IMPRESE
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Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.
Per usufruire dell’esenzione, i consorziati -esportatori possono avvalersi di una delle varie procedure previste da CONAI e illustrate nelle sezioni successive.
La procedura consiste nel documentare a consuntivo e richiedere il rimborso sulla quota di imballaggi esportati e già assoggettati al CAC al momento dell’acquisto o dell’importazione (e dichiarati con procedura ordinaria). Per richiedere il rimborso il consorziato compila e inoltre il modulo 6.6 entro e non oltre l’ultimo
giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui ha esportato gli imballaggi. Per le richieste presentate con un ritardo entro i trenta giorni dalla scadenza del termine viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante.
La procedura consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione prevista per singolo materiale nel corso dell’anno solare ed evitare il pagamento del contributo ambientale su tale quota. Ai fini della determinazione del plafond di esenzione, in alternativa alla modalità di calcolo basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale, è possibile prendere come base di riferimento il rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA). Il plafond di esenzione viene comunicato a CONAI tramite il modulo 6.5 e ai fornitori (prima del trasferimento dell’imballaggio) con il modulo 6.5/fornitori entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno.
Per le aziende che siano contemporaneamente importatrici ed esportatrici di imballaggi/merci imballate, è prevista una procedura di compensazione import/export, alternativa alle
due precedenti, con il modulo 6.10 da trasmettere entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile, trimestrale, annuale). Per i saldi complessivi annuali a debito per il consorziato, CONAI emette fattura. In caso di saldi complessivi annuali a credito per il consorziato, gli stessi sono erogati solo a seguito della predisposizione, da parte di quest’ultimo, del modulo Rimborso da 6.10
Le aziende che hanno dichiarato al Conai il contributo attraverso le procedure semplificate (sul valore o sulla tara delle merci importate), per un importo annuo fino a 50.000 euro, per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate dall’1.1.2025, possono usufruire di un rimborso del Contributo ambientale. La quota da rimborsare è determinata in funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia ed estero), da applicare al contributo dichiarato nello stesso anno con le citate procedure semplificate.
Il modulo da utilizzare è il 6.6 Bis da inoltrare a Conai entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui gli imballaggi sono stati esportati.
Agli imballaggi vuoti o pieni (merci imballate) destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, a essere interamente esportati, può essere applicata un’esenzione totale del contributo ambientale. La richiesta deve essere effettuata tramite il modulo 6.5/Fornitori Bis da inviare a CONAI e ai fornitori (prima del trasferimento dell’imballaggio). Per approfondimenti consulta la circolare:
Circolare_Conai_1_12_2021_Nuova-procedura-di-esenzione-per-EXPORT_agg.to 2023
Le aziende “esportatrici nette” possono usufruire di una procedura agevolata che prevede le seguenti condizioni:
La richiesta deve essere effettuata tramite il modulo 6.22 da inviare a Conai entro il 30 aprile di ogni anno.
Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al Contributo Ambientale 2026 con gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la modulistica di riferimento.
È possibile consultare anche un documento di sintesi (Abstract) della Guida: Guida al Contributo Ambientale 2026 - Abstract