole per claim ambientali e marchi di sostenibilità

21 Settembre 2026

Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili in Italia le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825, nota come Empowering Consumers for the Green Transition (EmpCo). La normativa mira a rafforzare la tutela dei consumatori e a contrastare il fenomeno del greenwashing, introducendo regole più rigorose per la comunicazione ambientale di prodotti e servizi.

Le nuove disposizioni interessano tutte le imprese che operano nel mercato B2C e riguardano packaging, etichette, siti web, cataloghi, pubblicità e, più in generale, ogni forma di comunicazione commerciale rivolta ai consumatori.

Che cos’è la Direttiva Empowering Consumers

La Direttiva (UE) 2024/825 rappresenta uno degli strumenti con cui l’Unione europea intende promuovere una transizione verso modelli di consumo più sostenibili. L’obiettivo è garantire che i consumatori possano compiere scelte informate sulla base di informazioni ambientali affidabili, verificabili e confrontabili, riducendo il rischio di messaggi fuorvianti o non adeguatamente supportati da evidenze.

La direttiva introduce una definizione più ampia di “green claim”, comprendendo qualsiasi messaggio, simbolo, immagine, marchio o dichiarazione che affermi o suggerisca che un prodotto, un imballaggio, un marchio o un’impresa abbiano un impatto ambientale positivo, siano meno dannosi rispetto ad alternative equivalenti o abbiano migliorato nel tempo le proprie prestazioni ambientali.

Il principio di fondo è che le dichiarazioni ambientali devono essere formulate in modo chiaro, specifico e non ambiguo, e devono poter essere supportate da prove adeguate e verificabili. Non conta soltanto la capacità di dimostrare un’affermazione, ma anche il modo in cui questa viene comunicata e percepita dal consumatore.

Stop ai claim ambientali generici

Una delle principali novità riguarda i cosiddetti claim ambientali generici, ovvero espressioni che evocano una generica superiorità ambientale senza fornire indicazioni concrete e verificabili.

Termini quali “green”, “ecologico”, “sostenibile”, “amico dell’ambiente” o formule analoghe non potranno essere utilizzati come semplici slogan promozionali. La normativa limita infatti l’utilizzo di dichiarazioni ambientali generiche che non siano accompagnate da adeguati elementi che ne giustifichino il significato e la portata.

Per le imprese diventa quindi essenziale utilizzare indicazioni specifiche, misurabili e supportate da evidenze documentali. A titolo esemplificativo, risultano maggiormente coerenti con il nuovo approccio comunicazioni che descrivano concretamente una caratteristica ambientale del prodotto o dell’imballaggio, come la presenza di materiale riciclato, una riduzione quantificata degli impatti ambientali o la riciclabilità dell’imballaggio secondo le raccolte disponibili.

Più controlli su marchi e simboli ambientali

La direttiva introduce inoltre nuove regole per i marchi di sostenibilità e i simboli utilizzati per comunicare benefici ambientali.

In particolare, viene vietata l’esposizione di marchi di sostenibilità che non siano basati su sistemi di certificazione riconosciuti o stabiliti da autorità pubbliche. L’obiettivo è ridurre la proliferazione di etichette e simboli autoreferenziali che possono generare confusione nei consumatori e compromettere la comparabilità delle informazioni ambientali.

Le aziende dovranno quindi verificare con attenzione la conformità dei marchi, dei loghi e delle etichette ambientali utilizzati nelle proprie attività di comunicazione.

Attenzione alle dichiarazioni climatiche

La normativa introduce inoltre disposizioni volte a garantire una maggiore trasparenza e correttezza nelle dichiarazioni relative alle emissioni climalteranti.

La direttiva limita infatti l’utilizzo di affermazioni quali “carbon neutral”, “climate neutral”, “a impatto climatico zero” o formule equivalenti quando tali risultati siano ottenuti esclusivamente attraverso meccanismi di compensazione delle emissioni di gas serra.

Vietato amplificare o estendere benefici ambientali limitati

Le nuove disposizioni intervengono anche sulle modalità di presentazione delle informazioni ambientali.

Non sarà possibile attribuire all’intero prodotto o imballaggio benefici ambientali che riguardano soltanto una componente o una specifica fase del ciclo di vita. Allo stesso modo, non potranno essere presentate come caratteristiche distintive dell’offerta aziendale prestazioni che rappresentano semplicemente il rispetto di obblighi già previsti dalla normativa vigente.

Le implicazioni per le imprese

L’entrata in applicazione della normativa richiede alle aziende una verifica approfondita delle proprie comunicazioni ambientali.

Packaging, etichette, campagne pubblicitarie, siti internet, cataloghi, materiali promozionali e contenuti digitali dovranno essere riesaminati per assicurare che i claim utilizzati siano chiari, specifici, verificabili e supportati da adeguata documentazione. Sarà inoltre necessario rafforzare il coordinamento tra funzioni marketing, sostenibilità, affari regolatori e compliance, al fine di garantire processi efficaci di validazione delle informazioni ambientali.

Un tema centrale per il settore del packaging

Per il settore degli imballaggi, le nuove regole si inseriscono in un quadro normativo europeo sempre più orientato alla trasparenza e all’affidabilità delle informazioni ambientali. La corretta comunicazione delle caratteristiche degli imballaggi rappresenta infatti uno strumento essenziale per supportare scelte consapevoli dei consumatori e valorizzare in modo credibile gli investimenti delle imprese nell’economia circolare.

L’applicazione della Direttiva EmpCo rappresenta quindi un passaggio importante verso una comunicazione ambientale più chiara, documentata e comparabile, in cui la credibilità delle informazioni diventa un elemento centrale della relazione tra imprese e consumatori.

Per ulteriori approfondimenti e maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.etichetta-conai.com oppure inviare i propri quesiti tramite i seguenti canali:

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