Come va interpretato l’art. 29.6 sui target di riutilizzo? Le macchine vending sono incluse o escluse? Se incluse, come verranno gestite quelle che offrono bevande calde nei bicchieri di carta?
Esiste un obbligo di riutilizzo di materiali “contact sensitive”, ad esempio imballaggi flessibili in plastica destinati al contatto con alimenti?
Quali saranno gli obiettivi e obblighi di utilizzo di imballaggi riutilizzabili per l’Italia? Ed entro quando?
Sono previsti incentivi per il packaging riutilizzabile? Se sì, quali?
Quali sono gli articoli del Regolamento 2025/40 che riguardano il tema “Riutilizzo”?
L’art. 29, parr. 1, 2 e 3, prevede determinati obblighi di riutilizzo per imballaggi per il trasporto o per la vendita usati per il trasporto di prodotti. Considerando le sfide tecnologiche legate alle soluzioni attualmente disponibili e coerentemente alle necessità di assicurare stringenti KPI di qualità, sono state fatte ulteriori considerazioni in merito alla “conseguibilità” di tali obiettivi?
L’art. 29, par. 6, prevede per i “distributori finali” obiettivi stringenti legati al riutilizzo a decorrere dal 1° gennaio 2030, così come, per gli “operatori economici” obiettivi aspirazionali a decorrere dal 1° gennaio 2040. In tale contesto, l’art. 29 par. 14 evidenzia la possibilità per gli Stati membri di esentare gli “operatori economici” dagli obblighi previsti. Tale possibilità di esenzione va interpretata come applicabile a tutti gli obiettivi di cui sopra, o esclusivamente a quelli validi dal 1° gennaio 2040?