Frequently asked questions (FAQ)
- Environmental Contribution
- Variazione dei valori del Contributo dal 2021
- Contribution Diversification for plastic packaging
- Contributo diversificato Carta
QUESTION: What is the CONAI Environmental Contribution?
ANSWER: The CONAI-Industry Consortium system has established an Environmental Contribution for each packaging material, which serves as a form of financing for sharing the costs among producers and users of the biggest expenses for separate waste collection and for packaging recovery and recycling. The parties who have to pay the Contribution are the ones who put the finished packaging onto the Italian market for the first time, so generally speaking, producers, empty packaging importers and packaged goods importers. It also includes producers/importers of packaging materials that supply self-producers or the self-producers themselves at the time they import raw materials to package their own goods. Self-producers are any parties that purchase raw materials and packaging materials in order to manufacture/repair packaging for their own products.
QUESTION: I am a retailer; I often see “CONAI Environmental Contribution fulfilled” on invoices from my goods suppliers. What does this sentence mean exactly?
ANSWER: Your suppliers use this sentence to certify that the packaging used for the invoiced goods has been subject to the CONAI Environmental Contribution at an earlier date. However, please remember that, when empty packaging is transferred from a producer to a user, the CONAI Environmental Contribution must be indicated separately from the sales price through certain information that cannot be replaced by the sentence “CONAI Environmental Contribution fulfilled.
QUESTION: I run a business and I have purchased packaging for my products. The supplier’s invoice displayed an amount for the CONAI Environmental Contribution. Do I have to pay it?
ANSWER: The CONAI Environmental Contribution is applied at a particular time in the packaging’s lifecycle, known as the “first supply”, which is when the finished packaging is transferred, including temporarily or under any capacity, within Italy by the final producer to the first user. Your supplier is therefore correct to apply the CONAI Environmental Contribution to the invoice, which must be paid when the full amount on the invoice is paid. Please remember that if the packaging supplier omits or provides insufficient indication of the CAC, the CONAI Regulations state that the user/customer shall be held jointly liable.
QUESTION: I have purchased packaging to which my supplier has applied the CONAI Environmental Contribution; I will use this packaging for my products. Do I also have to indicate the CONAI Environmental Contribution on my sales invoices? If so, how do I do this?
ANSWER: When invoicing for their own goods, packaging users must “internalise” the CONAI Environmental Contribution into the sales price of their goods and must clearly specify the amount of the Contribution for the packaging on the invoice. Alternatively, the sentence “CONAI Environmental Contribution fulfilled” can be indicated on the invoice, informing the customer that the sales price of the goods also includes the CONAI Environmental Contribution.
QUESTION: I am a tax adviser and I would like to know who has to join CONAI?
ANSWER: According to existing legislation, producers and users are responsible for the proper environmental management of any packaging and packaging waste produced by the consumption of their products and consequently they have to join the CONAI Consortium. Producers shall mean: any suppliers of packaging materials, manufacturers, processors and importers of empty packaging and packaging materials. Users shall mean: any retailers, distributors, fillers, packaging users and importers of “full packaging” (i.e. packaged goods).
QUESTION: Do service companies, craft businesses and professional offices have to register with CONAI?
ANSWER: End users of the packaging do not have to join CONAI, i.e. any parties that have purchased packaged goods to run their business or for their own consumption but do not sell or distribute any of these purchased packaged goods. However, these parties are obliged to join CONAI if: • they run a commercial business with the purchased packaged goods, including alongside their main business; • they directly purchase packaged goods or empty packaging abroad to run their own business; • they purchase empty packaging in Italy to run their own business.
QUESTION: I am the Director of a new company that has to join CONAI. How do I join CONAI and how much does it cost?
ANSWER: To register with CONAI, you need to download the membership application form from www.conai.org, then fill in every section of this form, pay the membership fee and send it to CONAI by fax or registered mail with proof of receipt. The fee is a set amount of 5.16 Euros to which a variable amount is added (depending on whether during the financial year prior to joining the company generated total revenue of over 500,000 Euros). The registration fee is a one-off payment. However, the consortium member is entitled to adjust its membership fee each year if its costs or revenue increase by at least 20%.
QUESTION: Are penalties imposed for failing to register? What procedure must be followed to rectify previous years?
ANSWER: The penalties for failed/delayed registration range from 10,000 to 60,000 Euros and are the responsiblity of the Province (not CONAI), if the Province has to check whether the registration has been omitted/delayed. The company may regularise its own position with regard to any infringements committed – for example, failed submission of the Contribution declaration over the years – by using the “Self-Declaration” procedure. In this case, there would be no penalties, notwithstanding any default interest owed.
QUESTION: Does the company that produces or imports various empty packaging materials have to register with the Industry Consortiums, as well as with CONAI, which handle all the packaging materials produced or imported?
ANSWER: Yes, producers and importers of empty packaging must register with CONAI and with the Industry Consortiums, according to the packaging materials produced or imported. Please remember that, in addition to their membership obligation, producers and importers of empty packaging must always apply the CONAI Environmental Contribution to their invoice when transferring packaging to customers and they must then declare and pay this Contribution to CONAI.
