IMPRESE
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CONAI ha predisposto delle procedure di controllo sulla corretta applicazione del Contributo Ambientale.
Il Regolamento CONAI individua le principali tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:
La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:
Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:
Le sanzioni sono inoltre ridotte ad un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte di CONAI. Le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all’art. 14, comma 2, lett. a) o b).
Il Consorziato che desideri regolarizzare le violazioni commesse nell’applicazione delle norme può avvalersi di una procedura cosiddetta di “autodenuncia”. In tale caso, ferma restando l’applicazione degli interessi di mora dovuti, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli, autodenuncino l’infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità prescritte, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa autodenuncia (Modello_autodenuncia) e versando tale Contributo al ricevimento delle fatture emesse dal CONAI.
CONAI ha introdotto – con effetto dal 20 febbraio 2019 – una procedura agevolata di regolarizzazione per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei
tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili.
Tale procedura prevede in particolare:
Restano altresì fermi sia il termine per l’invio delle dichiarazioni dopo l’autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.
Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del CONAI al Contributo ambientale CONAI dovuto dall’impresa nell’ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:
La suddetta procedura agevolata può essere applicata anche alle aziende sottoposte a controlli (di cui all’art. 12 del Regolamento consortile), previa accettazione dei risultati degli stessi controlli senza riserve e contestazioni e fatte salve:
L’attività di controllo di CONAI si sviluppa attraverso controlli mirati, incrocio dati interni e confronto con fonti esterne (compresi enti pubblici/privati, nazionali/esteri o operatori economici anche non consorziati) con specifico riferimento al flusso degli imballaggi trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere – art. 224, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/06. In base al proprio Regolamento (art. 12), CONAI può infatti in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili. Possono altresì essere disposti, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli – anche sotto forma di verifiche e/o ispezioni – presso l’impresa consorziata della durata massima di quindici giorni.
Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al Contributo Ambientale 2026 con gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la modulistica di riferimento.
È possibile consultare anche un documento di sintesi (Abstract) della Guida: Guida al Contributo Ambientale 2026 - Abstract