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L’art. 29, par. 6, prevede per i “distributori finali” obiettivi stringenti legati al riutilizzo a decorrere dal 1° gennaio 2030, così come, per gli “operatori economici” obiettivi aspirazionali a decorrere dal 1° gennaio 2040. In tale contesto, l’art. 29 par. 14 evidenzia la possibilità per gli Stati membri di esentare gli “operatori economici” dagli obblighi previsti. Tale possibilità di esenzione va interpretata come applicabile a tutti gli obiettivi di cui sopra, o esclusivamente a quelli validi dal 1° gennaio 2040?

L’esenzione prevista dal par.14 si applica a tutti gli obblighi dell’art. 29 e non solo a quelli del par. 6.

Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2025