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Direttiva SUP e PPWR: esistono delle linee guida unificate con riferimento agli ambiti di sovrapposizione?

Al momento non esistono linee guida sugli ambiti di sovrapposizione tra le due normative.

In sintesi, va rilevato che, la Direttiva SUP, essendo normativa speciale, dovrebbe prevalere sul Regolamento 2025/40 per quanto riguarda il suo ambito di applicazione.

Viene però precisato che il divieto di commercializzazione fissato dall’art. 25 del Regolamento 2025/40 per le particolari tipologie di beni di cui all’allegato V, prevale sulle eventuali deroghe nazionali previste con riferimento al divieto di cui all’art. 5 della Direttiva SUP (recepito in Italia dall’art. 5 del D.lgs. 196 del 8 novembre 2021).

Un esempio di misura della Direttiva SUP che prevale sul Regolamento è rappresentato dalla disposizione di cui all’art. 5 in tema di restrizioni all’immissione sul mercato, recepito in Italia dall’art. 5 del D.lgs. 196 del 8 novembre 2021.

Nello specifico la misura prevede un generale divieto di immissione sul mercato (fatta salva la deroga di cui all’art. 5, comma 3, del D.lgs. 196 del 8 novembre 2021) per un elenco di beni in plastica monouso, fra cui, alcuni imballaggi come per esempio i contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia i recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Tali imballaggi, pur presentando tutti i requisiti di sostenibilità del Regolamento 2025/40 non possono essere in ogni caso commercializzati, perché oggetto di un divieto specifico della Direttiva SUP.

Ulteriormente, la direttiva fissa alcuni requisiti aggiuntivi specifici rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento 2025/40 per determinate categorie di imballaggi.

In questo senso si possono citare i requisiti di marcatura fissati dall’art. 7 applicabili anche ai bicchieri per bevande e quello relativo alla necessità che i tappi rimangano attaccati ai contenitori valido per le bottiglie e per gli imballaggi compositi di bevande.

Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2025