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Gli imballaggi già soggetti ad altre normative, fra cui quelle sul trasporto di merci pericolose, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 2025/40?

Sì, come precisato nell’art. 2, il Regolamento 2025/40, in generale, si applica:

  • a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato;
  • a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Il provvedimento lascia in ogni caso impregiudicate le disposizioni UE in materia di imballaggi e sicurezza/qualità/protezione della salute/igiene dei prodotti imballati, quelle in materia di rifiuti pericolosi e quelle in materia di trasporto.

Particolari tipologie di imballaggio possono però essere esentate dall’applicazione di alcune specifiche disposizioni.

Agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla Direttiva 2008/68/CE non si applicano l’art. 6 in materia di “imballaggi riciclabili”, l’art. 7 in materia di “contenuto minimo di riciclato negli imballaggi di plastica”, l’art. 29 in materia di “obiettivi di riutilizzo” e l’art. 12 relativo all’”etichettatura” per quanto concerne l’indicazione del materiale di composizione degli imballaggi.

Inoltre, sempre l’art. 2 precisa che “qualora il Regolamento confligga con la Direttiva 2008/68/CE, quest’ultima prevale”.

Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2025