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Esiste un obbligo di riutilizzo di materiali “contact sensitive”, ad esempio imballaggi flessibili in plastica destinati al contatto con alimenti?

No perché gli obblighi di riutilizzo, fissati dall’art. 29 del Regolamento 2025/40, per gli imballaggi per il trasporto o per la vendita usati per il trasporto, non si applicano, fra gli altri, agli imballaggi in formato flessibile, usati per il trasporto, che sono a contatto diretto con gli alimenti e i mangimi quali definiti all’art. 2 e all’art. 3, punto 4 del Regolamento (CE) n. 178/2002, o con gli ingredienti alimentari quali definiti all’art. 2, par. 22, lett. f nel Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I riferimenti rimandano alla definizione generale di “alimenti” “mangimi” e “ingredienti alimentari” non a specifiche tipologie.

Per alimento si intende “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.”

Per mangime, “qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;”

Per ingrediente, “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella prepara zione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti.”

Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2025