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Quali differenze ci sono fra gli obblighi del fabbricante e quelli dell’importatore?
Il “fabbricante” viene definito dal Regolamento 2025/40 come “la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi”, mentre l’“importatore” è la “persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo”.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 15 del Regolamento 2025/40, i fabbricanti devono immettere sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabilite negli artt. da 5 a 12 (prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura degli imballaggi) e prima di immettere l’imballaggio sul mercato devono eseguire (o far eseguire per loro conto) la procedura di valutazione della conformità dell’imballaggio redigendo la documentazione tecnica di cui all’allegato VII.
Anche gli importatori devono garantire di immettere sul mercato UE solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabilite agli artt. da 5 a 12 del Regolamento 2025/40 e assicurarsi che sia stata eseguita dal fabbricante la procedura di valutazione della conformità, che sia stata redatta la documentazione tecnica, nonché che siano indicate sull’imballaggio tutte le informazioni obbligatorie utili a identificare il fabbricante.
Inoltre, l’art. 21 del Regolamento 2025/40 identifica specifici casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori; la norma difatti prevede che qualora un importatore o distributore immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del Regolamento 2025/40, tale importatore o distributore è considerato un fabbricante ai fini del Regolamento 2025/40 ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell’art. 15. Qualora poi un importatore o distributore rientri nella definizione di microimpresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio all’importatore o distributore sia situato nell’Unione, la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio è considerato fabbricante ai fini dell’art. 15.
Ultimo aggiornamento: 10 Ottobre 2025