QUESTION: Is it true that packaged goods retailers have to register with CONAI?
ANSWER: Yes, the packaged goods retailer is the operator that purchases packaged goods in Italy or abroad and resells them wholesale or retail. It is therefore operating as a simple commercial broker. The retailer must register with CONAI under “retailers and distributors” in the users category. For any packaged goods purchased abroad, the retailer must also declare and pay the Environmental Contribution to CONAI for any packaging placed onto the Italian market.
DOMANDA: Abbiamo ricevuto una fattura del Consorzio di Filiera dell’Acciaio (Ricrea). Ci chiedevamo come mai inviamo le dichiarazioni al CONAI e riceviamo fatture dei Consorzi di Filiera? Inoltre quali dati dobbiamo riportare nei nostri fogli contabili ai fini della registrazione delle fatture?
RISPOSTA: Il CONAI emette fatture in nome e per conto dei Consorzi di Filiera. I dati da riportare nei libri contabili dell’azienda sono la partita IVA e il codice fiscale della fattura che l’azienda riceve, in questo caso del Consorzio Nazionale Acciaio (Ricrea).
DOMANDA: Sono un utilizzatore di imballaggi, cioè acquisto gli imballaggi vuoti (sacchi di carta), li riempio e vengono venduti ai negozi di vendita al dettaglio. In riferimento al Regolamento CONAI, all’articolo 7 comma 8, in fattura devo scrivere l’importo del Contributo Ambientale unitario? Devo poi contabilizzare il contributo, e versare il relativo importo al CONAI?
RISPOSTA: Ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del Regolamento CONAI, l’apposizione in fattura della dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto” o, in alternativa “(…) di cui Contributo Ambientale CONAI unitario Euro…” deve avvenire in occasione di tutte le cessioni successive alla prima (tra il Produttore di imballaggi e l’Utilizzatore), con esclusione di quelle ai consumatori finali (con il rilascio della ricevuta fiscale), ad opera dell’Utilizzatore. Il calcolo del Contributo e l’invio a CONAI delle relative dichiarazioni periodiche spetta al Produttore di imballaggi ed all’Importatore di imballaggi vuoti e/o pieni.
DOMANDA: Ad un nostro cliente esportatore abituale non applichiamo l’imposta sull’acquisto degli imballaggi da noi prodotti e lo stesso ha una esenzione del contributo pari al 67% . Sulla quota non esente di contributo debbo applicare l’IVA?
RISPOSTA: Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita dell’imballaggio è da considerarsi prestazione accessoria ai sensi degli artt. 12 e 13 del Dpr 633/1972: come tale rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Il Contributo, inserito nella prima cessione, è assoggettato alla medesima aliquota IVA dell’imballaggio o del materiale di imballaggio oggetto della cessione.
Pertanto, in caso di cessione di imballaggi a clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex art.8, 1° comma, lettera C del DPR 633/72, il Contributo Ambientale CONAI sarà applicato (seguendo l’eventuale percentuale indicata dal plafond per export del cliente) in esenzione IVA.
DOMANDA : Nelle cessioni all’estero degli imballaggi che produciamo dobbiamo esporre il Contributo Ambientale?
RISPOSTA: No, gli imballaggi ceduti all’estero, per i quali non è avvenuta una prima cessione sul territorio nazionale, non devono essere assoggettati al Contributo ambientale CONAI. Nelle fatture di esportazione non deve essere indicata alcuna dicitura relativamente al Contributo e nessuna dichiarazione al CONAI deve essere fatta dall’azienda produttrice per tali cessioni.
DOMANDA: Vorrei conoscere gli adempimenti CONAI a carico di una azienda importatrice di prodotti imballati.
RISPOSTA: I materiali di confezionamento delle merci di provenienza estera (UE ed extra UE) immessi nel territorio nazionale ricadono interamente nelle competenze CONAI e, di conseguenza, devono essere assoggettati al Contributo Ambientale CONAI.
Pertanto, un importatore di merci imballate, oltre all’iscrizione al CONAI nella categoria degli utilizzatori, è tenuto alla dichiarazione periodica attraverso un’apposita modulistica nonché al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che a seguito delle importazioni, vengono immessi nel territorio nazionale. Sono previste anche formule semplificate di dichiarazione qualora sia particolarmente complicato determinare il peso e/o i materiali di imballaggio delle merci di provenienza estera.
DOMANDA: Nei giorni scorsi ho inviato al CONAI la dichiarazione del Contributo ambientale. Quali sono le modalità di versamento del Contributo risultante dalle dichiarazioni?
RISPOSTA: Gli importi risultanti dalla dichiarazione del Contributo ambientale devono essere versati dopo il ricevimento delle relative fatture emesse dal CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali, mentre in caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un’unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza indicati nella fattura stessa.
