Tutte le FAQ di Conai
Ci sarà un elenco definitivo di sostanze PFAS soggette a restrizioni ai sensi del PPWR o si farà riferimento ai quadri normativi esistenti (ad esempio REACH/POP)?
Ai sensi dell’art. 5, par. 5 del Regolamento 2025/40, a decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non potranno essere immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, a meno che un altro atto giuridico dell’Unione non vieti già l’immissione sul mercato di tali imballaggi:
a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché
c) 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all’art. 3, punti 9), 11) e 13), del Regolamento (CE) 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all’importatore, definito, rispettivamente, all’art.3 par.1 punti 13) e 17) del Regolamento 2025/40, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Per “PFAS” si intende qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF3-X o X-CF2-X′, dove X = -OR o -NRR′ e X′ = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C (O) -, -OR″, -SR″ o -NR″R‴; e dove R/R′/R″/R‴ è un idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-).
Entro il 12 agosto 2030, la Commissione dovrà effettuare una valutazione per stabilire se modificare o abrogare il presente paragrafo, al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all’uso delle PFAS stabiliti a norma del Regolamento (CE) 1935/2004, del Regolamento (CE) 1907/2006 o del Regolamento (UE) 2019/1021.
Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2025