Al momento non esistono linee guida sugli ambiti di sovrapposizione tra le due normative.
In sintesi, va rilevato che, la Direttiva SUP, essendo normativa speciale, dovrebbe prevalere sul Regolamento 2025/40 per quanto riguarda il suo ambito di applicazione.
Viene però precisato che il divieto di commercializzazione fissato dall’art. 25 del Regolamento 2025/40 per le particolari tipologie di beni di cui all’allegato V, prevale sulle eventuali deroghe nazionali previste con riferimento al divieto di cui all’art. 5 della Direttiva SUP (recepito in Italia dall’art. 5 del D.lgs. 196 del 8 novembre 2021).
Un esempio di misura della Direttiva SUP che prevale sul Regolamento è rappresentato dalla disposizione di cui all’art. 5 in tema di restrizioni all’immissione sul mercato, recepito in Italia dall’art. 5 del D.lgs. 196 del 8 novembre 2021.
Nello specifico la misura prevede un generale divieto di immissione sul mercato (fatta salva la deroga di cui all’art. 5, comma 3, del D.lgs. 196 del 8 novembre 2021) per un elenco di beni in plastica monouso, fra cui, alcuni imballaggi come per esempio i contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia i recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
Tali imballaggi, pur presentando tutti i requisiti di sostenibilità del Regolamento 2025/40 non possono essere in ogni caso commercializzati, perché oggetto di un divieto specifico della Direttiva SUP.
Ulteriormente, la direttiva fissa alcuni requisiti aggiuntivi specifici rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento 2025/40 per determinate categorie di imballaggi.
In questo senso si possono citare i requisiti di marcatura fissati dall’art. 7 applicabili anche ai bicchieri per bevande e quello relativo alla necessità che i tappi rimangano attaccati ai contenitori valido per le bottiglie e per gli imballaggi compositi di bevande.