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Come va interpretato l’art. 29.6 sui target di riutilizzo? Le macchine vending sono incluse o escluse? Se incluse, come verranno gestite quelle che offrono bevande calde nei bicchieri di carta?

L’art. 29 par. 6 del Regolamento 2025/40 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2030 il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita nel territorio di uno Stato membro garantisce che almeno il 10% di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.

Tuttavia, la norma stabilisce diverse esenzioni in ordine al rispetto di tale obbligo di riutilizzo: ad esempio, al par. 7 stabilisce che gli obiettivi di riutilizzo non si applicano alle bevande considerate altamente deperibili, nonché al latte e ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti vegetali sostituitivi del latte.

Oltre a ciò, la norma, al par. 10, stabilisce che se, in un dato anno civile, un distributore finale ha una superficie di vendita non superiore a 100 m², tale distributore finale è esentato dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al par. 6. Esistono quindi esenzioni legate o al tipo di prodotto o alle dimensioni della superficie di vendita ma non sono previste ulteriori esenzioni. Pertanto anche ai distributori finali che operano tramite machine vending andrebbero applicate le regole generali del Regolamento 2025/40. Resta salvo che si attende entro il 12 febbraio 2027 la pubblicazione di orientamenti da parte della Commissione sui tipi di bevande che potranno essere soggetti agli obblighi di riutilizzo di cui al par. 6.

Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2025