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L’art. 29, parr. 1, 2 e 3, prevede determinati obblighi di riutilizzo per imballaggi per il trasporto o per la vendita usati per il trasporto di prodotti. Considerando le sfide tecnologiche legate alle soluzioni attualmente disponibili e coerentemente alle necessità di assicurare stringenti KPI di qualità, sono state fatte ulteriori considerazioni in merito alla “conseguibilità” di tali obiettivi?

Attualmente, non risultano considerazioni in corso da parte della Commissione sulla fattibilità di tali obbiettivi.

Su questo punto, il par. 19 dell’art. 29 prevede, però, che “Entro il 1° gennaio 2034, tenendo conto dell’evoluzione dello stato dell’arte della tecnologia e dell’esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri, la Commissione presenta una relazione in cui riesamina l’attuazione degli obiettivi per il 2030 di cui all’art. 29. In tale relazione valuta, anche dalla prospettiva dell’analisi del ciclo di vita degli imballaggi monouso e degli imballaggi riutilizzabili, quanto segue:

a) la misura in cui gli obiettivi del 2030 abbiano portato a soluzioni che promuovono imballaggi sostenibili che siano efficaci e di facile attuazione;

b) la fattibilità del conseguimento degli obiettivi del 2040 sulla base dell’esperienza maturata nel conseguimento degli obiettivi per il 2030 e dell’evoluzione delle circostanze;

c) l’importanza di mantenere le esenzioni e le deroghe di cui all’art. 29; e

d) la necessità o la pertinenza di fissare nuovi obiettivi di riutilizzo e ricarica di altre categorie di imballaggio.”

Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2025