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È previsto che l’art. 67, par. 5 del nuovo Regolamento 2025/40 modifichi la Direttiva SUP 2019/904, estendendo l’elenco dei formati di packaging monouso in plastica vietati dall’immissione sul mercato a partire da febbraio 2029. Tra questi rientrano anche gli anelli in plastica per multipack, utilizzati come imballaggi multipli. La norma, tuttavia, non specifica il divieto per materiali diversi dal PET, lasciando intendere che l’uso di R-PET o di plastiche simili riciclate potrebbe rimanere consentito. È possibile avere una conferma?
Le modifiche apportate dal Regolamento 2025/40 alla Direttiva SUP non vanno a incidere sull’ambito di applicazione della Direttiva, che vieta la commercializzazione di determinati prodotti in plastica monouso a prescindere dalla circostanza che la plastica di cui sono fatti sia riciclata.
L’unica esenzione è quella fissata dal comma 3 dell’art. 5 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 (che ha recepito in Italia la Direttiva SUP) che prevede come “Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l’immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%, nei seguenti casi:
a) ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato;
b) qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socioassistenziali;
c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
f) qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.”
Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2025