ENTI LOCALI
ENTI LOCALI
L’Accordo Quadro ANCI-CONAI è lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura degli oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.
L’Accordo è costituito da una parte generale che riporta i principi e le modalità applicative generali valide dal 1° gennaio 2020, e dagli Allegati Tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le convenzioni che ciascun Comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può sottoscrivere con ciascun Consorzio di Filiera. Le convenzioni dell’Accordo quadro sono una possibilità per i Comuni, non un obbligo, in virtù del carattere sussidiario proprio del sistema consortile e delle caratteristiche dell’Accordo quadro stesso.
Operativamente, ciascun Comune che ha attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di un materiale, sottoscrivendo la relativa convenzione, si impegna a conferire i rifiuti di imballaggio al Consorzio di Filiera, secondo le modalità riportate nell’Allegato Tecnico relativo. Parallelamente, il Consorzio di Filiera si impegna a ritirare il materiale e garantirne il successivo avvio a riciclo. Il Consorzio di Filiera si impegna, inoltre, a garantire il riconoscimento di corrispettivi, variabili in funzione della quantità e della qualità del materiale conferiti, che costituiscono gli oneri della raccolta differenziata.
L’Allegato Tecnico per i rifiuti di imballaggio in Acciaio disciplina le convenzioni per il conferimento dei relativi rifiuti di imballaggio.
Sottoscrivendo la convenzione il Comune, o il soggetto da questi delegato, si impegna a conferire al Consorzio Ricrea i rifiuti di imballaggio raccolti in forma differenziata, presso una piattaforma concordata.
Il Consorzio di Filiera riconosce, quindi, corrispettivi in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti. Sono previste quattro classi di qualità, nelle quali al crescere del contenuto di frazioni estranee in raccolta, decresce il corrispettivo. In particolare, oltre il contenuto del 22% di frazione estranea non vi è alcun riconoscimento economico. L’allegato riporta le modalità operative attraverso cui viene verificata la qualità dei conferimenti.
L’allegato prevede inoltre la possibilità di conferire rifiuti di imballaggio in acciaio provenienti da flussi diversi dalla raccolta differenziata, ovvero dalla captazione in ingresso ad impianti di trattamento dei rifiuti di indifferenziati e dalle ceneri di combustione in uscita da impianti di combustione. Tali flussi prevedono anch’essi corrispettivi, inferiori ai corrispettivi per i materiali dalla raccolta differenziata.
L’allegato contempla la possibilità di conferire le frazioni merceologiche similari, che tuttavia non maturano corrispettivo.
Come previsto dalla Parte Generale dell’Accordo Quadro è possibile richiedere la sospensione temporanea della convenzione.
L’Allegato Tecnico ANCI-Biorepack ha come oggetto la copertura dei costi di raccolta, oltre che di trasporto e trattamento, dei rifiuti di imballaggio in plastiche biodegradabili e compostabili, disciplinandone il conferimento nella raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani.
L’Allegato prevede la possibilità per l’ente di governo gestione dei rifiuti ovvero il Comune (o il soggetto da questi delegato) di sottoscrivere la convenzione con il consorzio Biorepack. Sono delegabili dal Comune i gestori del servizio dei rifiuti o del solo servizio di raccolta della frazione organica, i gestori dell’impianto di riciclo cui è destinata la raccolta o il gestore dell’impianto intermedio, solo nel caso in cui effettui anche il trasporto all’impianto finale di riciclo.
È prevista la retroattività degli effetti della convenzione, a partire dal 1° gennaio 2021, per i soggetti che ne richiedano l’attivazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’Allegato Tecnico.
La sottoscrizione della convenzione garantisce il riconoscimento dei corrispettivi, sulla quota di rifiuti di imballaggio in plastiche biodegradabili presenti nella raccolta dell’organico, definita con analisi merceologiche sul materiale in ingresso.
I corrispettivi per la raccolta sono articolati in funzione della qualità della stessa, determinata in base al contenuto di materiale non compostabile, anch’esso definito con le analisi merceologiche sul materiale in ingresso.
L’Allegato Tecnico per i rifiuti di imballaggio in Alluminio disciplina le convenzioni per il conferimento dei relativi rifiuti di imballaggio.
Sottoscrivendo la convenzione il Comune, o il soggetto da questi delegato, si impegna a conferire al Consorzio CiAl i rifiuti di imballaggio raccolti in forma differenziata, presso una piattaforma concordata.
Il Consorzio di Filiera riconosce, quindi, corrispettivi in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti. Sono previste quattro classi di qualità, nelle quali al crescere del contenuto di frazioni estranee in raccolta, decresce il corrispettivo. I limiti delle fasce di qualità sono differenti in funzione delle modalità con cui vengono raccolti i rifiuti di imballaggio in alluminio (raccolta plastica – metalli piuttosto che raccolte vetro – metalli). In particolare, oltre il un contenuto di frazione estranea del 15% in caso di raccolta plastica metalli e del 18% in caso di raccolta vetro metalli di frazione estranea non vi è alcun riconoscimento economico.
L’allegato prevede inoltre la possibilità di conferire rifiuti di imballaggio in alluminio provenienti da flussi diversi dalla raccolta differenziata, ovvero dalla captazione in ingresso a impianti di trattamento dei rifiuti di indifferenziati e dalle ceneri di combustione in uscita da impianti di combustione. Tali flussi prevedono anch’essi corrispettivi, inferiori ai corrispettivi per i materiali dalla raccolta differenziata.
