IMPRESE

Contributo ridotto o esente: casi particolari

Nella prospettiva di semplificare le procedure dei propri consorziati, anche nell’ottica di adattarle a specifiche esigenze di settore, CONAI ha messo a punto, fin dal primo anno di attività, alcune procedure particolari di dichiarazione, applicazione e/o esenzione del Contributo Ambientale per particolari comparti, nonché per determinati articoli d’imballaggio o flussi di imballaggi.

L’attività di semplificazione è un processo permanente alimentato dal confronto continuo con le imprese e con le associazioni che le rappresentano, le quali, grazie alla loro esperienza gestionale, si fanno direttamente interpreti dei criteri operativi più efficaci.

Si elencano i principali casi particolari:

  • Imballaggi primari di dispositivi medici (Esenzione ex ante o ex post in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private).
  • Imballaggi primari di prodotti farmaceutici (Esenzione ex ante o ex post in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE).
  • Etichette in alluminio, carta e plastica (Procedura semplificata di dichiarazione del contributo ambientale con valori forfettari per fasce di fatturato).
  • Imballaggi in sughero (Procedura semplificata di dichiarazione del contributo ambientale).
  • Foglio di alluminio – Pellicola per alimenti (Esenzione dal contributo ambientale per i rotoli “alluminio” fino a 50 metri e per i rotoli “plastica” fino a 75 metri – concepiti per uso domestico. Applicazione per quelli rispettivamente superiori a 50 e 75 metri.Per entrambi gli articoli a uso professionale, possibilità di richiedere l’esenzione ai fornitori qualora gli stessi articoli siano inequivocabilmente destinati a essere rivenduti “a scaffale” al consumatore).
  • Stoviglie monouso (piatti e bicchieri) (Esenzione per acquisto di stoviglie monouso in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico).
  • “Piccoli commercianti” di imballaggi vuoti, produttori che commercializzano imballaggi in altri materiali a “completamento di gamma o dell’imballaggio” e trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che ne incide sul peso (Procedura agevolata di applicazione del contributo ambientale).
  • Nastri adesivi e carte gommate (Applicazione del Contributo Ambientale sul 50% del peso del nastro adesivo).
  • Recipienti per gas di vario tipo ricaricabili e non (Esclusione dal contributo ambientale per i recipienti per gas – se ricaricabili).
  • Cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio rigenerati re-immessi al consumo sul territorio nazionale (Procedura semplificata che prevede un contributo forfetizzato sul numero di pezzi ceduti).
  • Imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale (Esclusione dal contributo ambientale per gli imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito del ciclo produttivo/rete commerciale)
  • Imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di particolari circuiti (Formule agevolate relative all’applicazione del contributo ambientale nel momento in cui l’imballaggio termina il suo ciclo di riutilizzo anziché al momento della prima immissione al consumo oppure con una % di abbattimento del peso dell’imballaggio).
  • Pallet in legno reimmessi al consumo e pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo. Riparazione di pallet di proprietà di terzi (Formule agevolate che prevedono percentuali di abbattimento del peso da assoggettare a contributo ambientale e determinazione del contributo basata sul peso standard del materiale legno nuovo impiegato nella riparazione del pallet).
  • Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (Esclusione dal contributo ambientale per i tubi sui quali è avvolto materiale flessibile, costituente materia prima o semilavorato, che sono utilizzati esclusivamente nelle fasi di lavorazione/ trasformazione del materiale flessibile, anche presso altri soggetti diversi dal consumatore).
  • Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (Applicazione del contributo ambientale sulle capsule per sistemi erogatori di bevande progettate per essere svuotate manualmente dal consumatore, rientrando nella definizione di imballaggio).
  • Conchiglie-contenitori di deodoranti per lavastoviglie e profumatori d’ambiente
  • Espositori di merci
  • Filo cotto nero per imballaggio
  • Imballaggi di piccole dimensioni
  • Nastri maniglia per fardellaggio
  • Sfridi da autoproduzione di imballaggi (Esenzione ex post del contributo ambientale per gli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/ trasformazione dell’imballaggio, gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall’autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per diventare altri prodotti diversi dagli imballaggi).
  • Imballaggi in “cellulosa rigenerata” e in “cellulosa modificata chimicamente” (Applicazione del contributo bioplastica per gli imballaggi in “cellulosa rigenerata” certificati biodegradabili e compostabili in conformità alla norma EN 13432 ed esclusione del contributo per quelli non conformi alla medesima norma).

 

Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al Contributo Ambientale 2026 con gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la modulistica di riferimento.

È possibile consultare anche un documento di sintesi (Abstract) della Guida: Guida al Contributo Ambientale 2026 - Abstract

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