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Secondo il Regolamento 2025/40, la definizione di fabbricante è la “persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati”. La mia azienda produce automazioni per laboratori di microbiologia. Queste automazioni vengono spedite via mare o aerea e vengono messe in casse di legno, realizzate da un falegname (che fornisce i materiali) su nostra specifica dimensionale e che svolge l’attività di incassamento presso la nostra sede. In questo caso, rientriamo nella casistica “prodotti imballati”, per cui dobbiamo ritenerci fabbricanti anche dell’imballo? Le nostre automazioni sono IVD (secondo il Regolamento 2017/746) quindi sono escluse dall’applicazione del Regolamento 2025/40?
Ai sensi dell’art. 3, par. 1, n.13), lett. a) “qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;”.
Alla luce di tale definizione, qualora l’azienda di automazioni apponga il proprio nome sull’imballaggio che ha fatto progettare, la stessa sembrerebbe rientrare nel novero dei “fabbricanti” e il falegname in quello dei “fornitori”.
Gli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al Regolamento (UE) 2017/746 sono espressamente esclusi dagli obblighi di cui all’art. 6, che dispone che tutti gli imballaggi siano riciclabili e 7, parr. 1 e 2, che impongono un contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica, oltre che a determinate condizioni a quelli di cui all’art. 12, che detta le prescrizioni per quanto riguarda l’etichettatura.
Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2025