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Secondo il Regolamento 2025/40, i filtri di tè saranno considerati imballaggi? Dobbiamo quindi modificare tutte le tabelle dello smaltimento per includere le disposizioni di smaltimento dei filtri di tè?
I filtri in questione rientrano nel novero degli imballaggi.
In particolare, le bustine per tè, cialde per caffè o bustine per altre bevande permeabili o unità monodose che sono morbide dopo l’uso e che contengono tè, caffè o altre bevande e che sono destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto saranno considerate imballaggi dal 12 agosto 2026 e saranno quindi soggetti all’obbligo di etichettatura ambientale.
Dovranno riportare il codice identificativo ai sensi della Decisione 129/97/CE riferito al materiale di composizione dell’involucro.
Con riferimento alle istruzioni per il conferimento, per quanto riguarda le capsule, cialde e bustine compostabili ai sensi della norma UNI 13432, queste saranno destinate alla raccolta differenziata per rifiuti organici, e dovranno riportare tutte le informazioni obbligatorie previste per gli articoli con queste caratteristiche (per approfondimenti si rimanda alla pag. 32 delle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm). L’utilizzo dei canali digitali è comunque sempre possibile per veicolare queste informazioni secondo le modalità già previste nelle Linee guida ufficiali.
È da considerare, inoltre, che le sopracitate indicazioni di etichettatura ambientale degli imballaggi saranno oggetto di modifica, in quanto il Regolamento 2025/40 prevede che dal 12 agosto 2028 gli imballaggi dovranno recare l’etichetta armonizzata per tutti gli Stati membri secondo le indicazioni degli atti di esecuzione che la Commissione Europea adotterà entro il 12 agosto 2026.
Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2025