Per la filiera della carta il progetto di diversificazione è stato orientato, a partire dall’applicazione relativa ai contenitori poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi a migliorare l’efficacia del processo di valorizzazione degli imballaggi a base cellulosica più complessi da riciclare, attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta e di selezione, per ottenere un flusso omogeneo di rifiuti da avviare ad una fase di riciclo dedicata.
Il progetto di diversificazione è orientato allo sviluppo della raccolta e alla remunerazione di attività e investimenti per le operazioni di selezione e riciclo, attraverso l’applicazione di un contributo aggiuntivo (Extra CAC), pari a 20 €/t dal 1° gennaio 2019, per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL).
Il progetto di diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta è stato avviato a gennaio 2019, con esclusivo riferimento agli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL).
Da ottobre 2020 è partita la fase sperimentale con una nuova modulistica dichiarativa per altri imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, diversi dai CPL, al fine di individuare tipologie e quantità di imballaggi oggetto di diversificazione.
I nuovi valori di Extra CAC entreranno a regime non prima di ottobre 2021, saranno resi noti da Conai con almeno 6 mesi di anticipo e riguarderanno solo le categorie di poliaccoppiati con una componente carta inferiore all’80%.
Da gennaio 2019, sono interessati esclusivamente gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL).
Si tratta in particolare, di imballaggi primari a prevalenza carta, accoppiati con plastica ed eventualmente alluminio. In questa voce sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i cosiddetti cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, ecc..) e le stesse tipologie di confezioni per altri prodotti alimentari (sughi, passate, legumi, ecc.). Sono esclusi, invece, gli articoli di imballaggio per il catering (piatti, bicchieri, vaschette con relativi coperchi).
Da fine 2021, verranno assoggettati alla diversificazione contributiva altri imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, diversi dai CPL, suddivisi nelle seguenti categorie in base alla percentuale in peso della componente cellulosica presente:
- Poliaccoppiati di tipo C (componente carta >= 60% e < 80%);
- Poliaccoppiati di tipo D (componente carta < 60%);
- Poliaccoppiati con componente carta non esplicitata.
Per gli imballaggi accoppiati sotto riportati non è previsto invece un contributo diversificato, pagheranno pertanto il CAC carta:
- Poliaccoppiati di tipo A (componente carta >= 90% e < 95%)
- Poliaccoppiati di tipo B (componente carta >= 80% e < 90%)
Per “imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta” (o accoppiati con altri materiali), si devono intendere gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell’imballaggio.
Più precisamente il DL 3 settembre 2020, n. 116, che ha recepito le nuove direttive europee, ha introdotto il termine imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale.
La diversificazione entrerà a regime non prima di ottobre 2021. I nuovi valori di Extra CAC saranno resi noti da Conai con almeno 6 mesi di anticipo, riguarderanno solo i poliaccoppiati di tipo C e D e poliaccoppiati con componente carta non esplicitata e saranno sensibilmente maggiori rispetto al valore dell’Extra CAC previsto oggi per i CPL. Saranno assoggettati all’Extra CAC più elevato i poliaccoppiati di tipo D nonché quelli con percentuale di componente carta non esplicitata. Secondo le prime stime oggi possibili, i valori dell’Extra CAC per gli imballaggi poliaccoppiati di tipo C e D si stimano rispettivamente pari a 80-120 €/ton per i primi e 190-250 €/ton per i secondi. Allo stato, gli altri poliaccoppiati resteranno assoggettati a CAC ordinario, fermo restando l’Extra CAC di 20€/t per i CPL.
Per il calcolo della percentuale della componente cellulosica presente nell’imballaggio poliaccoppiato a prevalenza carta, deve essere preso in considerazione il peso di tale componente rispetto al peso complessivo dell’imballaggio stesso (comprensivo anche di eventuali inchiostri per la stampa, adesivi, ecc.).Nel caso in cui un imballaggio poliaccoppiato a prevalenza carta sia costituito da più di due materiali, potrebbe verificarsi che la percentuale della componente carta sia inferiore al 50% del peso complessivo dell’imballaggio (ad esempio, imballaggio costituito da: 40% componente carta 40%, 30% componente plastica e 30% componente alluminio).
La modulistica dichiarativa predisposta per la fase sperimentale (da ottobre 2020 e fino almeno a ottobre 2021) prevede la specifica riga “Poliaccoppiati con componente carta non esplicitata” in cui potranno essere indicati i quantitativi di imballaggi poliaccoppiati per i quali la componente carta non è disponibile/nota al momento della compilazione della dichiarazione.
Con l’entrata a regime dei nuovi valori di Extra CAC (prevista non prima di ottobre 2021), i quantitativi di poliaccoppiati con componente carta non esplicitata verranno assimilati a quelli di tipo D con componente carta <60%, ossia quelli con l’Extra CAC più elevato.
Per specifici quesiti tecnico/operativi o richieste di chiarimenti, anche ai fini dell’esatta classificazione dell’imballaggio rispetto alla fascia contributiva, è possibile contattare il Numero Verde 800337799 o compilare il form on line del sito internet CONAI all’area “Contattaci”, selezionando l’argomento “Contributo Diversificato CARTA”.