IMPRESE

Soggetti obbligati e modalità

Chi deve aderire a CONAI e come:

In base alla normativa vigente (art. 221 del D. Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi.

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

Lo stesso articolo 221 prevede che i Produttori aderiscano a uno dei Consorzi di Filiera (di cui all’art. 223 del medesimo decreto). In alternativa, i Produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi […]”.

 

Non sono obbligate ad aderire a CONAI (ma ne hanno facoltà) le Imprese estere.

Per le imprese estere che immettono prodotti sul territorio nazionale tramite piattaforme di commercio elettronico, l’art. 178 quater del D. Lgs. 152/2006 prevede che possano adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore avvalendosi delle modalità semplificate disciplinate dagli accordi sottoscritti tra le piattaforme e i sistemi di EPR. Nel caso in cui l’impresa decida di non avvalersi dei servizi offerti dalla piattaforma è tenuta all’adesione e a tutti gli adempimenti necessari.

Soggetti esclusi

In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

L’esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall’obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:

Quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale

Quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività

Quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività

L’impresa che ricade in uno (o più) di questi tre casi, aderisce a CONAI per la relativa attività, anche se marginale.

Sono inoltre escluse dall’obbligo di adesione a CONAI le imprese che utilizzano esclusivamente imballaggi facenti parte di uno dei sistemi autonomi – previsti dall’art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D. Lgs. 152/2006 – che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento.

Infine, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, ne al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati.

Approfondimenti

Adesione e termini generali

In questa sezione sono approfondite le modalità di iscrizione a CONAI e gli obblighi delle aziende.

Variazioni anagrafiche, recesso e sanzioni

In questa sezione sono approfondite le variazioni anagrafiche, le modalità di recesso e le sanzioni in caso di mancata adesione.

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