imprese

Variazioni anagrafiche

Aziende già iscritte

Le variazioni anagrafiche di aziende già iscritte devono essere comunicate attraverso il servizio “Adesione online” accedendo al portale impresainungiorno.gov.it (è possibile consultare la Guida all’Adesione online).

Nel caso di operazione societaria, il nuovo soggetto giuridico deve presentare anche domanda di adesione, se ancora non iscritto a CONAI.

Lo Statuto stabilisce che “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.
Deve essere indicata la natura dell’operazione societaria effettuata e deve essere allegata documentazione idonea a comprovare l’avvenuta operazione (in genere l’atto notarile). Devono essere chiaramente indicati i dati identificativi del soggetto cedente e di quello subentrante.

Deve inoltre essere indicato se il soggetto cedente perde completamente i requisiti per rimanere iscritto a CONAI: se il cedente mantiene comunque anche una minima attività che abbia attinenza agli imballaggi, la quota non potrà essere trasferita al soggetto subentrante.

Le variazioni che non implicano cambio di codice fiscale e partita IVA, si trasmettono dal servizio Adesione online senza necessità di allegare documentazione; in alternativa i consorziati già registrati al servizio dichiarazioni online di CONAI possono procedere direttamente all’aggiornamento dei propri dati anagrafici dal menù “Modifica dati anagrafici”.

Recesso

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono descritte dagli articoli di seguito elencati.

Per quanto riguarda il recesso, è stato predisposto un modulo per la richiesta che deve essere presentato quindi nel caso in cui non sussistano più i requisiti di appartenenza alla categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggio, o nel caso in cui l’impresa abbia optato per uno dei sistemi di cui al citato art. 9, comma 3 dello Statuto.

Per le aziende già consorziate, è possibile comunicare il recesso anche tramite il portale web (impresainungiorno.gov.it), purché non ancora cancellate dal Registro Imprese.

Il recesso del consorziato e ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d’ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall’adozione di uno dei sistemi previsti dall’art.221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/06 o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui e intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema.

È escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l’ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell’esercizio, anche provvisorio, dell’impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell’oggetto consortile.

Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso.

La quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione.

Sanzioni in caso di mancata adesione

L’articolo 261, comma 1, del D. Lgs. 152/06, sostituito dall’art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che “[…] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro”.

A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi. Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che “i produttori di imballaggi che […] non aderiscono ai consorzi […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro”.

All’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie provvedono gli Enti territoriali competenti (art. 262, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e Legge n. 56 del 7 aprile 2014).

Documenti utili

Link utili

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