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Come va interpretato l’art. 7.5.a in riferimento al packaging che pone pericolo alla salute umana?

La conformità al Regolamento (CE) 1935/2004 rimane un prerequisito per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non può essere derogata per ottemperare ai requisiti del presente regolamento.

Pertanto, la quantità di contenuto riciclato negli gli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non deve comportare una minaccia per la salute umana.

L’art. 7, par. 5, lett. a) del Regolamento 2025/40 stabilisce che gli obblighi di contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (previsti dai parr. 1 e 2 della medesima norma) non si applicano agli imballaggi in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati ai sensi del Regolamento (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Pertanto, l’applicazione di tale esclusione dovrà essere valutata facendo espresso riferimento al sopra menzionato Regolamento, nonché al Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2025