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Le analisi relative al contenuto di sostanze chimiche (PFAS) vanno ripetute per singolo lotto di produzione? Anche nel caso in cui vengano utilizzate le stesse tipologie di materie prime o componenti, ma provenienti da fornitori diversi?
L’art. 5 del Regolamento 2025/40 non fornisce indicazioni specifiche in merito. Tuttavia, sono attesi atti delegati sia per quanto concerne le sostanze pericolose in generale, sia con specifico riferimento alle PFAS, che potrebbero comprendere informazioni di questo tipo.
Il Regolamento 2025/40 prevede che la conformità alle prescrizioni relative alle sostanze contenute negli imballaggi deve essere dimostrata nella documentazione redatta conformemente all’allegato VII del Regolamento, per cui “il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi”.
Per questa ragione, le analisi relative al contenuto di sostanze “pericolose”, come i PFAS, andranno opportunamente ripetute con la frequenza necessaria a garantire il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento 2025/40.
Il fabbricante dovrà quindi a dichiarare, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni.
Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2025