L’allegato riporta le modalità operative attraverso cui viene verificata la qualità dei conferimenti per le diverse modalità di convenzione.
L’allegato contempla la possibilità di conferire le frazioni merceologiche similari, che tuttavia non maturano corrispettivo.
Come per tutte le convenzioni dell’Accordo Quadro, è possibile disdire la convenzione: il convenzionato a partire dal secondo anno di vigenza della convenzione può recedere in qualsiasi momento con un preavviso minimo di 90 giorni.
L’Allegato Tecnico per i rifiuti di imballaggio in Carta e Cartone disciplina le convenzioni per il conferimento dei relativi rifiuti di imballaggio.
Sottoscrivendo la convenzione il Comune, o il soggetto da questi delegato, si impegna a conferire a Comieco i rifiuti di imballaggio raccolti in forma differenziata, presso una piattaforma concordata.
Vi sono diverse modalità di convenzionamento, in funzione delle modalità di raccolte attivate sul territorio. L’allegato distingue infatti le raccolte destinate ai soli rifiuti di imballaggio, definite raccolte selettive, effettuate in genere presso i soli esercizi commerciali, e le raccolte destinate a tutti i rifiuti in carta e cartone, imballaggi e frazioni merceologiche similari, definite raccolte congiunte, ed effettuate presso le utenze domestiche. È peraltro prevista la possibilità di conferire la raccolta congiunta previa separazione delle frazioni merceologiche similari a cura del convenzionato.
Comieco accoglie quindi la raccolta promiscua di rifiuti di imballaggi e di altri rifiuti in carta, riconoscendo il corrispettivo solo sulla quota di rifiuti di imballaggi, che è stimata convenzionalmente sul totale della raccolta congiunta conferita. L’allegato prevede, peraltro, anche un contributo per le frazioni merceologiche similari, il cui importo dipende dal valore di mercato dei rifiuti in carta e cartone.
In merito ai rifiuti di imballaggio, il corrispettivo decresce al diminuire della qualità delle raccolte. In particolare, oltre il contenuto del 10% di frazione estranea non vi è alcun riconoscimento economico. L’allegato riporta le modalità operative attraverso cui viene verificata la qualità dei conferimenti.
Come per tutte le convenzioni dell’Accordo Quadro è possibile disdire la convenzione con diverse tempistiche in relazione alle opzioni di convenzionamento prescelte.
L’Allegato Tecnico per i rifiuti di imballaggio in Plastica disciplina le convenzioni per il conferimento dei relativi rifiuti di imballaggio.
Sottoscrivendo la convenzione il Comune, o il soggetto da questi delegato, si impegna a conferire a Corepla i rifiuti di imballaggio presso una piattaforma convenzionata con Corepla, denominata Centro di Selezione (CSS).
L’allegato prevede quattro diversi flussi convenzionabili: raccolta monomateriale, raccolta monomateriale con contenuto di rifiuti speciali oltre il 20%, raccolta monomateriale finalizzata ai contenitori per liquidi e raccolta multimateriale. Occorre precisare che la convenzione del flusso raccolta multimateriale si riferisce alla possibilità di conferire tale raccolta agli impianti convenzionati con Corepla, che tuttavia ritira unicamente i rifiuti di imballaggio in plastica (le altre frazioni valorizzabili restano nella disponibilità del convenzionato).
A differenza degli altri allegati, l’allegato plastica non prevede fasce di qualità: il corrispettivo, diverso per i quattro flussi convenzionabili sopra introdotti, viene riconosciuto in funzione del contenuto di imballaggi in plastica riscontrato dalle analisi di qualità. È in ogni caso previsto un limite massimo di contenuto di frazioni estranee oltre il quale Corepla non riconosce il corrispettivo.
L’allegato Corepla esclude la possibilità di conferire le frazioni merceologiche similari, ovvero rifiuti in plastica non da imballaggi, che sono quindi a tutti gli effetti considerate frazioni estranee.
L’allegato riporta le modalità operative attraverso cui viene verificata la qualità dei conferimenti.
Come previsto dalla parte generale dell’Accordo Quadro, a partire dal secondo anno di vigenza, è possibile disdire la convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni.
L’Allegato Tecnico per i rifiuti di imballaggio in Vetro disciplina le convenzioni per il conferimento dei relativi rifiuti di imballaggio.
Sottoscrivendo la convenzione il Comune, o il soggetto da questi delegato, si impegna a conferire al Consorzio Coreve i rifiuti di imballaggio raccolti in forma differenziata, presso una piattaforma indicata dal Consorzio.
Il Consorzio di Filiera riconosce quindi corrispettivi in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti. Sono previste cinque classi di qualità, che si caratterizzano oltre che per il contenuto di frazione estranea totale, anche per quello di frazione fine di vetro. Tra le frazioni estranee hanno un particolare peso i cosiddetti infusibili (porcellane, ceramiche, ecc) che costituiscono un elemento particolarmente sgradito nella raccolta in quanto ostacolano il successivo riciclo del materiale.
L’allegato riporta le modalità operative attraverso cui viene verificata la qualità dei conferimenti presso i centri di trattamento indicati dal Consorzio. È prevista la possibilità di assistere alle analisi di qualità in modalità streaming, collegandosi cioè via web e seguendo tutte le operazioni riprese da telecamere opportunamente dislocate.
Come previsto dalla parte generale dell’Accordo Quadro, a partire dal secondo anno di vigenza, è possibile disdire la convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni