Viene definita “autoconsumo” l’operazione attraverso la quale un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi – da lui stesso fabbricati – per confezionare i propri prodotti.
Sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare imballaggi per confezionare i propri prodotti. L’autoproduttore è considerato utilizzatore anche per la materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.
Azienda che, in un determinato periodo, ha esportato imballaggi pieni in misura superiore (in peso) agli imballaggi pieni importati, per ciascun materiale di imballaggio.
L’art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede la costituzione di un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro. Esempi: RICREA, COMIECO, RILEGNO, COREPLA, ecc.
Previste anche alternative all’iscrizione tramite art. 221, comma 3.
Soggetto che, fuori da un’attività professionale, acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.
Come definito dall’art. 183, è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.
Secondo l’art. 183: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, controllo delle operazioni e interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, comprese le attività di commercio e intermediazione.
Si riferisce alle merci imballate e ai soli imballaggi delle merci stesse. Es.: lattine di birra e relativi imballaggi secondari/terziari.
Imballaggio che costituisce un’unità di vendita per l’utente finale/consumatore. È quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.
Raggruppa più unità di vendita, può essere rimosso senza alterare il prodotto. Es.: confezioni multiple.
Destinato a facilitare manipolazione e trasporto di merci. Protegge durante la movimentazione.
Costituito da diversi materiali non separabili manualmente. Es.: cartone per bevande (carta + plastica + alluminio).
Costituito da componenti autonome separabili manualmente. Es.: scatola di cioccolatini (carta + plastica).
Il Contributo CONAI si applica alla prima cessione dell’imballaggio finito dall’ultimo produttore al primo utilizzatore.
Destinatario della prima cessione. Es.: un calzaturificio che acquista scatole per confezionare scarpe.
Fornitori di materiale di imballaggio, fabbricanti, trasformatori, importatori di imballaggi vuoti o materiali di imballaggio.
Obbligo di CONAI (art. 225) di elaborare un programma con misure su: prevenzione, riciclabilità, riutilizzo, miglioramento degli imballaggi, obiettivi di recupero e riciclaggio.
Il prelievo dei rifiuti, compresa cernita e deposito preliminare, ai fini del trasporto agli impianti di trattamento.
Operazioni per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili tramite trattamenti meccanici, termici, chimici, biologici.
Utilizzo dei rifiuti combustibili per produrre energia tramite termovalorizzazione.
Ritrattamento dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o altri fini, incluso riciclaggio organico (escluso recupero energetico).
Ogni imballaggio o materiale di imballaggio di cui il detentore si disfi o intenda disfarsi.
Quando un imballaggio utilizzabile più volte viene riempito/reimpiegato senza diventare rifiuto.
Commercianti, distributori, riempitori, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni.
Chi acquista imballaggi o merce imballata dopo la prima cessione.